Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Rilevato che le ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il provvedimento indicato in epigrafe, chiedendone l’annullamento per i dedotti motivi di illegittimità;
Vista la nota depositata in data 20 gennaio 2011, sottoscritta per accettazione anche dai difensori del comune resistente, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso a spese compensate, dichiarazione confermata in sede di discussione;
Ritenuto che la rinuncia stessa risulti, pertanto, regolare e che di essa vada dato atto;
che sussistono giusti motivi, in relazione all’andamento della controversia, per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia come sopra proposta da parte ricorrente e dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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