Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-12-2010) 10-02-2011, n. 5055 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale del Riesame di Firenze, con ordinanza del 20.08.2010, confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Livorno del 28 luglio 2010 che aveva applicato nei confronti di D.T. e Du.Al. la misura cautelare della custodia in carcere in ordine al reato previsto e punito dall’art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80 cpv. per avere, in concorso tra loro e con R.A.J. separatamente giudicato, importato e comunque gestito l’importazione dalla Spagna di una ingente quantità di hashish (kg. 29,663), che veniva sequestrata al R., in particolare ripartendosi i compiti nel seguente modo: D. e Du. trattavano l’acquisto dello stupefacente a (OMISSIS), D.M.R. forniva consapevolmente l’automezzo a lui intestato per il trasporto dello stupefacente materialmente operato dal R.A.J.. Avverso la sopraindicata ordinanza hanno presentato ricorso per Cassazione D.T. e Du.Al., a mezzo dei loro difensori, e hanno concluso chiedendone l’annullamento con o senza rinvio.
Motivi della decisione

D.T. censura l’ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze per 1) violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all’art. 273 c.p.p. per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione del provvedimento impugnato; rileva sul punto il ricorrente che non c’era prova che la voce sentita durante le intercettazioni telefoniche fosse veramente la sua, nè che l’utenza intercettata fosse a lui intestata, nè che egli fosse insieme al D. M. al momento dell’intercettazione telefonica. Nè risponde al vero l’assunto del tribunale circa la reciproca indicazione dei nomi da parte dei conversanti, dal momento che, nel corso delle telefonate, non vengono fatti nomi, nè usati pseudonomi a lui riconducibili. Pertanto non è sostenibile l’assunto del Tribunale che ha ritenuto le predette intercettazioni telefoniche un riscontro idoneo alla chiamata in reità del D. da parte del D.M..

Neppure può costituire valido elemento di riscontro alla predetta chiamata in correità l’individuazione del D. a bordo dell’Audi A4 di C.A. nella notte tra il (OMISSIS), atteso che nulla il D.M. ha riferito a tal proposito.

2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all’art. 274 c.p.p., in quanto il D., nel 2007 aveva costituito la società "la Thing About S.r.l." e dal 2008 svolgeva anche, con un contratto a progetto, attività di supervisore per la società "Gruppo Nova Veneta Servizi s.r.l.", svolgendo quindi un’attività onesta e dimostrando di non trarre il proprio sostentamento dalla commissione di attività illecita. Inoltre non sarebbero stati valutati gli elementi addotti dalla difesa e, in particolare, quello del lungo tempo trascorso dalla commissione del fatto contestato.

Non ci sarebbe pertanto nessun pericolo di reiterazione nel reato.

D.A. censura la sopraindicata ordinanza per:

art. 606 c.p.p., lett. e) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 c.p.p..;

lamentava a tal proposito il ricorrente che l’attribuzione a lui di alcune conversazioni intercettate era frutto di mere illazioni e congetture,dal momento che, a fronte dell’indicazioni del nome " A." in talune conversazioni, non si era proceduto nè all’indicazione degli intestatari delle utenze telefoniche, nè a servizi di appostamento, pedinamento e ripresa fotografica. Nè poteva essere condiviso l’assunto del Tribunale che aveva ritenuto valida l’identificazione compiuta dagli organi di polizia giudiziaria addetti all’ascolto sulla base dell’esperienza degli stessi di riconoscere le varie voci nelle conversazioni intercettate, in considerazione del fatto che gli agenti operanti non hanno effettuato riconoscimenti vocali e del fatto che, essendo pochissime le conversazioni attribuite al Du., si tratterebbe di una voce solo sporadicamente ascoltata. L’ordinanza impugnata inoltre affermava che il Du. stava organizzando una importazione di droga dalla Spagna unitamente ad altri coindagati, come sarebbe dimostrato da un episodio prodromico, senza peraltro rilevare che il tribunale del riesame di Roma aveva annullato l’ordinanza del GIP della stessa città che aveva applicato la misura della custodia in carcere per tale episodio, non ritenendo sufficienti gli indizi.

Rileva infine il ricorrente che la chiamata in correità del D. M. non lo riguarda e che l’ordinanza impugnata si limita ad accennare a rapporti reiterati che egli avrebbe avuto con trafficanti internazionali di stupefacenti.

OSSERVA LA CORTE DI CASSAZIONE che i ricorsi non sono fondati.

Deve preliminarmente rilevarsi che la difesa di Du.Al. ha depositato la memoria contenente i nuovi motivi di ricorso soltanto in data 10.12.2010 per l’udienza del 14.12.2010. Essendo il termine concesso di cinque giorni, gli stessi sono tardivi e, pertanto, non possono essere presi in considerazione da questa Corte.

