T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 07-02-2011, n. 379 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Al ricorrente era stato negato il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo a causa del ritardo con cui aveva presentato l’istanza dopo la scadenza del precedente permesso e per la mancanza di redditi percepiti negli anni precedenti e utili a garantire il suo sostentamento in Italia.

Il cittadino extracomunitario faceva presente di vivere stabilmente in Italia dal 1988 e di aver ottenuto il ricongiungimento familiare con la moglie nel 1996; successivamente erano nati due figli.

Nel corso di questo periodo ha sempre lavorato e dal marzo 2007 è stato assunto come domestico a tempo pieno presso una signora ove presta tuttora servizio.

Il ricorso si fonda su due motivi.

Il primo contesta che la tardività nella presentazione dell’istanza sia di per sé motivo di rigetto, dovendo l’amministrazione valutare le ragioni del ritardo.

Nel caso di specie il ritardo è stato determinato da momentanei problemi familiari poiché vi era stata una separazione temporanea dal coniuge con allontanamento dalla casa coniugale con conseguente periodo di depressione giunto fino all’idea di lasciare l’Italia, tanto è vero che i figli furono fatti rientrare nelle Filippine dove proseguono i loro studi assistiti da altri familiari.

Il secondo motivo lamenta un difetto di istruttoria nella verifica delle condizioni economiche poiché il ricorrente dispone di un reddito superiore al minimo previsto per la pensione sociale e ha sempre regolarmente ricevuto i contributi previdenziali.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

La tardiva presentazione dell’istanza di rinnovo non può essere di per sé motivo di rifiuto del permesso di soggiorno se non quando manchino ad origine o siano venute meno le condizioni sostanziali cui è subordinato il rilascio del permesso stesso.

La Corte di Cassazione ha da tempo affermato il principio che "la spontanea presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno ancorchè oltre il termine di sessanta giorni dalla sua scadenza non consente l’espulsione automatica dello straniero, la quale può essere disposta solo se la domanda sia stata respinta per la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale "(vedasi ex multi Cass. 18917\2010).

La giurisprudenza amministrativa è ugualmente orientata a ritenere che il mero ritardo nella presentazione dell’istanza di rinnovo non comporta automaticamente il rigetto della domanda.

Si veda ad esempio quanto affermato nella massima della sentenza del TAR Lazio 12958\2007: "La mera circostanza del ritardo nella presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce ragione sufficiente per il rifiuto del rinnovo stesso. Ciò nella considerazione che il termine previsto dall’art. 5 comma 4, d.lg. 25 luglio 1998 n. 286, per la presentazione della domanda di rinnovo non può ritenersi perentorio, tanto è vero che non è ex se rilevante nemmeno a fini espulsivi, ai sensi dell’art. 13 comma 2, d.lg. n. 286 del 1998 allorché, come nella specie, lo straniero si sia spontaneamente presentato alle Autorità di Polizia di Stato per chiedere il rinnovo.".

Il primo motivo di ricorso deve, pertanto, essere accolto.

Parimenti fondato è il secondo motivo laddove evidenzia come vi sia stato un deficit di istruttoria nella valutazione degli elementi sostanziali da accertare per verificare la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda.

Dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta che egli è attualmente occupato come collaboratore familiare presso una signora in Milano e che dispone di autonoma abitazione dove vive con la moglie che dispone anch’essa di redditi sufficienti a garantire il mantenimento in Italia.

Risulta altresì anche il regolare pagamento dei contributi previdenziali, ragion per cui il provvedimento impugnato va annullato.

L’amministrazione dovrà procedere al riesame dell’istanza del ricorrente, valutando in concreto se sussistevano motivi che potevano giustificare il ritardo nella presentazione dell’istanza, tenendo conto della natura non perentoria del termine di cui all’art. 13,comma 2 lett. B), T.U. Imm., e verificando altresì la documentazione presentata e relativa ai redditi da lavoro e al pagamento dei contributi previdenziali.

In virtù della presentazione come tardiva dell’istanza sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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