Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-03-2011, n. 6689 Danni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 26.6.1999, P.M., premesso che era stato svolto un accertamento tecnico preventivo, conveniva l’odontoiatra T.G. innanzi al Tribunale di Genova, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, a titolo contrattuale ed extracontrattuale, subiti a seguito del negligente espletamento di una prestazione professionale avente ad oggetto l’installazione di un protesi dentaria.

Si costituiva il convenuto, svolgendo eccezioni di decadenza e prescrizione e contestando la propria responsabilità.

Il T., in separato procedimento che veniva riunito, chiamava in garanzia la propria assicurazione, la Previdente s.p.a.. La stessa si costituiva, facendo rilevare di essersi fusa per incorporazione nella Milano Assicurazioni ed affermava altresì, che la sua responsabilità doveva limitarsi a quanto stabilito nel contratto e cioè unicamente ai danni collegati con la responsabilità civile.

Espletata consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza in data 25.11.2003, il Tribunale di Genova condannava gli eredi T. a pagare a P.M. Euro 5.939,25, ossia il corrispettivo della prestazione d’opera, oltre interessi dal 7.9.97 al saldo (ritenendo la responsabilità del dentista a titolo contrattuale), rigettando la domanda nei confronti della compagnia assicuratrice e preliminarmente respingendo le eccezioni di decadenza e prescrizione del T..

A seguito dell’appello di P.M., costituitisi L. G., To.Mi. e T.M., che a loro volta proponevano appello incidentale, la Corte d’Appello di Genova con la decisione in esame depositata in data 28.11.2007, accoglieva in parte sia l’appello principale che quello incidentale, cosi statuendo: "in parziale accoglimento dell’appello principale: e in corrispondente riforma della sentenza 25.11.2003 del Tribunale di Genova, condanna L.G., To.Mi. e T. M. a pagare a P.M. Euro 2.325,34 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat alla fine di ciascun successivo anno alla data predetta fino al dì di pubblicazione dell’odierna sentenza ed oltre interessi legali sugli ammontare come sopra annualmente rivalutati sino al saldo; in parziale accoglimento dell’appello incidentale ed in corrispondente riforma della sentenza 25.11.2003 del Tribunale di Genova, respinge la domanda di P. M., formulata a titolo di risarcimento del danno contrattuale, per il rimborso del compenso di Euro 5.939,25, pagato al Dott. T.G.".

Ricorre per cassazione la P. con tre motivi; resistono con controricorso L.G., To.Mi. e T. M., che a loro volta propongono ricorso incidentale fondato su due motivi, illustrati da memoria.
Motivi della decisione

Con il ricorso principale:

con il primo motivo si deduce difetto di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione della c.t.u.;

con il secondo motivo si deduce il mancato rilievo dato alle risultanze dell’accertamento tecnico preventivo;

con il terzo motivo sì deduce violazione dell’art 1223 c.c., in ordine al quantum liquidato.

Con il ricorso incidentale:

con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 1917 c.c. e art. 112 c.p.c., e relativo difetto di motivazione, in ordine al mancato accoglimento della domanda di manleva nei confronti dell’assicuratore;

con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 2033 c.c. e art. 112 c.p.c., e relativo difetto di motivazione in quanto "la Corte tuttavia ha erroneamente omesso di riportare nel dispositivo la condanna della signora P. alla restituzione a favore degli esponenti, che avevano proposto la relativa condanna, l’importo dagli stessi versato in esecuzione dei capi della sentenza n. 43.55/2003 del Tribunale di Genova riformati, naturale conseguenza dell’accoglimento dell’appello incidentale".

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Fondato è il ricorso incidentale mentre non meritevole di accoglimento è quello principale.

Risulta per tabulas che gli odierni ricorrenti incidentali, nel corso del giudizio, hanno fatto rilevare che la manleva da parte della Milano Assicurazioni, per garantirli da domande risarcitorie proposte nei loro confronti, era da ritenersi operativa per ogni richiesta di danni ivi compresa quella avente ad oggetto il rimborso del prezzo versato (Euro 5.939,25, oltre interessi e di cui alla decisione di primo grado), ed inoltre che la Milano Assicurazioni, costituitasi in giudizio, ha ammesso l’esistenza della copertura assicurativa.

A fronte di ciò la Corte territoriale ha del tutto omesso di statuire in ordine a tale domanda di manleva, pur condannando gli eredi di T.G. al pagamento di Euro 2.325,34, per la quale somma sussisteva detta copertura assicurativa.

A seguito dell’accoglimento di detto primo motivo del ricorso incidentale la Corte di Genova, quale giudice del rinvio, provvedere anche a riportare nel dispositivo la condanna della P. a restituire quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado del Tribunale di Genova (e ciò per un evidente errore materiale).

Infondato, invece, è il ricorso principale: tutte le doglianze di cui ai tre motivi comportano o un non consentito esercizio del tipico potere discrezionale spettante al giudice di merito (primo motivo in relazione alla mancata innovazione della c.t.u.), o l’ulteriore esame, anch’esso non consentito, di dati peritali (quali quelli dell’accertamento tecnico-preventivo) o dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 1223 c.c. (secondo e terzo motivo).
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso incidentale e rigetta il principale.

Cassa l’impugnata decisione in relazione al ricorso incidentale e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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