Per quanto attiene alla sussistenza del requisito della gravità indiziaria che entrambi i ricorrenti contestano, si rileva che il Tribunale del riesame di Firenze ha evidenziato, con una motivazione logica e congrua che sia a carico di D.T., sia a carico di Du.Al. esistono indizi gravi, precisi e concordanti in ordine ai reati loro ascritti. Relativamente al primo il provvedimento impugnato evidenzia la circostanza che egli è stato individuato insieme ai fratelli C. (grandi trafficanti di stupefacenti, in particolare hashish e marijuana dall’Olanda e dal Marocco attraverso la Spagna) nella notte tra il (OMISSIS) mentre, con l’autovettura di Ch.An. da (OMISSIS) partiva per la Spagna. Sono poi indicate varie conversazioni telefoniche in cui si evidenzia il ruolo del D. nella contestata attività di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare: telefonata n. 4070 del 21.12.2009 tra D.M. R. e il D., nella quale i due si accordano per vedersi il (OMISSIS) (incontro che avverrà solo il successivo (OMISSIS)) e in cui il D. dice al D.M. che ha necessità di contattare il Du.; telefonate n. 4613, n. 4614, n. 4616 e 4616 del giorno 30 dicembre 2009 tra D.T. e D. A. da cui si desume che i due hanno necessità di incontrarsi, ma che ancora non sono riusciti a vedersi e da cui si può arguire altresì che il D.M. era in macchina insieme al D. mentre cercavano di incontrarsi con il Du. per prenotare una vettura con autista che doveva trasportare il D. M. a (OMISSIS), secondo modalità già poste in essere in precedenza per effettuare i trasporti di hashish; telefonata n.3704 del 5.12.2009 tra D.M. e l’utenza in uso in quel momento a Du.Al. e a "(OMISSIS)", che sarà poi identificato, per sua stessa ammissione in sede di interrogatorio, con R.A. J., che svolgeva il ruolo di corriere e veniva arrestato perchè trovato in possesso di 29,663 chilogrammi di hashish. Inizialmente la conversazione avviene tra il D.M. e il R. e poi tra il D.M. e il Du., che quindi nell’occasione si trova insieme al R.. Il provvedimento impugnato evidenzia poi la telefonata n.3708 tra il D.M. e il R., il quale ultimo chiede al D.M. il numero di telefono di Du.Al. e una serie di messaggi tra il R. e l’utenza in uso al Du. in cui il primo comunica di essere già in viaggio per Barcellona (dopo l’arresto del R. l’ordinanza di custodia cautelare evidenzia poi una serie di contatti tramite sms tra D. e Du. e la compagna del R. al fine di avere notizie di quest’ultimo).

Tanto premesso non è sostenibile l’assunto della difesa sia di D. che di Du. secondo cui non ci sarebbe certezza della riconducibilità ai due delle sopra indicate conversazioni telefoniche. Si osserva infatti che è assolutamente condivisibile l’assunto del Tribunale che ha ritenuto valida l’identificazione compiuta dagli organi di polizia giudiziaria addetti all’intercettazione e all’ascolto delle telefonate. Gli stessi sono stati infatti impegnati per molto tempo nel corso dell’indagine denominata "Nolenath" e quindi hanno avuto occasione di ascoltare in moltissime occasioni le voci dei prevenuti, potendo pertanto fornire, in ragione altresì della loro lunga esperienza, una sicura identificazione degli stessi.

Logica e congrua è quindi la motivazione del provvedimento impugnato che, in virtù degli esiti delle indagini di polizia giudiziaria e degli esiti delle intercettazioni telefoniche ha ritenuto adeguatamente riscontrata la chiamata in correità di D.M. R. nei confronti del D..

Il provvedimento impugnato evidenzia altresì a tal proposito, quale ulteriore riscontro, l’ulteriore circostanza che il D.M. aveva dichiarato che era prassi per il D. utilizzare per i suoi viaggi la linea marittima G. Barcellona/Civitavecchia e/o Barcellona/Livorno e, in effetti, il cittadino spagnolo R. A.J., che deteneva nell’autovettuta Ford Ranger 29,663 chilogrammi di hashish, veniva individuato sulla motonave (OMISSIS) in partenza da (OMISSIS), con arrivo a (OMISSIS) il successivo (OMISSIS). Il Tribunale del riesame pertanto correttamente valuta le dichiarazioni del D.M. e le ritiene adeguatamente riscontrate.

Per quanto poi attiene al secondo motivo di ricorso proposto dal D., secondo cui non sussisterebbero le esigenze cautelari, con particolare riferimento al pericolo di reiterazione della condotta criminosa, anche lo stesso è infondato in quanto appare chiaro e logico il percorso motivazionale che ha indotto i Giudici del Tribunale del Riesame a ritenere la custodia in carcere l’unica misura atta a soddisfare le predette esigenze cautelari.

Rilevano infatti i Giudici del Tribunale del Riesame che, all’esito dell’esame delle modalità dell’azione criminosa caratterizzata dalla pianificazione, dall’importazione di ingenti quantità di stupefacenti, dall’utilizzo di veicoli e di corrieri ingaggiati per i vari trasporti, si doveva ritenere che gli indagati agivano con elevata professionalità e che, pertanto, unica misura idonea a soddisfare le esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c) non potesse essere che quella della custodia in carcere.

I proposti ricorsi debbono essere, pertanto, rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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