Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-03-2011, n. 6503 Cessazione della materia del contendere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.G., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della s.s. La Violina, nonchè Z.A.M., proponevano ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 1010/2006 della Corte di appello di Torino, con la quale erano stati condannati, unitamente a Bo.Gi. ed in solido tra loro, a risarcire al dipendente C.I. i danni derivanti da infortunio sul lavoro. Si costituiva il C.I. con controricorso e proponendo ricorso incidentale condizionato.

Successivamente i ricorrenti principali depositavano atto di rinuncia al ricorso, essendo stato raggiunto accordo transattivo.

Il C.I., a sua volta, depositava atto di rinuncia alle domande tutte proposte col controricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione

In conformità delle concordi dichiarazioni delle parti, i ricorsi devono dichiararsi inammissibili per intervenuta cessazione della materia del contendere, non sussistendo alcun interesse delle parti ad una pronuncia giurisdizionale sulla questione in oggetto. Le spese di causa, in difetto di difformi deduzioni, debbono conseguentemente compensarsi.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibili i ricorsi per intervenuta cessazione della materia del contendere. Compensa le spese di causa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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