T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 07-02-2011, n. 1105 Aggiudicazione dei lavori Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 28 aprile 2010 e depositato il successivo 5 maggio, la Società ricorrente impugna il provvedimento di aggiudicazione provvisoria disposto dall’ATER di Roma in favore della contro interessata G. S.r.l., in relazione alla procedura aperta per l’appalto dei lavori di "Recupero degli edifici H1, H2, H3,H4, H5, H6 del Lotto Settechiese II (Piazza L. Lotto) ricadenti nel quartiere di Tor Marancia".

Avverso tale atto la ricorrente ha formulato vari articolati motivi di impugnazione, deducendo, sotto molteplici profili, vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, concernenti la procedura specifica seguita e, in particolare, la irregolare posizione assicurativa e assistenziale nonché tributaria dell’aggiudicataria.

In proposito osserva il Collegio che in materia di partecipazione alle gare pubbliche, la giurisprudenza amministrativa ammette la possibilità che l’interessato impugni immediatamente anche atti non conclusivi del procedimento, qualora questi risultino connotati da autonoma ed immediata lesività e ciò in deroga al principio generale secondo cui l’impugnativa deve essere normalmente rivolta nei confronti dell’atto conclusivo della sequenza procedimentale e non degli atti intermedi.

Il riconoscimento della immediata impugnabilità dell’atto lesivo intermedio (nella specie, l’aggiudicazione provvisoria) non fa però venir meno l’onere di impugnare comunque anche l’atto finale del procedimento, che sia affetto da vizi propri e/o da invalidità derivata dai vizi dell’atto intermedio; tale onere sussiste pur in presenza della pregressa impugnativa dell’aggiudicazione provvisoria, poiché, in mancanza di impugnazione dell’atto finale, l’atto viziato da invalidità derivata si consolida e diviene inoppugnabile conformemente ai principi generali.

Tale principio è applicato con riferimento al rapporto fra aggiudicazione provvisoria ed aggiudicazione definitiva, quest’ultima essendo considerata atto non meramente confermativo o esecutivo, bensì un nuovo provvedimento, il quale, anche quando recepisca i risultati dell’aggiudicazione provvisoria, implica comunque una nuova ed autonoma valutazione degli interessi pubblici sottostanti (Cons. Stato, Sez. V, 8.9.2010, n. 6500; 23.11.2010, n. 8153).

Consegue da ciò l’assoluta necessità di impugnativa autonoma dell’aggiudicazione definitiva, a pena di improcedibilità del ricorso proposto avverso l’aggiudicazione provvisoria.

Nella specie la Società ricorrente si è limitata ad impugnare la sola aggiudicazione provvisoria, omettendo di gravarsi avverso l’aggiudicazione definitiva; né, in proposito, può valere come impugnativa il generico riferimento nel ricorso all’aggiudicazione definitiva, avverso la quale non risulta proposta alcuna autonoma censura.

Per quanto sopra, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Il Collegio dispone, tuttavia, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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