T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 07-02-2011, n. 369

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Questore di Milano ha rigettato l’istanza di permesso per soggiornanti di lungo periodo, presentata da T.A., per l’esistenza di una condanna per reato ritenuto sintomatico di pericolosità sociale.

Il ricorrente faceva presente di vivere in Italia dal 2001 a seguito di ricongiungimento familiare con il padre e impugnava il provvedimento con un unico articolato motivo di ricorso ove lamentava l’eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti nonché per difetto di istruttoria e violazione della circolare nr. 300 del 9.9.2003 del Ministero dell’Interno.

Non si è tenuto conto che il reato commesso è un episodio isolato commesso per il quale il ricorrente aveva ottenuto le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena ed era pertanto mancata una valutazione in concreto della pericolosità sociale che si poteva ricavare dall’episodio valutato congiuntamente al resto della condotta dell’istante il rinnovo del permesso durante tutto il periodo di permanenza in Italia.

Va tenuto inoltre presente il grado di inserimento del ricorrente che possiede un lavoro come operaio presso una società di milano con contratto a tempo indeterminato e vice con la propria famiglia tutta regolarmente soggiornante in Milano.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Nel caso in cui venga richiesto un permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo la commissione di un reato, ricompreso tra quelli che l’art. 4,comma 3, T.U. Imm. ritiene automaticamente ostativa per la concessione o il rinnovo del permesso di soggiorno, deve essere oggetto di una valutazione discrezionale in concreto sulla pericolosità dell’extracomunitario che ha presentato l’istanza.

Tale valutazione non è stata compiuta dal Questore di Milano che ha affidato la motivazione ad un formula stereotipata in virtù della quale la gravità del reato commesso è di per sé sintomo di pericolosità.

In realtà se si prende in considerazione il fatto che ha comportato la condanna del ricorrente per come emerge dal provvedimento, si tratta di una tentata rapina impropria accaduta presso un supermercato poiché dopo essersi impossessato di merce senza pagare e aver oltrepassato le casse ingaggiava una colluttazione con un addetto del supermercato insistenza.

Ciò ha comportato un’applicazione della pena limitata al minimo edittale con la concessione dei benefici di legge.

Orbene ricavare da un tale contesto una valutazione di pericolosità nei confronti di persona che ha dimostrato di lavorare stabilmente e con la disponibilità di un alloggio è affermazione apodittica che non assolve quell’obbligo di motivazione in concreto che deve caratterizzare ogni provvedimento discrezionale.

Il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e con l’obbligo per l’amministrazione in occasione del nuovo esercizio del potere di valutare nei termini espressi in motivazione l’esistenza o meno di una pericolosità sociale.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.000 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Euro 250.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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