T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 07-02-2011, n. 367 Ordinanze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente impugnava un’ordinanza del Sindaco di Brissago Valtravaglia che le ordinava di spostare gli animali che si trovavano nel cortile della sua abitazione in altra località idonea e di rimuovere il letame esistente.

Faceva presente di detenere nel terreno di sua proprietà adiacente alla sua abitazione, 11 caprette tibetane e 3 pecore oltre ad alcuni gatti e 5 cani per i quali aveva predisposto una casetta di legno così come aveva fatto per le caprette e per le pecore; inoltre vi era una pulizia quotidiana dell’ambiente da parte di una persona che utilizza lo stallatico come concime per il proprio orto.

In passato la A.S.L. le aveva chiesto di marchiare gli animali, ma la ricorrente si era rifiutata poiché si trattava di animali da affezione e non da allevamento.

Tre i motivi di ricorso.

Il primo denuncia l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di presupposto oltre che la violazione dell’art. 1 L. 281\91.

I sopralluoghi della A.S.L. non hanno riscontrato alcuna violazione igienica e ambientale poiché gli animali godono di ottima salute e sono in condizioni igieniche ottimali con ricovero adeguato in termini sia dimensionali che strutturali; il verbale di ispezione ha rilevato solo la mancata identificazione degli animali e la non corretta tenuta dei registri.

Manca quindi il presupposto igienico sanitario dell’ordinanza ed inoltre viene violato l’art. 1 L. 281\91 che promuove la tutela degli animali da affezione e condanna gli atti di crudeltà e di abbandono degli stessi, abbandono che si verificherebbe se la ricorrente fosse costretta a spostarli altrove.

Il regolamento comunale di igiene citato dal Comune regola il ricovero degli animali a scopo di allevamento e quindi non è pertinente alla vicenda in esame.

Il secondo motivo lamenta l’eccesso di potere per travisamento dei fatti nel momento in cui richiama la collocazione dell’abitazione della ricorrente nel centro storico poiché essa è un fabbricato rurale circondato dai prati e quindi non capisce quale sia il centro storico e quale il danno arrecato dagli animali.

Il terzo motivo eccepisce una carenza di potere del Sindaco poiché egli non dispone di un potere di ordinanza a tutela della quiete pubblica.

Il Comune di Brissago Valtravaglia si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo preliminarmente la sua inammissibilità perché l’ordinanza sarebbe atto meramente confermativo di precedente provvedimento non impugnato.

L’eccezione preliminare non può essere accolta: l’atto si considera meramente confermativo, e quindi inidoneo a far nuovamente decorrere i termini per la sua impugnazione, quando si limiti a ridabile quanto già affermato in un precedente provvedimento senza che sia stata compiuta un’ulteriore istruttoria.

Nel caso di specie vi sono stati numerosi sopralluoghi successivamente alla prima ordinanza non impugnata e pertanto anche se la situazione di fatto non era sostanzialmente mutata non può dirsi che il provvedimento è stato assunto senza procedere ad ulteriori verifiche.

Nel merito il ricorso è infondato.

La Legge 281\91 si preoccupa di tutelare gli animali da affezione, ma l’ordinanza in questione non richiede alcun comportamento che si ponga in contrasto con le finalità della legge poiché viene richiesto il semplice spostamento in altro sito, dal momento che la presenza di un numero di animali così elevato risulta incompatibile con l’inserimento dell’abitazione della ricorrente in un centro abitato per ragioni igienico sanitarie.

D’altronde è stata proprio l’A.S.L. che in occasione del suo sopralluogo ha segnalato al Comune la presenza di un numero eccessivo di animali presenti in prossimità delle abitazioni limitrofe ed il suo intervento è stato causato da un esposto dei vicini a riprova che non è vero quanto sostenuto nel ricorso circa la mancanza di lamentele da parte dei vicini.

Peraltro non risulta rispettata la distanza minima dei ricoveri per animali dalle abitazioni limitrofe che è secondo il Regolamento di igiene di cinquanta metri.

Ciò comporta l’infondatezza del primo motivo di ricorso, così come non meritevole di accoglimento è il secondo motivo poiché dall’esame delle norme di P.R.G. risulta inequivocabilmente che l’abitazione della ricorrente si trova nel Nucleo Storico zona A del Comune.

Il terzo motivo è come i precedenti infondato poiché il Sindaco non ha emanato il provvedimento a tutela della quiete pubblica, ma in considerazione di ragioni igieniche che erano emerse all’esito del sopralluogo della A.S.L. e dei successivi accertamenti in diverse occasioni della polizia municipale che avevano riscontrato una situazione in contrasto con le norme a tutela dell’igiene pubblica.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.500 oltre C.P.A. ed I.V.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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