Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-03-2011, n. 6506 Disoccupazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorsi al Tribunale, giudice del lavoro, di Bari, depositati in data 3.3.2006, G.V., T.P., To.An. A. e Gr.Fr. convenivano in giudizio l’Inps chiedendo venisse accertato il loro diritto alla differenza dell’indennità di disoccupazione dell’anno 2004; i ricorrenti – premesso che il trattamento di disoccupazione era stato loro corrisposto dall’Istituto sulla base del salario medio convenzionale congelato all’anno 1995 – sostenevano che il medesimo trattamento doveva essere invece calcolato, ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, sui minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, con conseguente diritto alle differenze tra quanto spettante e quanto percepito.

Nel contraddittorio con l’Inps, che contestava la tesi dei ricorrenti, il Tribunale adito accoglieva la domanda e la statuizione veniva confermata dalla locale Corte d’appello.

Premetteva la Corte adita che l’indennità di disoccupazione veniva determinata sulla base del salario medio convenzionale, il quale, secondo la disciplina di cui alla L. n. 457 del 1992, art. 3, si calcolava sulla base della "media delle retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre di ogni anno"; che, ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 17, detto salario convenzionale era rimasto bloccato per alcuni anni, con conseguente congelamento dell’indennità di disoccupazione, mentre, con il D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, si era disposto che, a decorrere dal primo gennaio 1998, il salario medio convenzionale, determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e rilevato nel 1995, dovesse restar fermo – ai fini della contribuzione e delle prestazioni temporanee – fino a quando il suo importo fosse superato da quello spettante nelle singole province in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Ciò premesso, affermava la Corte territoriale essere necessario accertare se i minimi retributivi relativi alle qualifiche dei ricorrenti, di cui alla contrattazione collettiva vigente nella provincia di Bari, avessero superato il salario medio convenzionale, rilevato per l’anno 1995. I Giudici d’appello affermavano che detto superamento vi era stato, perchè doveva essere computata, nella retribuzione fissata dai CCNL, anche la quota indicata come TFR. Soggiungeva la Corte territoriale che se pur, in via generale, il TFR non andava incluso nel calcolo dell’indennità di disoccupazione, doveva esserlo però nel caso di specie, perchè la relativa voce non aveva natura giuridica di trattamento di fine rapporto, ancorchè come tale fosse denominata, per le seguenti ragioni: perchè l’inclusione di tale quota di salario nella retribuzione giornaliera si poneva in contrasto con la L. n. 297 del 1982 su TFR, che ne prevedeva l’erogazione solo al momento di cessazione del rapporto; perchè la medesima legge lo determinava in misura omnicomprensiva, mentre il CCNL escludeva dal relativo computo il terzo elemento; perchè detta quota era stata fissata in misura percentuale alla retribuzione dovuta, anzichè a quella effettivamente percepita; e perchè, secondo il CCNL, essa competeva anche per periodi di lavoro inferiori ai quindici giorni, mentre la L. n. 297 del 1982 lo escludeva.

Concludeva la Corte territoriale nel senso che quel compenso non costituiva trattamento di fine rapporto, ma una voce aggiuntiva, facente parte integrante e fissa della retribuzione giornaliera e non collegata alla cessazione del rapporto di lavoro, ma lato sensu compensativa del lavoro a tempo determinato, non potendosi equiparare una somma erogata giornalmente al TFR, perchè questo presupponeva lo scioglimento del rapporto. Ne conseguiva che, per gli operai a tempo determinato, questa voce, non poteva godere dei benefici assicurati al TFR, essendo impropriamente qualificata come tale e quindi, da un lato, non poteva essere esente da contribuzione e, correlativamente, doveva essere inclusa nella retribuzione giornaliera ai fini del calcolo per la determinazione delle prestazioni previdenziali, ivi compresa l’indennità di disoccupazione, di talchè, con detta inclusione, il salario contrattuale andava a superare quello medio convenzionale, come previsto dal D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4 con conseguente diritto dei lavoratori alle differenze tra le maggiori somme spettanti a titolo di indennità di disoccupazione e quanto percepito.

Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso con un unico complesso motivo.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo l’Istituto ricorrente, lamentando violazione degli artt. 46, 51 e 55 del CCNL Operai agricoli e florovivaisti del 2002 in relazione al D.Lgs. n. 314 del 1997, art 6, comma 4, lett. a) nonchè in relazione agli artt. 1362 e 2120 cod. civ. ed alla L. n. 297 del 1982, art. 4, commi 10 e 11, censura la sentenza per avere incluso nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione, anche la voce denominata "quota di TFR", la quale invece non dovrebbe esserlo, per avere – contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale – effettiva natura di retribuzione differita.

Il ricorso va accolto.

Questa Corte si è nuovamente espressa sulla questione nella recente sentenza n. 202 del 5.1.2011 (e in numerose altre conformi pronunce), ribadendo quanto già affermato nella sua precedente decisione n. 10546/2007, secondo la quale "ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale del D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, ex art. 4 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto", e osservando ulteriormente, a conforto del suddetto principio, che attribuire alla voce "quota di T.F.R." una natura giuridica diversa da quella espressamente indicata dalle parti stipulanti i contratti collettivi provinciali – a partire da quello del 27.11.1991 – non è consentito dalla disposizione di cui al D.L. 14 giugno 1996, n. 318, art. 3 convertito in L. 29 luglio 1996, n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Ha affermato, altresì, la citata sentenza che, anche a voler negare valore cogente alle indicazioni espresse dall’autonomia collettiva quando questa regoli istituti di fonte legale (come, appunto, il TFR), le argomentazioni della sentenza impugnata sono comunque errate perchè, rispetto alla voce che interessa, non è ravvisabile, da parte degli stipulanti, alcuna violazione delle norme imperative che disciplinano la materia. Ha, quindi, ancora una volta, concluso che la voce in questione non va computata nella retribuzione contrattuale da porre a confronto con il ed. salario medio convenzionale, ai fini della verifica richiesta dal D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4 per l’individuazione del parametro di calcolo da applicare, a far data dal 1998, per la determinazione, provincia per provincia, del "quantum" delle prestazioni previdenziali temporanee (come, nella specie, l’indennità di disoccupazione) maturate dagli operai agricoli a tempo determinato.

Alla stregua degli indicati principi, ai quali non si è attenuta la Corte territoriale, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito direttamente da questa Corte con il rigetto delle domande di cui ai ricorsi introduttivi.

Le spese dell’intero processo si compensano fra le parti in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulla questione controversa.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande di cui ai ricorsi introduttivi. Compensa fra le parti le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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