Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 16-12-2010) 10-02-2011, n. 5063 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Venezia avverso la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. dal GIP del Tribunale di Venezia in data 15.1.2010 con cui veniva applicata a B.V. la pena di mesi quattro di arresto ed Euro 1.800,00 di ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 2, lett. c) (commesso il (OMISSIS)).

Deduce la mancata applicazione della confisca dell’auto, di proprietà dell’imputato, obbligatoria per il reato contestato.

Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza limitatamente all’omessa applicazione della confisca dell’auto in sequestro che questa Corte potrebbe disporre ai sensi dell’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l).

Il ricorso è sostanzialmente fondato e merita accoglimento.

Premesso che, all’epoca del fatto ((OMISSIS)), era già prevista la confisca dell’autoveicolo, introdotta con la modifica apportata al previgente testo dell’art. 186 C.d.S. dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92 (conv. con modif. nella L. 24 luglio 2008, n. 125), la novella di cui alla L. 29 luglio 2010, n. 120, ha attribuito alla confisca dell’autovettura la diversa natura di sanzione amministrativa accessoria (ex art. 224 ter L. cit., richiamato dall’ultimo periodo dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) inserito dall’art. 33, comma 1, della legge predetta), ma ha comunque lasciato immutati l’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), art. 187 C.d.S., comma 1, laddove è previsto l’obbligo per il giudice di disporre, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena, la confisca (non ulteriormente qualificata) del veicolo, salvo che lo stesso si appartenga a persona estranea al reato, ma è stato eliminato il riferimento all’art. 240 c.p. (conformemente a quanto statuito nella sentenza della Corte Costituzionale n. 196 del 26.5.2010).

Quanto al diritto intertemporale -in mancanza di norme transitorie nella nuova legge – il venir meno della natura penale della confisca comporta l’applicazione dell’art. 2 c.p., comma 4 con la conseguenza che, ai casi di consumazione del reato avvenuta prima dell’entrata in vigore della nuova legge, si applicherà la nuova e più favorevole disciplina che ha trasformato una sanzione penale in una di carattere amministrativo. Deve, quindi, ritenersi comunque illegittima, nel caso di specie, la sentenza applicativa della pena richiesta dalle parti nella parte in cui ha omesso di disporre la confisca dell’auto di proprietà dell’imputato riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 1 e comma 2, lett. c). Consegue l’annullamento della sentenza impugnata in parte qua con rinvio sul punto al Tribunale di Venezia.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui non dispone la confisca e rinvia sul punto al Tribunale di Venezia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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