T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 07-02-2011, n. 371 Lavoro domestico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava l’annullamento del nulla osta al lavoro domestico che era stato disposto perché, ad avviso della Prefettura di Milano, non era mai stata effettuata una richiesta di avviamento al lavoro da parte del datore di lavoro.

Nell’unico motivo di ricorso, faceva presente che il suo datore di lavoro aveva inoltrato la richiesta di nulla osta in data 14.3.2006 e che in data 8.6.2007 aveva ricevuto il nulla osta che aveva inoltrato al ricorrente nel paese di origine; questi, munito di regolare visto di ingresso, era entrato in territorio italiano in data 20.7.2007 e successivamente in data 10.10.2007 stipulava presso la Prefettura il contratto di soggiorno con conseguente richiesta di permesso di soggiorno alla Questura.

Successivamente gli veniva notificato dalla Questura il provvedimento impugnato.

Riteneva pertanto che il provvedimento fosse illegittimo per eccesso di potere avendo travisato completamente i presupposti di fatto.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 21.10.2008 veniva accolta l’istanza di sospensiva.

Il ricorso è fondato.

Dagli atti prodotti dal ricorrente risulta la presentazione in data 14.3.2006 presso l’ufficio postale di Milano Cordusio di un’assicurata indirizzata alla Prefettura di Milano in relazione al decreto flussi del 2006.

Peraltro non si vede su quale base, laddove la domanda di assunzione non fosse mai stata inviata, la Prefettura avesse rilasciato a suo tempo il nulla osta in data 12.4.2007, consegnato all’interessato in data 8.6.2007.

Viene meno quindi il presupposto su cui è stato fondato l’atto di autotutela che pertanto deve essere annullato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.500 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Euro 250.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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