Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-03-2011, n. 6693

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Consorzio "Villaggio La Lastra" propone ricorso per cassazione, fondato su tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 12/2/08, notificata il 14/11/08, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di ingiustificato arricchimento proposta dal Consorzio nei confronti di B. R. e M.M., avanzata sul presupposto che costoro, proprietari di una villetta posta nel Villaggio La Strada ma non aderenti al Consorzio, avessero usufruito di opere e servizi pagati dal Consorzio.

Il B. e la M. resistono con controricorso.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo il Consorzio ricorrente sembra lamentare il vizio di motivazione contraddittoria, quanto all’affermazione dell’inammissibilità dell’azione di ingiustificato arricchimento.

1.1.- Il primo motivo è inammissibile, sia perchè viene dedotto, con il rimedio dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, un vizio della motivazione in diritto, denunciabile semmai sotto il profilo dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, sia perchè comunque manca del tutto il momento di sintesi – o il quesito di diritto, qualora il mezzo, nonostante la mancata indicazione delle norme violate, si volesse interpretare come proposto in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 – richiesto dall’art. 366 bis cod. proc. civ..

2.- Con il secondo motivo, sempre sotto il solo profilo dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, sembra dedursi il vizio di omessa motivazione quanto all’affermazione secondo la quale "la eventuale utilizzazione delle opere di urbanizzazione realizzate dal consorzio (…) avrebbe consentito di agire ex art. 2043 cod. civ.". 2.1.- Anche il secondo motivo è inammissibile, per gli stessi motivi che inducono a concludere per l’inammissibilità del primo motivo.

3.- Con il terzo motivo il Consorzio lamenta la violazione degli artt. 2041 e 2042 cod. civ., formulando il seguente quesito di diritto:

"Si chiede alla Corte di Cassazione se, costituito un consorzio volontario tra tutti (tranne uno) i proprietari di lotti compresi in una lottizzazione, al solo fine di evitare – realizzando le opere di urbanizzazione primaria indicate dal Sindaco competente – la minacciata revoca delle licenze di abitabilità degli immobili già costruiti e il diniego di concessione per quelli ancora da costruire, in caso di rifiuto da parte dell’unico lottista non aderente al consorzio di pagare la quota di spese relative al lotto di sua proprietà, sia possibile agire nei suoi confronti solo ex art. 2041 c.c., non essendo nemmeno ipotizzabile in astratto il ricorso ad altre azioni oppure se in tale ipotesi difetti il carattere della sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., essendo al contrario ipotizzabile il ricorso ad altre azioni". 3.1.- Anche il terzo motivo è inammissibile.

Il giudice di appello osserva, sia pure ad abundantiam, che il consorzio attore "non ha (…) dimostrato che gli appellanti hanno effettivamente utilizzato le opere da esso realizzate" e che inoltre "neppure è stata fornita la dimostrazione che tale indebito uso abbia determinato un danno patrimoniale".

Tale ulteriore ratio decidendi, fondata sul difetto di prova dei presupposti dell’azione di ingiustificato arricchimento, è stata del tutto ignorata dal ricorrente, con la conseguenza che il motivo di ricorso, incentrato solo sulla prima ratto, risulta inammissibile.

4.- Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del Consorzio al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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