Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-12-2010) 10-02-2011, n. 5056 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Trieste, con ordinanza del 5.08.2010, dichiarava inammissibile l’istanza di riesame proposta nell’interesse di B.S., latitante, avverso l’ordinanza applicativa della misura della custodia in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Udine in data 20.11.2009 per tardività dell’istanza di riesame medesima.

Avverso la sopra indicata ordinanza presentava ricorso per Cassazione B.S. a mezzo del suo difensore e concludeva chiedendone l’annullamento con ogni conseguenza di legge.
Motivi della decisione

Il ricorrente censurava l’ordinanza del Tribunale del riesame di Trieste per i seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 606 c.p.p. lett. c) in relazione all’art. 127 c.p.p. e art. 309 c.p.p., comma 8, in quanto la citazione per l’udienza non ha rispettato il termine di tre giorni, impedendo così l’intervento in udienza dell’indagato che voleva cessare lo stato di latitanza.

2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all’art. 309 c.p.p., comma 2, in quanto viene fatto decorrere il termine per impugnare dalla notifica al difensore di ufficio dell’ordinanza cautelare, sebbene non appaia leggibile, nè desumibile dagli atti la data della notifica, desunta per presunzioni in violazione del principio del favor rei.

OSSERVA LA CORTE DI CASSAZIONE che il secondo motivo di ricorso merita accoglimento.

Lo stesso provvedimento impugnato infatti afferma che in data 15.03.2010 veniva notificato all’avv. Discepolo, difensore nominato di ufficio dell’odierno ricorrente, l’avviso di deposito relativo all’ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. del tribunale di Udine, ma che peraltro la data del 15.03.2010, non risultava scritta in maniera chiarissima, potendosi solo in via approssimativa ritenerla reale, atteso che l’avviso in questione era stato emesso in data 10.03.2010.

Tanto premesso rileva questa Corte che non poteva ritenersi perfezionata una notifica in data illeggibile, nè "per relationem" in virtù della data di emissione del provvedimento oggetto della notifica stessa.

In considerazione dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso, il primo si deve ritenere assorbito.

L’ordinanza impugnata deve essere quindi annullata con rinvio al Tribunale della libertà di Trieste per nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla con rinvio l’ordinanza impugnata, atti al Tribunale della libertà di Trieste per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *