T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 07-02-2011, n. 1128 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 9 luglio 2010 e depositato il successivo 14 luglio, la Società ricorrente impugna il provvedimento di aggiudicazione del servizio relativo all’erogazione di cure domiciliari di elevata intensità ad assistiti in ventilazione meccanica continuativa, nonché il bando di gara ed il disciplinare.

Con il primo motivo vengono dedotti vizi di illegittimità derivata da quella del provvedimento di esclusione disposto nei confronti della ricorrente.

Con il secondo motivo viene dedotta la illegittimità dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006, della Circolare della PCM – Dipartimento delle politiche comunitarie del 1° marzo 2007 e della par condicio tra i concorrenti, nonché eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza.

Assume, sostanzialmente la ricorrente, che la lex specialis ha operato una illegittima commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione alla gara ed elementi oggettivi di valutazione delle offerte, che ha annullato completamente ogni margine di apprezzamento in ordine alla qualità delle stesse.

Sottolinea ancora il contrasto esistente tra i parametri di valutazione indicati dalla Stazione appaltante e la normativa comunitaria (Direttiva 2004/18 CE) e quella nazionale di riferimento (art. 83 d. lgs. n. 163 del 2006)

Si sono costituiti in giudizio sia l’Azienda USL RM/H che l’A. controinteressata. Entrambe eccepiscono, preliminarmente, la tardività del secondo motivo di ricorso. Nel merito, concludono per il rigetto.

All’udienza del 26 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione
Motivi della decisione

Osserva il Collegio che il primo motivo di ricorso, con cui vengono dedotti vizi di illegittimità derivata dal provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara, è infondato.

Infatti la sentenza di questo Tribunale n. 3211 del 2010 ha respinto il ricorso, proposto dalla ricorrente, avverso il provvedimento che disponeva la sua esclusione dalle successive fasi della procedura per l’aggiudicazione del servizio di cui è causa.

La citata sentenza è stata confermata in sede di appello con decisione n. 8739 del 26 ottobre 2010, rimanendo così sancita definitivamente l’esclusione dell’A. ricorrente dalla procedura di gara di cui trattasi.

Con il secondo motivo l’istante censura la lex specialis di gara, nella parte in cui individua i criteri per la valutazione delle offerte tecniche correlati all’esperienza pregressa ed alla struttura aziendale dei concorrenti e sottolinea il perdurante interesse a tale censura, poiché essa è idonea – qualora ritenuta fondata – a travolgere l’intera procedura di gara, con conseguente obbligo per la Stazione appaltante di indire una nuova gara, alla quale la ricorrente potrebbe partecipare.

Permane, infatti, in capo al concorrente legittimamente escluso, un interesse strumentale alla rinnovazione della gara qualora deduca un vizio idoneo a travolgere in radice la procedura.

Nella specie, l’esclusione dell’A. ricorrente dalla gara è stata disposta per inosservanza del termine previsto dall’art. 48 d. lgs. n. 163 del 2006 e non per carenza di un requisito di carattere sostanziale, sicché il caso di specie ricade nell’ambito di operatività del c.d. interesse strumentale alla rinnovazione della gara.

Ciò premesso, si palesa infondata l’eccezione di tardività eccepita dalle resistenti sul rilievo che la ricorrente sarebbe stata tenuta a proporre la predetta censura al momento della partecipazione e, comunque, in sede di impugnazione del proprio provvedimento di esclusione.

E’ noto, invero, che l’onere di impugnazione immediata del bando riguarda le sole clausole che concernono i requisiti soggettivi di partecipazione dei concorrenti e non si estende alle clausole relative alle modalità di valutazione delle offerte, di svolgimento della gara od attinenti alla astratta qualificazione dell’oggetto della prestazione.

In tale caso l’impugnativa va proposta unitamente agli atti che ne fanno diretta applicazione, che rendono attuale e concreta la lesione soggettiva subita dall’interessato.

Nel merito, tuttavia, la doglianza è infondata.

Osserva il Collegio che alla stregua di una consolidata giurisprudenza, comunitaria e nazionale, costituisce principio generale regolatore delle gare pubbliche quello che vieta la commistione fra criteri soggettivi di prequalificazione e quelli oggettivi afferenti alla valutazione dell’offerta. Tale principio trova il suo sostanziale supporto logico nella necessità di tener separati i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara da quelli che attengono all’offerta e, quindi, all’aggiudicazione (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 ottobre 2008, n. 4971).

Come è stato autorevolmente osservato, tuttavia, non sempre è agevole tenere separati i due criteri considerati, quello oggettivo di valutazione dell’offerta e quello soggettivo del concorrente, poiché i profili di organizzazione soggettiva sono idonei a riflettersi sull’affidabilità e sull’efficienza dell’offerta e, quindi, della prestazione.

Deriva che quando gli aspetti organizzativi non sono apprezzati in modo autonomo, avulso dal contesto dell’offerta, ma quale elemento idoneo ad incidere sulle modalità esecutive del servizio specifico e, quindi, quale parametro afferente alle caratteristiche oggettive dell’offerta, il principio non risulta violato (Cons. Stato, Sez., VI, 15 dicembre 2010, n. 8933).

In proposito giova ricordare che oggetto dell’appalto, come descritto dall’art. 1 del Capitolato d’Oneri "è l’affidamento di un servizio atto a garantire prestazioni intensive e complesse di assistenza domiciliare, professionale e tecnologica, a pazienti con gravissime disabilità che necessitano di ventilazione meccanica……., secondo progettualità integrate con tutti i livelli del SSN". Negli artt. 7 e seguenti viene data una precisa descrizione dei servizi, delle apparecchiature da fornire e della relativa manutenzione ed assistenza tecnica, viene effettuata l’individuazione degli standard prestazionali minimi richiesti (art. 13), delle figure professionali e delle qualifiche, nonché delle figure professionali operative ed anche, all’art. 15, dei requisiti di affidabilità dell’impresa.

La Stazione appaltante ha dunque previsto criteri di valutazione qualitativa ricavabili da una griglia di indicatori obiettivamente verificabili, che possono essere ricondotti alla valutazione del "profilo professionale", alla valutazione del possesso di certificazione ISO nel settore che interessa, al dimensionamento dell’attività nella provincia, alla logistica. Ciascuno di tali elementi è indice dei livelli qualitativi che l’impresa concorrente deve garantire e, quindi, è strettamente collegato all’oggetto dell’appalto ed è idoneo a consentire una valutazione del contenuto professionale delle offerte.

L’utilizzo di siffatti criteri consente di rispondere in concreto alle specificità della procedura di cui è causa, poiché i criteri stessi hanno diretto riferimento con la prestazione richiesta e offrono un parametro afferente alle caratteristiche oggettive dell’offerta.

Non va sottaciuto che la qualità dell’offerta che ciascun concorrente propone non può prescindere e anzi dipende dal livello di organizzazione ed articolazione della struttura di cui dispone, dal grado di presenza sul territorio per il buon esito della gestione di casi di emergenza, dalla maggiore o minore esperienza maturata nella gestione di criticità particolari e così di seguito; si tratta, pertanto, di indici rilevatori che danno valore all’offerta prestazionale.

Per le argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna le ricorrenti al pagamento, in favore delle resistenti, delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 3.000,00 (euro tremila/00), da dividersi in parti uguali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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