Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-03-2011, n. 6495 Licenziamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

assorbito l’incidentale.
Svolgimento del processo

Con sentenza resa dal Tribunale di Civitavecchia in data 8.1.2004, era stata rigettata a domanda di C.A. intesa ad ottenere la declaratoria di nullità, inefficacia o illegittimità del licenziamento intimatogli dalla Praoil spa il 16.1.1999 per assenza ingiustificata dal 2 dicembre per i turni di lavoro dal 2 al 7 dicembre e dal 12 al 17 dicembre 1998 in relazione alla quale aveva prodotto le sue giustificazioni solo in data 6.1.1999.

Con sentenza della Corte di Appello di Roma del 3.112005/17.4.2007, in riforma della sentenza impugnata, veniva dichiarata l’illegittimità del licenziamento intimato al C. ed ordinato alla società resistente di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, con condanna della società al risarcimento dei danni commisurati alle retribuzioni globali di fatto dal giorno del licenziamento sino alla scadenza del terzo anno successivo al recesso medesimo, con diritto alla regolarizzazione della posizione previdenziale per il medesimo periodo.

Propone ricorso per cassazione, notificato a mezzo posta 13.12.2007 ed affidato a due motivi, il C..

Resiste con controricorso la società ENI spa (già Praoil spa), proponendo contestuale ricorso incidentale affidato a due motivi.

La società ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Va, preliminarmente,- disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale , proposti avverso la stessa sentenza.

Con il primo motivo il C. deduce violazione ed erronea applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18; degli artt. 1227 e 2697 c.c.; degli artt. 112 e 115 c.p.c.; difetto di motivazione e formula connessa censura di illogicità, contraddittorietà ed insufficiente motivazione, il tutto in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5.

Assume che S’ammontare del risarcimento deve essere commisurato a tutte le retribuzioni dovute sino all’effettiva reintegra, salvo che la presunzione di coincidenza de danno con la perdita retributiva non sia contraddetta da prove che lo stesso datore è tenuto a fornire.

Deduce che la Corte territoriale ha posto a fondamento della limitazione risarcitoria elementi di valutazione astratti e non ancorati a dati concreti, laddove avrebbe dovuto considerare le difficoltà connesse al non facile reinserimento del lavoratore nel mondo del lavoro. Censura la decisione per l’erronea applicazione dell’art. 1227 c.c., evincibile dalla circostanza che la motivazione non era sostenuta da alcuna indagine di fatto sulla specifica questione.

Lamenta, poi, violazione ed erronea applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, nella parte in cui la pronunzia non ha disposto il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali sino all’effettiva reintegra e sotto il profilo del difetto di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5).

Con ricorso incidentale della ENI (già Praoli spa) viene, invece, dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. ( art. 360 c.p.c., n. 3); omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, e cioè sul precedente disciplinare relativo ad assenza ingiustificata per 27 gg. consecutivi richiamato nella lettera di contestazione disciplinare e posto a base del licenziamento ( art. 360 c.p.c., n. 5).

Si assume che non è stato considerato il precedente specifico di assenza ingiustificata di ben 27 gg. in connessione al quale la Corte di Appello avrebbe dovuto valutare l’ultimo addebito in questione e che la considerazione dei diversi episodi disciplinarmente rilevanti idonei a far venir meno il vincolo fiduciario doveva avvenire tenendo conto dei fatti non partitamente ma globalmente esaminati. Pone al riguardo quesito di diritto riferito alla circostanza che elemento costitutivo dell’ultimo addebito doveva essere considerato anche l’episodio precedente.

Viene, poi, dedotta motivazione omessa e, comunque, insufficiente ed illogica su punti decisivi ( art. 360 c.p.c., n. 5).

Si sostiene che l’informazione da parte del C. del proprio stato di detenzione non fosse stata provata, Ed invero solo in data 6 gennaio, nella lettera inviata via fax, il predetto avrebbe fatto per la prima volta riferimento alla circostanza che il 30.11.2008 era stato tratto in arresto e riferito che la notizia del suo arresto era stata data alla moglie soltanto il 5.12.1998, onde non era credibile che il coniuge avesse tempestivamente notiziato l’azienda del suo arresto, come riferito dal teste L., il giorno 3.12.1998. Si assume, pertanto, la illogicità della motivazione al riguardo.

I motivi del gravame incidentale devono essere esaminati, per l’evidente priorità logica delle questioni con gli stessi proposte, prima di quelli del ricorso principale, attenendo quello principale alle conseguenze del licenziamento che potrebbe essere ritenuto erroneamente dichiarato illegittimo.

Tuttavia, il ricorso incidentale si palesa fondato per i motivi che si vengono a specificare..

Ed invero, la sentenza impugnata in modo apodittico e senza conferire rilevanza ad elementi indubbiamente rilevabili dagli atti, a fronte della esistenza di una lettera di giustificazioni inviata dal dipendente in data 6.1.1999, nella quale incontestabilmente si ometteva di riferire che già in precedenza tale circostanza fossa stata resa nota all’azienda e a fronte di una esposizione dei fatti contenuta nel ricorso presentato dal C. ai sensi dell’art. 700 c.p.c. nella quale si dava atto che la notizia dell’arresto era prevenuta alla moglie, S.R., soltanto il 5.12.1998, conferisce rilevanza decisiva alla deposizione fornita dal teste L. il quale dichiarava, in maniera contrastante con le acquisizioni documentali, che la moglie del ricorrente gli aveva telefonato il 2 o il 3 dicembre 1998 per comunicare lo stato di detenzione del marito e che successivamente si era incontrata con la stessa nel corridoio dell’azienda, non sapendo peraltro riferire se quest’ultima avesse parlato dei fatti di causa anche con lo S., responsabile dell’ufficio movimentazione dello stabilimento, cui andava indirizzata, proprio in virtù del ruolo ricoperto, di responsabile di esercizio, la comunicazione de qua.

La evidenziata contraddizione del dato documentale con la testimonianza resa dal sindacalista L. non è stata adeguatamente valutata dalla corte territoriale che ha omesso ogni considerazione del dato emergente dagli atti di causa, pervenendo ad una motivazione insufficiente ed illogica, nella quale si concreta il vizio denunziato.

La sentenza va, pertanto cassata, in relazione ali indicati motivi del ricorso incidentale e la causa va rimessa al giudice di rinvio per un nuovo esame delle emergenze istruttorie che tenga conto degli aspetti di contraddittorietà ed insufficienza delle argomentazioni evidenziati, i quali innegabilmente assumono carattere di decisività ai fini di causa, proprio perchè sulla mancata tempestiva comunicazione dell’assenza e delle ragioni della stessa si è basato il licenziamento.

I motivi del ricorso principale rimangono assorbiti stante l’accoglimento di quello incidentale e la causa va rimessa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, – essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – ad altro giudice, che si designa nella Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, ai fini dell’ulteriore corso del giudizio.

Al giudice di rinvio va rimessa la quantificazione delle spese di lite anche del presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte così provvede:

riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione collegiale.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *