Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-12-2010) 10-02-2011, n. 5008 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il giudice di pace di Campobasso, con sentenza del 4.1.2010, assolveva R.A. dal reato di cui all’art. 187 C.d.S. commesso il (OMISSIS).

Avverso tale sentenza ricorre per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso e ne chiede l’annullamento perchè la decisione è stata presa da giudice incompetente.

Il ricorso è fondato.

Deve premettersi che il Collegio aderisce all’orientamento espresso dalla sentenza di questa sezione dell’11.4.2006 n. 21456 rv. 234572 (cfr. rv.237342, 233987, 241848) secondo cui "A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella L. 1 agosto 2003, n. 214, che ha ritrasferito al "tribunale" la competenza a conoscere della contravvenzione di guida sotto l’influenza dell’alcool (art. 186 C.d.S., comma 2: "per l’irrogazione della pena è competente il tribunale"), originariamente attribuita alla competenza del giudice di pace ( D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 4, comma 1, lett. q), deve ritenersi, in ossequio al principio di ragionevolezza, la competenza del tribunale anche per la contravvenzione di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.)". Deve pertanto essere annullata la sentenza impugnata dal momento che, essendo stato commesso il reato in epoca successiva all’entrata in vigore della legge che ha stabilito la competenza del Tribunale, la competenza a giudicare spetta a tale giudice. Gli atti vanno trasmessi per l’ulteriore corso al pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso secondo quanto stabilito da Corte Cost. 5 maggio 1993 n.214.
P.Q.M.

La Corte:

– Annulla il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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