Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-12-2010) 10-02-2011, n. 5014 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 2 luglio 2010 il GUP del Tribunale di Torino applicava ad A.L. in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 la pena di anni uno di reclusione ed euro 2200,00 di multa, ritenuta l’ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, con la diminuente del rito. Ordinava inoltre la confisca e la distruzione dello stupefacente in sequestro, nonchè la confisca dei telefoni cellulari e del denaro in sequestro.

A.L. era accusato di avere illecitamente detenuto, al fine di spaccio, sostanza stupefacente del tipo eroina suddivisa in cinque involucri del peso complessivo di grammi 1,2 con mg. 276 di principio attivo.

Avverso la decisione del GUP del tribunale di Torino A.L. proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendone l’annullamento.
Motivi della decisione

A.L. ha censurato la sentenza impugnata per il seguente motivo:

inosservanza o erronea applicazione della legge penale ( art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all’art. 240 c.p., art. 444 c.p.p., e art. 445 c.p.p., comma 2. Rilevava sul punto il ricorrente che, essendo stata riconosciuta l’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, la confisca del denaro e dei beni trovati in suo possesso poteva essere disposta soltanto ove ricorressero le condizioni generali previste dall’art. 240 c.p., ai sensi del quale è necessario che la somma in sequestro costituisca prezzo del reato.

Il GUP non avrebbe motivato, in considerazione della natura discrezionale del provvedimento ablativo, in merito alla relazione pertinenziale tra l’attività illecita che il ricorrente avrebbe posto in essere e la somma di denaro in sequestro.

Il ricorso è fondato.

Il Gip del tribunale di Torino,nella sentenza impugnatala disposto a carico del ricorrente, la confisca dei telefoni cellulari e del denaro in sequestro. Ad A.L., peraltro, è stata riconosciuta l’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

In tal caso la confisca del denaro o dei beni trovati in possesso dell’imputato può essere disposta soltanto quando ricorrano le condizioni generali di cui all’art. 240 c.p. e non ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è concorde (cfr. Cass. Sez. Unite, Sent. n. 10372 del 27.09.1995, Rv. 202271). Peraltro la lettera del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies indica tassativamente i reati che, in caso di condanna, comportano la confisca obbligatoria del denaro, dei beni e delle utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e, tra questi, è compreso il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ma è esplicitamente esclusa l’ipotesi prevista dal citato D.P.R., comma 5.

La sentenza impugnata invece dispone la confisca ai sensi dell’art. 240 c.p. del denaro e dei telefoni cellulari in possesso dell’imputato senza assolvere all’onere motivazionale imposto dalla natura discrezionale del provvedimento ablativo e il giudice non dice alcunchè in merito alla relazione pertinenziale tra l’attività illecita posta in essere dall’imputato e la somma di denaro e i telefoni cellulari in sequestro.

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Torino limitatamente alla disposta confisca.
P.Q.M.

Annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca (trasmissione atti al Tribunale di Torino).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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