Cass. civ. Sez. II, Sent., 22-03-2011, n. 6491 Difformità e vizi dell’opera

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

F.A.C., titolare della ditta Nuova Edilizia, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Modena, C. A., per ottenerne la condanna al pagamento della somma di L. 9,180.000, quale residuo corrispettivo dell’esecuzione di opere di ristrutturazione edilizia.

Nel resistere in giudizio il convenuto contestava la domanda, sostenendo che la ditta appaltatrice non aveva eseguito i lavori a regola d’arte, e chiedeva in via riconvenzionale la condanna dell’attrice al risarcimento dei danni.

Il Tribunale condannava la F. a pagare al C. la somma di L. 14.461.340, e il C. a pagare alla F. l’importo di L. 18.720.000, dichiarando compensati fino a reciproca concorrenza i rispettivi crediti.

Sull’appello principale del C. e incidentale della F., la Corte d’appello di Bologna riformava la sentenza impugnata e operata la compensazione tra le rispettive ragioni di credito condannava l’appaltatrice al pagamento in favore del committente della somma di Euro 2.913,51, oltre accessori.

Ritenuta la sentenza di primo grado affetta dal vizio di ultrapetizione, avendo il Tribunale riconosciuto anche un ulteriore credito, quello di L. 9.720.000, relativo alla realizzazione di quattro portoncini, che sebbene emerso dalle indagini del c.t.u. non era stato oggetto di domanda da parte dell’attrice, la corte felsinea riteneva infondata, sulla base dell’esame critico delle deposizioni raccolte circa gli incontri, le verifiche e le riunioni seguite alla riconsegna del cantiere, l’eccezione di decadenza dell’azione di garanzia proposta dal committente. Rilevava, inoltre, richiamando giurisprudenza di legittimità, che ai sensi dell’art. 1667 c.c. non fosse necessaria una denuncia specifica ed analitica delle difformità dell’opera, essendo sufficiente ad impedire la decadenza una sia pur sintetica indicazione, suscettibile di conservare l’azione di garanzia con riferimento a quei vizi accertabili nella loro reale sussistenza solo in un momento successivo.

Inoltre, quanto alla riferibilità dei difetti riscontrati, all’attività della ditta Nuova Edilizia Fontanili, che li imputava, invece, al successivo intervento di altra impresa, chiamata dal C. a completare le opere, la Corte felsinea rilevava, sulla base della c.t.u. e delle testimonianze del direttore dei lavori e del titolare della seconda ditta, che i difetti riscontrati erano logicamente riferibili ad epoca precedente l’intervento di quest’ultima, e che si erano già palesati ai momento della verifica e dell’accettazione dell’opera da parte del committente.

Infine, escludeva la fondatezza della contestazione della Nuova Edilizia, che la c.t.u. eseguita avesse esaminato anche difetti dell’opera non inclusi nell’azione di garanzia, in quanto quelli accertati dal consulente erano funzionalmente ricollegabili a quelli immediatamente visibili e denunciati.

Per la cassazione di quest’ultima sentenza ricorre la Nuova Edilizia, formulando cinque mezzi di annullamento.

Resiste con controricorso C.A..
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, oggetto dell’impugnazione incidentale della Nuova Edilizia, consistente nell’operatività ex tunc della compensazione. A sostegno della quale, la ricorrente deduce essere del tutto pacifico fra le parti che la Nuova Edilizia aveva eseguito i quattro portoncini del valore di L. 9.720,000 proprio a titolo di compensazione dei difetti lamentati, e di aver lamentato nel giudizio d’appello che il Tribunale avrebbe dovuto prima dichiarare l’operatività ex tunc della compensazione fra tali crediti, e poi condannare il C. al pagamento del residuo. A fronte di tale doglianza la Corte d’appello non ha speso, si sostiene, alcuna parola.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

Infatti, è fermo orientamento di questa Corte che la decisione del giudice d’appello che non esamini e non decida un motivo di censura della sentenza del giudice di primo grado è impugnabile per cassazione non già per omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia e neppure per motivazione per relationem resa in modo difforme da quello consentito, bensì per omessa pronuncia su un motivo di gravame. Ne consegue, quindi, che, se il vizio è denunciato ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 o n. 5, anzichè dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., il ricorso si rivela inammissibile (Cass. nn. 12952/07, 25825/09 e 26598/09).

2, – Con il secondo motivo si denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione degli artt. 1241 e 1242 c.c..

Il giudice di secondo grado, sostiene la ricorrente, chiamato a decidere se la condanna del C. al pagamento dell’importo di L. 9.720.000 fosse da considerarsi affetta dal vizio di ultrapetizione, non ha in alcun punto della sentenza citato l’istituto della compensazione, che pure era stato applicato dal Tribunale di Modena, violando in tal modo gli articoli citati, e in particolare l’art. 1242 c.c., che nella parte in cui fa divieto al giudice di rilevare d’ufficio la compensazione si riferisce alla sola compensazione in senso tecnico, ossia tra ragioni di credito derivanti da titoli distinti, e che non si applica, pertanto, allorchè i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto ovvero da rapporti accessori, tra loro non autonomi. Pertanto, avendo la Nuova Edilizia manifestato in più atti (punto 2 della citazione 6.3.1989, memoria istruttoria 30.4.1992 e udienza di precisazione delle conclusioni 25.3.1997) la volontà di avvalersi della compensazione in relazione all’importo di L. 9.720.000, relativo alla fornitura e al montaggio dei quattro portoncini, sarebbe "comprovato che la Corte d’Appello ha violato l’art. 1341 (recte, art. 1241) e art. 1242 c.c.". 2.1. – Il motivo è infondato.

