Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-03-2011, n. 6504 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 14.4.2008 la Corte d’Appello di Firenze ha respinto l’appello proposto dalla società Poste Italiane spa avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Prato aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento per riduzione di personale intimato a B.T. all’esito alla procedura di mobilità collettiva di cui alla L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 24.

Con la citata sentenza la Corte d’Appello, confermando la sentenza del Tribunale, ha ritenuto che, nella specie, non fosse stato dimostrato il nesso causale tra il progettato ridimensionamento del livello occupazionale e il singolo provvedimento di recesso, osservando che dai prospetti prodotti dalla società risultava che nella Regione Toscana, per i dipendenti inquadrati nella categoria quadri di primo livello, non solo non vi erano esuberi, ma era in servizio un numero di dipendenti minore di quello previsto in organico.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la società Poste, affidandosi a un unico motivo cui resiste con controricorso B. T..

La società ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che, come risultava dalla stessa documentazione prodotta dalla società Poste Italiane, nella Regione Toscana, ma così anche a livello nazionale, non vi erano dipendenti in esubero appartenenti alla ed. area quadri di primo livello, così che il B., che pure operava nella suddetta Regione con la qualifica di quadro di primo livello, non avrebbe potuto essere legittimamente individuato tra i dipendenti in esubero interessati alla procedura di mobilità. 2.- Il ricorso deve ritenersi inammissibile per mancanza dei requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, e per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

3.- Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, e quindi anche al ricorso in esame, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Anche nel caso in cui venga dedotto un vizio di motivazione ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione del motivo deve contenere, a pena d’inammissibilità, la "chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione". Ciò comporta, in particolare, che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. Al riguardo, inoltre, non è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente dedicata (cfr. ex plurimis Cass. 8555/2010, Cass. sez. unite 4908/2010, Cass. 16528/2008, Cass. 8897/2008, Cass. 16002/2007).

4.- Questa Corte ha più volte ribadito che, nel vigore dell’art. 366 bis c.p.c., non può ritenersi sufficiente – perchè possa dirsi osservato il precetto di tale disposizione – la circostanza che il quesito di diritto possa implicitamente desumersi dall’esposizione del motivo di ricorso, nè che esso possa consistere o ricavarsi dalla formulazione del principio di diritto che il ricorrente ritiene corretto applicarsi alla specie. Una siffatta interpretazione della norma positiva si risolverebbe, infatti, nella abrogazione tacita dell’art. 366 bis, secondo cui è invece necessario che una parte specifica del ricorso sia destinata ad individuare in modo specifico e senza incertezze interpretative la questione di diritto che la S.C. è chiamata a risolvere nell’esplicazione della funzione nomofilattica che la modifica di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 ha inteso valorizzare (Cass. 5208/2010, Cass. 20409/2008). E’ stato altresì precisato che il quesito deve essere formulato in modo tale da consentire l’individuazione del principio di diritto censurato posto dal giudice a quo alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, del principio, diverso da quello, la cui auspicata applicazione da parte della S.C. possa condurre a una decisione di segno inverso; ove tale articolazione logico-giuridica mancasse, infatti, il quesito si risolverebbe in una astratta petizione di principio, inidonea sia a evidenziare il nesso tra la fattispecie e il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia ad agevolare la successiva enunciazione di tale principio a opera della S.C. in funzione nomofilattica. Il quesito, pertanto, non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello alla S.C. in ordine alla fondatezza della censura, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la S.C. in condizione di rispondere a esso con la enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass. sez. unite 27368/2009).

5.- D’altra parte, è giurisprudenza costante che il ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza, deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Pertanto, il ricorrente che denuncia, sotto il profilo di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, l’omessa o erronea valutazione di alcune risultanze istruttorie (documenti, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parte, accertamenti del consulente tecnico) ha l’onere di indicarne specificamente il contenuto, anche mediante integrale trascrizione delle medesime nel ricorso, e di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse (cfr. ex plurimis Cass. 4205/2010, Cass. 15952/2007, Cass. 6679/2006, Cass. 4840/2006, Cass. 10598/2005, Cass. 17369/2004, Cass. 9711/2004, Cass. 1170/2004, Cass. 3004/2004).

6.- Nella specie, il ricorso è del tutto carente sotto il profilo della formulazione dei quesiti di diritto enunciati all’esito della illustrazione delle relative censure, che si riducono, sostanzialmente, ad una generica richiesta fatta alla Corte di accertare se vi sia stata o meno la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. nella interpretazione, da parte della Corte di merito, di un documento prodotto dalla società, e in cui verrebbe indicato il numero degli "esuberi" nelle singole Regioni, come documento attestante l’inesistenza di eccedenze di personale appartenente alla categoria dei quadri di primo livello sia in Toscana che su tutto il territorio nazionale.

7 – E’ evidente che una formulazione siffatta non risponde ad alcuno dei requisiti che sono stati sopra indicati e che la genericità di tale formulazione rende il quesito del tutto inidoneo a chiarire l’errore di diritto che viene imputato alla sentenza impugnata. Fermo restando il rilievo assorbente delle considerazioni che precedono, va rilevato poi che la ricorrente non ha riportato il contenuto del documento sul quale si fonda l’impugnazione neppure nella esposizione del motivo di ricorso, così violando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e non offrendo, anche sotto questo profilo, la possibilità di un riscontro effettivo della decisività del punto controverso e della correttezza e sufficienza della motivazione rispetto ad esso; dovendo rimarcarsi, al riguardo, che anche l’interpretazione di un atto unilaterale, quale il documento in esame, si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, la cui valutazione è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione di regole ermeneutiche, sicchè non può trovare ingresso in sede di legittimità una critica della interpretazione operata dallo stesso giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli elementi di fatto già esaminati (Cass. 27168/2006, Cass. 6656/2004, Cass. 11592/2003).

8.- Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

9.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 28,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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