T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 07-02-2011, n. 1142 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente è residente in via di Grottarossa e ha più volte evidenziato all’Azienda Ospedaliera e al Comune resistenti i fenomeni di disturbo, consistente nell’inquinamento acustico e ambientale, e di pericolosità, determinata dall’assenza di segnaletica per la regolamentazione della circolazione, derivanti dall’uso dell’area di parcheggio di pertinenza dell’ospedale come strada di collegamento tra via Grottarossa e il Grande Raccordo Anulare.

2. Con nota del 12.4.2010 il ricorrente ha evidenziato all’Azienda Ospedaliera e al Comune di Roma la situazione d’illegittimità venutasi a creare a causa dell’uso improprio dell’area di parcheggio di pertinenza della prima sollecitando l’adozione di tutti i provvedimenti necessari e opportuni di competenza dei destinatari della nota per porre fine ai disagi derivanti da tale situazione.

3. L’Azienda Ospedaliera S. Andrea ha, quindi, provveduto ad apporre un cartello indicante la destinazione a parcheggio dell’area in questione, predisponendo un" apposita delimitazione onde evitarne utilizzi impropri.

4. Il Comune di Roma, con nota prot. n. 12570 del 5.5.2010, ha comunicato al ricorrente l’assenza di qualsivoglia provvedimento autorizzatorio all’apertura al traffico dell’area in questione.

5. Il 18.5.2010 il ricorrente ha notificato una diffida intimando all’Azienda Ospedaliera di delimitare adeguatamente l’area di parcheggio onde evitarne l’utilizzo come strada di collegamento con il Grande Raccordo Anulare e il successivo 23.7.2010 ha presentato un’istanza di accesso agli atti e ai documenti relativi alla localizzazione e alla destinazione d’uso dell’area in questione al fine di prendere visione del titolo edilizio rilasciato per la realizzazione dell’intero Ospedale, nonché di ogni altro atto utile per le finalità esposte, e di verificare la legittima destinazione della suddetta area.

6. A fronte della predetta istanza l’Azienda ospedaliera ha emesso il diniego impugnato, affermando da un lato la carenza di interesse del ricorrente all’accesso e specificando, dall’altro, l’esistenza di una serie di provvedimenti del Comune di Roma e, segnatamente del Municipio XX, atti a giustificare la legittimità dell’utilizzo dell’area in questione.

7. Il ricorrente deduce l’illegittimità del diniego gravato e del silenzio serbato dal Comune di Roma sotto più profili:

1) per violazione dell’art. 22, comma 1 lett. b) e comma 2, della legge n. 241/1990, violazione dei principi del giusto procedimento, di imparzialità e di trasparenza dell’azione amministrativa, nonché per eccesso di potere per contraddittorietà giacché l’interesse a visionare e a estrarre copia degli atti e dei documenti richiesti nasce dall’esigenza del ricorrente di conoscere l’istruttoria dell’iter procedimentale conclusosi con l’approvazione del progetto per la realizzazione delle strutture dell’Azienda ospedaliera e delle opere di urbanizzazione ad essa connesse, con particolare riferimento all’area in questione;

2) per eccesso di potere per contraddittorietà in quanto, dopo aver negato l’accesso l’Azienda Ospedaliera, in realtà, spiega l’iter che ha condotto all’utilizzo dell’area in questione come strada di collegamento con il Grande Raccordo Anulare.

8. L’Azienda Ospedaliera S. Andrea, ritualmente costituita in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, il difetto di interesse del ricorrente all’accesso in considerazione del fatto che lo stesso risiede in via di Grottarossa n. 58, mentre il parcheggio del quale lamenta l’uso improprio è sito tra via Papanicolau e via di Grottarossa n. 1035/1039, vale a dire a circa 2.5 km di distanza dalla sua abitazione, nonché della prospettazione di un generico e indifferenziato interesse alla sicurezza stradale, privo di qualsiasi rapporto di strumentalità con l’accesso ai documenti richiesti.

8.1. L’Azienda, infine, ha elencato i provvedimenti e le ragioni che giustificano l’utilizzo dell’area di parcheggio come strada di collegamento tra via di Grottarossa e il Grande Raccordo Anulare.

9. Il Comune di Roma, ritualmente costituito in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso.

10. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

11. Occorre, innanzitutto, premettere che l’art. 22, comma 1, lett. b, della legge n. 241/1990 riconosce il diritto di accesso in capo a "tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso".

11.1. Non è, dunque, sufficiente il generico e indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’attività amministrativa: la legittimazione all’accesso presuppone la sussistenza di una posizione differenziata e la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante, che significa non titolarità di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo (ossia di posizioni giuridiche soggettive piene e fondate), ma di una posizione giuridica soggettiva allo stato anche meramente potenziale (cfr. Cons. Stato, V, 7.9.2004, n. 5873; Cons. Stato, V, 10.8.2007, n. 4411; Cons. Stato, VI, 9.2.2009, n. 737).

