T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 07-02-2011, n. 368

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.M.O., in qualità di curatore di G.R. impugnava l’ordinanze indicate in epigrafe aventi il medesimo contenuto poiché la prima veniva notificata al R. e la seconda al suo curatore dopo che il Comune ha preso atto che si trattava di persona non in pieno possesso della propria capacità di agire.

L’ordinanza in questione riguarda un terreno sito nel Comune di Rovello Porro di proprietà del R. e nel quale il Comandante della Polizia locale ed il vigile sanitario avevano accertato la presenza di attrezzature edili in stato di abbandono oltre alla mancanza di pulizia per la presenza di vegetazione infestante e di parassiti, ragion per cui ne era stata ordinata la bonifica.

Nell’unico motivo di ricorso il ricorrente eccepiva la carenza di legittimazione passiva sia per la sua condizione di inabilitato a causa di una malattia psichica cronica, sia perché il terreno, che aveva ereditato dalla madre, era stato sempre utilizzato da tale S.G. che lo possedeva da oltre vent’anni; infatti il ricorrente aveva promosso una causa presso il Tribunale di Como perché venisse riconosciuta l’avvenuta usucapione del terreno per il decorso del tempo previsto dalla legge.

Il Comune di Rovello Porro non si costituiva in giudizio.

Il ricorso è fondato.

Il vizio delle impugnate ordinanze non è quello di aver agito nei confronti di soggetti privi di legittimazione passiva poiché il R. è tuttora proprietario e l’errore commesso nell’aver notificato direttamente a lui l’ordinanza era stato sanato notificando un provvedimento di identico contenuto al curatore dell’inabilitato.

Il motivo di illegittimità da cui le ordinanze sono affette, sollevato seppur in modo tecnicamente non impeccabile dal ricorrente, riguarda il mancato accertamento della responsabilità della omessa rimozione dei rifiuti da parte del Comune, poiché il proprietario, laddove non sia responsabile dell’inquinamento, deve essere ricevere comunicazione dell’ordinanza per essere avvertito degli oneri reali che graverebbero sulla proprietà laddove l’ente locale fosse costretto a bonificare a sue spese per procedere al loro recupero.

Nel caso di specie risulta dalla comunicazione di avvio del procedimento che il Comune era perfettamente a conoscenza che il terreno da bonificare era di fatto utilizzato da S.G. tanto è vero la nota del Comando di Polizia Locale che aveva dato origine alle ordinanze impugnate aveva come oggetto; "segnalazione – Richiesta sopralluogo congiunto – fondo agricolo S.G. "; inoltre una copia della comunicazione di avvio del procedimento era stata inviata anche al S.

L’art. 192,comma 3, D.lgs. 152\06 prevede una responsabilità solidale del proprietario solo se vi sia un imputabilità della violazione a titolo di dolo o di colpa; nel caso di specie, non solo è mancata qualsiasi indagine circa l’effettiva responsabilità del ricorrente che è stata chiamata a rispondere dell’abuso per il solo fatto oggettivo di essere proprietario del suolo, ma addirittura si può affermare che il Comune fosse consapevole a chi andasse attribuita la responsabilità dell’abbandono di rifiuti.

Le ordinanze impugnate devono essere, pertanto, annullate poiché il Comune dovrà procedere nei confronti del responsabile della condotta descritta dalla norma sopraindicata.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Rovello Porro alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.000 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Euro 500.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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