T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 07-02-2011, n. 377

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che il comune istante ha proposto il presente ricorso, teso ad ottenere l’accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 696 c.p.c., in relazione alle opere di assorbimento delle emissioni acustiche che saranno prodotte dall’esercizio della linea ferroviaria raddoppiata Milano – Mortara, nel tratto che attraversa il territorio comunale.

Considerato che, secondo la regola tradizionale reputata in linea generale compatibile con i principi di ordine costituzionale, la natura cautelare ante causam dell’accertamento tecnico preventivo rendeva tale strumento incompatibile con il giudizio amministrativo (cfr. Corte costituzionale, ord. 10 maggio 2002, n. 179; TAR Liguria, sez. I, 12 luglio 2007, n. 1389);

che tale regola deve, allo stato, necessariamente contemperarsi con l’introduzione da parte del legislatore della tutela cautelare ante causam nell’ambito del processo amministrativo (cfr. art. 61 c.p.a.);

Rilevato, tuttavia, che tale ultima misura cautelare è esercitabile esclusivamente in presenza di tassativi ed espressi presupposti (in caso di eccezionale gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale) e deve, dunque, ritenersi rigorosamente eccezionale;

Considerato, inoltre, che lo strumento azionato non costituisce un mezzo di prova, sia per proprie caratteristiche intrinseche tradizionalmente consolidate, in base alle quali anche nel processo civile è collocato nell’ambito delle misure cautelari, sia in quanto la categoria dei mezzi di prova assume rilievo giurisdizionale nella misura in cui sia strumentalmente diretta a fornire il sostegno alle allegazioni poste a fondamento della domanda giudiziale, insussistente nel caso di specie;

Ritenuto che, per tale motivo, non possa invocarsi a sostegno dell’ammissibilità dell’accertamento tecnico preventivo nell’ambito del processo amministrativo l’art. 63, comma 5, c.p.a.;

considerato, altresì, che il giudizio negativo di compatibilità si fonda altresì sulla riserva che l’ordinamento deve garantire all’esercizio procedimentale dell’azione amministrativa, all’interno della quale in via di principio è infatti garantita la partecipazione e l’intervento di soggetti asseritamente legittimati alla successiva impugnazione, in specie attraverso una serie di strumenti (cfr. ad es. artt. 9 e 10 l. 241\90) che comprendono gli accertamenti invocati nella presente sede (cfr. TAR Liguria, sez. I, 12 luglio 2007, n. 1389);

Rilevato, in concreto, che nella fattispecie in questione non sussiste né viene invocata una adeguata situazione di urgenza tale da rendere improcrastinabile l’assunzione istruttoria preventiva – anche in considerazione delle espresse dichiarazioni della difesa di parte ricorrente, confermate dalle controparti, che ha affermato che i treni che circolano attualmente sono dello stesso numero di quelli che circolavano prima del raddoppio della linea ferroviaria – né viene indicata la controversia nei confronti della quale l’accertamento cautelare proposto assumerebbe il necessario carattere strumentale;

Rilevato, infine, che dall’esame della documentazione versata in atti emerge la sussistenza di numerose risultanze istruttorie in relazione ad accertamenti esperiti dalle autorità agli stessi appositamente deputate (cfr., in particolare, relazioni ARPA);

Ritenuto che, di conseguenza, risulta evidente anche la carenza di interesse attuale alla decisione del ricorso;

Ritenuto, in conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, che il ricorso si presenti inammissibile;

che sussistono giusti motivi, in considerazione della peculiarità e della novità della questione, per compensare integralmente fra le parti le spese di lite;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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