Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-12-2010) 10-02-2011, n. 4928

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- L.S.P. e Lo.Sa.Pi. ricorrono contro sentenza del Giudice di pace di Palermo, che ha dichiarato entrambi responsabili per concorso in A) danneggiamento a calci della porta di casa di L.S.F. e D.V.; B) lesioni personali ai danni di D., che colpivano con calci e pugni; D) minaccia con l’espressione "Vi ammazzo tutti e due"; E) ingiuria nei confronti di L.S.F. in presenza di più persone con frasi del tenore "Buttana, hai sbattuto fuori i tuoi figli". Ed ha ritenuto L.S.P. responsabile anche del reato di lesioni ai danni di lei e lo ha condannato, con la continuazione, ad Euro 3900 di multa infliggendo a Lo.Sa.Pi. quella di Euro 3000.

Contro la sentenza ciascuno degl’imputati ha proposto appello. Gli atti sono stati trasmessi a questa Corte, perchè è stata inflitta in ciascun caso pena pecuniaria e gli offesi non hanno esercitato azione civile nel processo, sicchè la sentenza è inappellabile.

L’atto d’impugnazione per L.S.P. (marito dell’offesa), sostiene nel 1^ motivo che i fatti si riallacciano alla relazione adulterina della moglie con il D. e che la donna nutre rancore contro i figli Pi. ed E., sicchè il Giudice di pace non ha valutato attendibilità intrinseca ed estrinseca di ciascuno.

Nel 2^ lamenta la mancata concessione di generiche per la non eccessiva gravità dei reati.

L’atto di impugnazione per Lo.Sa.Pi. (figlio della persona offesa) lamenta (1^) il mancato riconoscimento di generiche, per indici non specificati, (2^) il mancato riferimento specifico ai parametri di cui all’art. 133 c.p. e (3^) di concessione dei benefici di legge.

2- Gli atti d’impugnazione, qualificati ricorsi, risultano inammissibili, giusto l’art. 606 c.p.p., comma 3, perchè prospettano valutazioni di fatto, che non si rapportano in maniera riconoscibile ai motivi consentiti dal comma 1, s.a. e sfociano in richieste di merito.

Peraltro risulta non manifestamente infondati. La motivazione, resa in forma abbreviata ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 32, comma 4, è compiuta circa le ragioni di condanna a misura delle emergenze di prova reale e quindi del perchè di ritenuta attendibilità degli offesi.

E’ inoltre sorretta in punto di pena (che inflitta dal Giudice di pace, comunque non consente beneficio), dalla descritta gravità dei fatti già per le modalità di commissione ed il riferimento ad indici personali incontrovertiti (precedenti).
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla somma di Euro 500 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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