T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 07-02-2011, n. 381 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che la società ricorrente ha proposto la presente impugnazione per i dedotti motivi di illegittimità chiedendo l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe, concernenti il diniego sull’istanza presentata ai sensi dell’art. 265, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006 per la rimodulazione degli obblighi di bonifica cui era soggetta in ragione della contaminazione da cromo tetravalente della roggia Monticchie, nonché la presa d’atto dell’inadempimento nei termini ai suddetti obblighi di bonifica ed, infine, la comunicazione alla regione Lombardia ai fini dell’escussione della garanzia fideiussoria prodotta per la bonifica;

Rilevato che, dalla documentazione versata in atti risulta che, successivamente alla presentazione del ricorso, l’istante ha presentato un progetto di variante agli obblighi di bonifica, approvato ed interamente eseguito, e che il procedimento di escussione della garanzia fideiussoria si è interrotto;

che, di conseguenza, con memoria depositata in data 28 dicembre 2010, il comune intimato ha eccepito, tra l’altro, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

Rilevato che parte ricorrente, nella memoria di replica depositata in data 5 gennaio 2011, assume, al contrario, di avere ancora interesse alla decisione del presente ricorso, ribadendo l’illegittimità degli atti impugnati;

Ritenuto che la società ricorrente non abbia più alcun interesse alla decisione del presente gravame, atteso che, in considerazione dell’integrale adempimento degli obblighi di bonifica e dell’interruzione del procedimento di escussione della garanzia fideiussoria, nessun ulteriore vantaggio deriverebbe all’istante dall’annullamento dei provvedimenti in questa sede impugnati, né tale interesse potrebbe rinvenirsi in ipotetiche ed eventuali istanze risarcitorie, allo stato non formulate;

che, pertanto, deve essere dichiarata l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm;

che, in relazione alla peculiarità della controversia, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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