11.1.2. L’interesse all’accesso deve, però, essere serio e non emulativo, né riconducibile a mera curiosità, nonché ricollegabile al richiedente da uno specifico nesso con una situazione giuridicamente tutelata. E, infatti, il requisito della presenza di una situazione qualificata e protetta dall’ordinamento, insieme all’esistenza di un interesse correlato alla tutela, deve essere attentamente verificato al fine di evitare che l’accesso assuma i connotati dell’azione popolare, diretta a effettuare un controllo sociale diffuso sull’attività amministrativa. Siffatto potere di controllo, generale e preliminare, è del tutto estraneo alla norma sull’accesso, che non conferisce ai singoli funzioni di vigilanza, ma solo la pretesa individuale a conoscere dei documenti collegati a situazioni giuridiche soggettive.

12. Tanto premesso, il Collegio rileva che nel caso di specie il ricorrente fonda la propria legittimazione all’accesso al titolo edilizio rilasciato per la realizzazione dell’Ospedale, nonché agli altri atti ad esso connessi e elencati in via esemplificativa nell’istanza presentata il 23.7.2010, sulla residenza in via di Grottarossa e sul dedotto pregiudizio subito a causa dell’aumento del traffico in prossimità della sua abitazione, dovuto alla ricerca di un più comodo e rapido accesso al Grande Raccordo Anulare, con conseguente peggioramento delle proprie condizioni di vita.

12.1. Nella memoria del 30.11.2010, infine, il ricorrente per controdedurre all’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata dall’Azienda Ospedaliera resistente, sostiene che la concretezza e l’attualità del proprio interesse all’ostensione degli atti e dei documenti richiesti trovano un’ulteriore conferma nel disagio evidenziato anche dai lavoratori dell’Azienda Ospedaliera con manifestazioni e proteste contro l’uso improprio dell’area di parcheggio dell’Ospedale S. Andrea.

13. Ad avviso del Collegio l’interesse dedotto dal ricorrente è generico e indistinto e, come tale, non è sufficiente da solo a legittimare l’accesso richiesto.

13.1. Dalla documentazione allegata emerge, infatti, che il sig. F. risiede al numero civico 58 di via di Grottarossa, vale a dire a oltre 2.5 km di distanza dall’area in questione (sita ai numeri civici 1035/1039), con la logica conseguenza che l’uso di quest’ultima incide solo in via indiretta sul traffico presente in prossimità dell’abitazione del ricorrente. D’altro canto lo stesso ricorrente giustifica la propria istanza con l’interesse a non vedere incrementato il traffico su via di Grottarossa con le connesse ricadute in termini di rumore e di inquinamento e a non patire la carenza di parcheggi in prossimità della propria abitazione.

13.1.1. L’interesse dedotto dal ricorrente coincide, quindi, con quello di ogni cittadino residente a Roma al buon andamento dell’attività amministrativa al fine di tutelare la sicurezza stradale e di evitare situazioni imponenti di traffico e di concentrazione della circolazione.

13.1.2. L’accesso, però, presuppone la sussistenza di una posizione differenziata e la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante, che sebbene come già chiarito non significa titolarità di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo, deve almeno corrispondere a una posizione giuridica soggettiva anche meramente potenziale, ma distinta da quella indifferenziata di tutti i cittadini.

14. Diversamente opinando si attribuirebbe a ciascuno un "potere esplorativo", in tal modo eccedendo la dimensione comunque soggettiva del diritto di accesso, ma altresì aprendo gli orizzonti a fenomeni di giurisdizione di diritto oggettivo. Tutto ciò, peraltro, determinerebbe un’ingiustificata alterazione degli equilibri sottesi alla disposizione dell’art. 22 perché l’interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi è destinato alla comparazione con altri interessi rilevanti, tra i quali anche l’interesse dell’amministrazione a non subire eccessivi intralci nella propria azione gestoria, che, nei limiti del predetto equilibrio tra valori, trova rispondenza nei principi sanciti negli art. 41 e 97 Cost..

15. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile poiché il ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di un proprio interesse qualificato e specifico all’ostensione dei documenti richiesti la cui visione, peraltro, neanche gli consentirebbe di verificare la legittimità dell’attuale utilizzo dell’area; infatti il titolo edilizio legittima l’edificazione, ma non il transito dei veicoli che dalle deduzioni difensive dell’Azienda Ospedaliera S. Andrea appare basato su un accordo intervenuto tra quest’ultima e il Municipio XX.

16. Appaiono sussistere giustificati motivi, in considerazione delle circostanze di fatto sottoposte all’esame del Collegio, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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