Cons. Stato Sez. V, Sent., 08-02-2011, n. 859 Mansioni e funzioni Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

a) con la sentenza n. 1377 del 30 dicembre 2009 il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla signora M.C., dipendente regionale con qualifica funzionale di istruttore, VI livello, per il riconoscimento economico e giuridico delle superiori mansioni di assistente contabile, asseritamente inquadrabili nella VII qualifica, svolte dal 21 luglio 1997, lo ha dichiarato in parte inammissibile, per difetto di giurisdizione quanto alle pretese successive al 30 giugno 1998; in parte infondato, quanto alla richiesta di inquadramento nella qualifica funzionale, accogliendolo, quanto al pagamento delle differenze retributive per il periodo 21 luglio 1997/30 giugno 1998;

b) la Regione Calabria con atto di appello notificato il 9 novembre 2010 ha impugnato tale sentenza, chiedendone la riforma alla stregua di un solo articolato motivo di gravame, rubricato "Erroneità della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta fondatezza della domanda originariamente azionata per il pagamento delle differenze retributive in ragione dell’asserito espletamento di mansioni superiori. Insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione – Travisamento dei fatti – Violazione e/o falsa applicazione di legge", sostenendo, per un verso, che solo a decorrere dal 23 novembre 1998, data di entrata in vigore dell’articolo 56 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, poteva essere riconosciuto con carattere di generalità il diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di funzioni superiori, e, per altro verso, che non era stato neppure provato e tanto meno accertato che le mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente in primo grado corrispondessero a quelle superiori della settima qualifica funzionale, avendo al riguardo errato i primi giudici a ritenere decisivo la presunta mancata contestazione in sede processuale da parte dell’amministrazione intimata;

CONSIDERATO CHE:

a) indipendentemente da ogni indagine sulla effettiva corrispondenza delle mansioni svolte dall’appellata alla rivendicata settima qualifica funzionale, non vi è motivo di discostarsi dal consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui il trattamento economico relativo alla qualifica superiore, nel caso di svolgimento di mansioni superiori da parte dei pubblici dipendenti, deve essere riconosciuto con carattere di generalità solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 (22 novembre 1998), per effetto della modifica apportata agli articoli 56 e 57 del D. Lhs. 3 febbraio 1993, n. 29, con conseguente irrilevanza fino a tale data delle mansioni superiori eventualmente svolte (ex pluribus, tra le più recenti, C.d.S., sez, IV, 26 marzo 2010, n. 1775; sez. V, 19 novembre 2009, n. 7234; 19 giugno 2009, n. 4063; sez. VI, 8 maggio 2009, n. 2845; 20 ottobre 2010, n. 7584;

b) in ogni caso l’art. 55 della legge regionale della Calabria 11 aprile 1988, n. 14, limita la possibilità di riconoscere le differenze retributive per le funzioni superiori solo a quelle svolte in sostituzione del responsabile delle massime strutture organizzative dell’ente, con esclusione del riconoscimento del diritto in questione in altre ipotesi (C.d.S., sez. VI, 3 febbraio 2005, n. 293 e n. 206; sez. V, 17 settembre 2008, n. 4442);

RITENUTO CHE, pertanto, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado dalla signora M.C., potendo nondimento, in ragione delle questioni trattate e della risalenza della controversia, compensarsi tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
P.Q.M.

Accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso proposto in primo grado dalla signora M.C..

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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