Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-12-2010) 10-02-2011, n. 4963 Zone sismiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L.P.G. ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale di Enna lo aveva condannato alla pena dell’ammenda per i reati di cui alla L. n. 64 del 1974, art. 17, art. 18, commi 1 e 5, accertati in (OMISSIS).

Nei motivi di impugnazione sì deduce la prescrizione dei reati ed in subordine si richiede la sospensione condizionale della pena.

La corte d’appello di Caltanissetta, investita dell’appello, trasmetteva a questa corte degli atti trattandosi di impugnazione avverso sentenza di condanna alla sola pena dell’ammenda.

Il ricorso è inammissibile.

Il reato non è prescritto alla data odierna dovendo tenersi conto del termine quinquennale introdotto dalla L. n. 205 del 2005, anche per le contravvenzioni per le quali è prevista la sola pena dell’ammenda.

Appartiene al merito invece la valutazione dell’opportunità di concedere la sospensione condizionale della pena.

A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1.000,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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