Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-03-2011, n. 6691

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.S. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro morivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, in riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 10.070,91 in valuta 20/1/98, oltre interessi e rivalutazione, in favore degli attori D.R. e D.L.R., in conseguenza di un furto subito da costoro nella loro abitazione, ritenendo il suo concorso di colpa, nella misura del 50%, nella causazione dell’evento.

D.R. e D.L.R. resistono con controricorso.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo il ricorrente, sotto i concorrenti profili della violazione degli artt. 2043, 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e del vizio di motivazione, deduce in sostanza che gli attori non avrebbero assolto l’onere probatorio su di essi gravante, negando qualsiasi efficacia probatoria – quanto alle modalità di ingresso dei ladri nell’appartamento – alla denuncia di furto da costoro presentata.

1.1.- Il primo motivo è infondato.

Premesso che non compete al giudice di legittimità procedere ad una nuova valutazione degli elementi di prova offerti al giudice di merito, deve rilevarsi che il percorso logico seguito dalla Corte di appello non appare viziato, essendo basato su una ricostruzione dei fatti fondata non illogicamente su un argomento presuntivo (la denuncia di furto), motivatamente ritenuto conforme al modello di cui all’art. 2729 cod. civ., comma 1, in virtù del quale il giudice ha ritenuto provato che i ladri fossero entrati nell’appartamento utilizzando il tubo di gomma di proprietà del ricorrente, pendente dall’appartamento sovrastante di sua proprietà ed ivi lasciato per le esigenze di un cantiere cui egli era interessato.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente nega la sussistenza di una sua qualsiasi responsabilità per condotta emissiva, non avendo l’obbligo giuridico di evitare che terzi utilizzassero le sue cose per recare danno ad altri. La circostanza relativa all’utilizzo del tubo di gomma, per accedere nell’appartamento, sarebbe stata del resto inammissibilmente dedotta solo in appello ed in ogni caso vi sarebbe stato il consenso tacito dei condomini – ivi compresi i danneggiati – alla presenza del tubo in questione.

2.1.- Il secondo motivo è infondato.

Non è vero che la circostanza relativa all’utilizzo del tubo di gomma di proprietà del ricorrente per accedere nell’appartamento sia stata dedotta solo in appello, in quanto risulta al contrario dedotta dai danneggiati già nell’atto introduttivo in primo grado.

La circostanza che i condomini (e segnatamente i danneggiati) non abbiano protestato, prima del furto, per la presenza del tubo di gomma in questione non vale ad escludere la responsabilità per fatto illecito del proprietario per il caso in cui il tubo venga usato da terzi per recare danno ad altri.

Non è vero infine che la responsabilità per condotta omissiva presupponga sempre che una norma o un preciso dovere negoziale impongano di impedire l’evento, essendo una tale responsabilità ipotizzatale anche quando si verifichi una specifica situazione che esiga il compimento di una determinata attività a tutela di un diritto altrui (Cass. 14484/04, 22588/04), come è appunto nel caso in cui si crei, nei confronti di taluno, una situazione di astratto pericolo, in conseguenza del possibile utilizzo fraudolento da parte di terzi di cose proprie lasciate incustodite.

3.- Con il terzo motivo il ricorrente si duole della mancanza di qualsiasi motivazione in merito alla sussistenza del nesso di causalità, anche tenuto conto della inidoneità del tubo a sostenere il peso di una persona.

3.1.- Il terzo motivo è infondato. Richiamato quanto esposto al punto 1.1. circa la non illogicità della ricostruzione dei fatti motivatamente operata dal giudice di merito, giova solo precisare che, per quanto riferito in sentenza, ben due testi hanno riferito che il ladro fuggì utilizzando il tubo, con ciò smentendo la tesi del ricorrente circa l’inidoneità del rubo stesso a sorreggere il peso di una persona.

4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della mancanza di prova riguardo al danno.

4.1.- Anche il quarto motivo è infondato.

Si è detto che la ricostruzione dei fatti si fonda essenzialmente sull’argomento indiziario rappresentato dalla denuncia di furto. A tale elemento il giudice di merito fa implicitamente riferimento anche per quanto riguarda l’individuazione delle cose rubate. Non sussiste pertanto il lamentato difetto di motivazione.

5.- Attesa la singolarità della fattispecie, si reputa equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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