Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-12-2010) 10-02-2011, n. 5017 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

oro di Roma che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

Con sentenza del 24 settembre 2009 il GUP del Tribunale di Busto Arsizio, in sede di giudizio abbreviato, dichiarava M.R. colpevolè delitto di cui all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis e lo condannava alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa, con la diminuente del rito.

Ordinava inoltre la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro.

M.R. era accusato di avere, in funzione di mandante ed effettivo destinatario, in concorso con C.C.C.E., in funzione di corriere, proveniente da (OMISSIS), in (OMISSIS), importato nel territorio nazionale circa 674,460 grammi di cocaina, con contenuto in principio attivo pari a 401,304 di cocaina cloridrato, con efficacia drogante pari a 2675 dosi medie singole, occultata all’interno di una statua di legno, con la recidiva reiterata infraquinquennale.

Avverso la decisione del GUP del tribunale di Busto Arsizio la difesa del M. ricorreva in appello.

La Corte di appello di Milano,con sentenza del 28.05.2010, confermava la sentenza impugnata e condannava l’appellante al pagamento delle spese processuali.

Avverso la predetta sentenza M.R., proponeva ricorso in Cassazione e concludeva chiedendo di volerla annullare.
Motivi della decisione

M.R. ha censurato la sentenza impugnata per il seguente motivo:

nullità della sentenza ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all’art. 192 c.p.p. e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza, contraddittorietà o, comunque, illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento: violazione del criterio di valutazione della prova. Rilevava il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva formulato un giudizio di attendibilità e credibilità delle dichiarazioni riguardanti l’odierno ricorrente del chiamante in correità C.C.C. E., il quale aveva dato diverse e contrastanti versioni dei fatti prima di accusarlo. Rilevava infine il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che avessero valore di riscontro alle sopra indicate dichiarazioni i due sms che l’odierno ricorrente aveva inviato al C. al momento dell’arresto, atteso che nella pronuncia impugnata tali pretesi riscontri venivano impropriamente utilizzati al fine di conferire alla chiamata in correità un’attendibilità ed una precisione di cui risulta ab origine priva.

I proposti motivi di ricorso sono palesemente infondati, in quanto ripropongono questioni di merito a cui la sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mirano ad una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di legittimità.

Tanto premesso si osserva che il ricorso proposto per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, seleziona un percorso che si esonera dalla individuazione dei capi o dei punti della decisione cui si riferisce l’impugnazione ed egualmente si esonera dalla indicazione specifica degli elementi di diritto che sorreggono ogni richiesta. Le censure che investano la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione impongono una analisi del testo censurato al fine di evidenziare la presenza nel testo scritto dei vizi denunziati. Viceversa la censura che denunzia la mancanza di motivazione ha il compito di far emergere una assenza, un vuoto di motivazione, cioè ha il compito di portare ad emersione ciò che manca e che esclude il raggiungimento della funzione giustificativa (della decisione adottata) di ogni motivazione. Una censura che denunzia mancanza di motivazione deve fornire specifica indicazione delle questioni precedentemente poste, specifica comparazione tra questioni proposte e risposte date, approfondita e specifica misurazione della motivazione impugnata per evidenziare come nonostante l’apparente esistenza di una compiuta motivazione si sia viceversa venuta a determinare la totale mancanza della stessa, deve fornire attenta individuazione dei vuoti specifici che hanno determinato quella mancanza complessiva.

Tutto ciò non è rintracciabile nel ricorso di M.R. che manca di qualsiasi considerazione per la motivazione della sentenza della Corte di Appello di Milano, e lungi dall’individuare specifici vuoti o difetti di risposta che costituirebbero la complessiva mancanza di motivazione, si duole del risultato attinto dalla sentenza impugnata e accumula circostanze che intenderebbero ridisegnare il fatto ascrittogli in chiave a lui favorevole, al fine di ottenere in tal modo una decisione solamente sostitutiva di quella assunta dal giudice di merito.

Nella sentenza oggetto di ricorso appare infatti chiaro il percorso motivazionale che ha indotto i Giudici della Corte territoriale a confermare la sentenza di primo grado e a ritenere l’odierno ricorrente responsabile del reato ascrittogli. La sentenza impugnata infatti, unitamente a quella di primo grado che, con la prima, costituisce un compendio motivazionale, individua correttamente i gravi elementi a carico dell’odierno ricorrente. Evidenzia in primo luogo i motivi per cui appaiono credibili le dichiarazioni accusatorie di C.C.C.E., arrestato all’aeroporto di (OMISSIS) perchè trovato in possesso di cocaina contenuta all’interno di una statuetta di legno, nei confronti dell’odierno ricorrente. Il C. non aveva infatti alcun motivo di astio nei confronti del M. e, pertanto, non aveva alcuna ragione per accusare falsamente lui piuttosto che un’altra persona. Inoltre proprio nell’immediatezza del suo arresto, il C. è stato ripetutamente ricercato dal M. che, in quel momento, si trovava all’aeroporto di (OMISSIS), attraverso due sms, in cui gli chiedeva notizie, lamentandosi per il fatto che lo stava aspettando da due ore.

La Corte territoriale correttamente valuta le dichiarazioni del C. e ritiene che egli si sia deciso ad accusare il M. soltanto allorquando ha capito che lo svolgersi dei fatti stava con chiarezza emergendo dalle indagini.

Pertanto nè rispetto ai capi nè rispetto ai punti della sentenza impugnata, nè rispetto all’intera tessitura motivazionale che nella sua sintesi è coerente e completa, è stata in alcun modo configurata la protestata assenza o manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorso proposto non va in conclusione oltre la mera enunciazione del vizio denunciato e dunque esso è inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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