In realtà la compensazione cd. impropria tra i rispettivi crediti delle parti, derivanti dal medesimo rapporto d’appalto, o comunque da due distinti contratti d’appalto tra loro strettamente collegati, era già contenuta nella sentenza di primo grado, che pur affermando separatamente le rispettive ragioni di credito delle parti, le aveva ad ogni modo dichiarate compensate fino a reciproca concorrenza, con una statuizione che, non essendo stata impugnata in parte qua, ha fissato il diritto della ditta appaltatrice nella sola differenza a credito della stessa.

3. – Con il terzo motivo si lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’appello incidentale relativo ai nuovi vizi introdotti dal c.t.u. e poi recepiti nella sentenza di primo grado.

A fronte di tale motivo, la Corte d’appello si è limitata ad osservare che i vizi e i difetti accertati dal c.t.u. sono funzionalmente ricollegabili a quelli immediatamente visibili e denunciati, affermazione, questa, insufficiente e/o contraddittoria perchè è insostenibile che delle spalle non a piombo siano funzionalmente ricollegabili a degli architravi di finestre non in simmetria, mentre la sistemazione dei muri interni non è ricollegabile a nessuno dei vizi elencati dal C. nella propria domanda riconvenzionale. Per quanto concerne, poi, il minor valore dell’edificio con riferimento ai solai e alle travi in spessore, tale vizio non può essere funzionalmente ricollegabile alla sola pendenza di 5/6 cm. nel soffitto del primo piano. La Corte bolognese, la cui motivazione appare sbrigativa e comunque contraddittoria e insufficiente, avrebbe dovuto scendere più nel dettaglio per motivare la reiezione dell’appello incidentale.

4. – Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 112 c.p.c., circa i nuovi vizi indotti dal c.tu. e poi recepiti nella sentenza di primo grado.

Nella propria comparsa di risposta il C. aveva denunciato /) macchie di umidità; 2) architravi di finestre e portoni non in simmetria; 3) graffi nella vernice delle grondaie; 4) una pendenza di 5/6 cm. nel soffitto del primo piano; 5) n. 2 colonne realizzate in mattoni forati all’ultimo piano.

Nonostante tale preciso elenco il c.t.u. nel corso delle sue tre perizie ha aggiunto di sua iniziativa tutta una serie di presunti vizi e difetti non compresi tra quelli lamentati dal convenuto, quali le spalle non a piombo, l’adattamento dei muri portanti interni, il minor valore dell’edificio con riferimento ai solai e alle travi in spessore, nonchè le travi in cemento armato, che debordavano sotto il solaio stesso di circa 3-4 cm. creando un dente. Si tratta di vizi ulteriori e diversi rispetto a quelli originariamente denunciati, per cui sia nella sentenza di primo grado, sia in quella d’appello è stato violato l’art. 112 c.p.c., che stabilisce che il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda.

5. – I suddetti motivi, da esaminare congiuntamente per la loro interconnessione, sono infondati.

5.1. – Premesso che la presente controversia è soggetta alle norme previgenti alla novella di cui alla L. n. 353 del 1990, essendo stata introdotta con citazione notificata il 15.3.1989, va osservato che la mulatto libelli non consentita dall’art. 184 c.p.c. nel testo anteriore alla novella di cui alla L. n. 353 del 1990, art. 18 – che ha sostituito detta norma con decorrenza dal 30 Aprile 1995 – era solo quella che si traduceva in una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un tema di indagine completamente nuovo, in modo da determinare una spostamento dei termini della contestazione, con la conseguenza di disorientare la difesa predisposta dalla controparte, e, quindi, di alterare il regolare svolgimento del processo, sussistendo, invece, soltanto una emendano quando la modifica della domanda iniziale incidesse sulla causa petendi unicamente nel senso di una diversa interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto e sul petitum nel solo senso di un ampliamento o di una limitazione di questo, al fine di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio (Cass. n. 9239/00; conforme, Cass. n. 6441/03).

5.1.1. – Nello specifico, l’emersione di difetti ulteriori dell’opera in esito agli accertamenti tecnici svolti, non esclude, in ragione della omnicomprensività della richiesta di risarcimento formulata dal committente, di far valere anche voci di danno inizialmente non menzionate, ma di indiscussa derivazione dal medesimo rapporto contrattuale.

6. – Con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 112 c.p.c. e all’art. 329 c.p.c., comma 2, relativamente alla condanna al rimborso delle spese legali di primo grado, disposte dalla Corte d’appello nonostante il C. non avesse impugnato il capo della sentenza di primo grado con il quale le spese di quel giudizio erano state interamente compensate.

6.1. – Tale motivo è vistosamente infondato, perchè disattende, senza neppure consapevolezza del contrasto, il costante insegnamento di questa Corte, per cui, in base al principio fissato dall’art. 336 c.p.c., comma 1, secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d’appello, di provvedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (cfr. e multis, Cass. nn. 13059/07 e 15112/05, nonchè tra le più recenti, 18837/10).

7. – In conclusione il ricorso va respinto.

8. – Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali forfetarie, IVA e CPA come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *