Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-03-2011, n. 6688 Responsabilità civile solidale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione in data 11.1.90, Cu.Mi. esponeva che, per ragioni di salute, in data 24.2.1986 si era rivolto al dottor S.A. per sottoporsi a un indagine radiografica del torace; che il S. nel referto aveva omesso negligentemente di segnalare una lesione in fase iniziale al polmone destro e che a causa di tale grave omissione aveva subito ingenti danni anche di natura non patrimoniale per l’aggravarsi in modo irreparabile della malattia. Ciò premesso conveniva il S. innanzi al Tribunale di Salerno per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti.

Costituitisi il S., il processo veniva trasmesso, L. n. 127 del 1992, ex art. 3, al Tribunale di Nocera Inferiore ed all’udienza del 27.4.2000, in sostituzione dell’esponente nel frattempo deceduto, si costituivano gli eredi.

Espletata consulenza d’ufficio, l’adito Tribunale con sentenza in data 4.3.2005, accoglieva parzialmente la domanda, condannando gli eredi S.M. e S.C. al pagamento in favore degli eredi di C.M. della somma di Euro 18.250,00, oltre rivalutazioni e interessi. A seguito dell’appello degli eredi del S., tramite procuratrice speciale, costituitisi gli eredi del C. (che a loro volta proponevano appello incidentale), la Corte d’Appello di Salerno, con la decisione in esame, in parziale accoglimento dell’appello principale e di quello incidentale, rideterminava l’ammontare complessivo del danno in questione di Euro 13.472,29, oltre rivalutazione e interessi, confermando nel resto l’impugnata decisione, "tenuto conto della peculiarità del fatto dannoso, dell’età dell’uomo al tempo del decesso, della mancata specificazione dell’attività espletata dallo stesso e della collegata capacità patrimoniale…".

A questo punto ricorrono per cassazione S.G.M. e S.C. in via principale con cinque motivi, nonchè in via incidentale Sc.An., C.A. e C. M., con due motivi.
Motivi della decisione

Ricorso principale: con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 1176 c.c., comma 2, nonchè art. 116 c.p.c. e difetto di motivazione, in ordine a fatto decisivo e controverso consistente nel fatto che la radiografia richiesta al S. ed eseguita in data 24.02.2986 fosse in posizione postero-anteriore e non latero-laterale e ben fatta e coerentemente refertata;

con il secondo motivo si deduce "omessa ed insufficiente motivazione in ordine a fatti decisivi e controversi in ordine; alla prova del nesso di causalità tra la pretesa condotta omissiva e l’evento morte e la colpa del professionista in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5";

con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c., non risultando provata la domanda con particolare riferimento al nesso eziologico;

con il quarto motivo si deduce difetto di motivazione "per mancato esame delle critiche mosse alla c.t.u.";

con il quinto motivo si deduce violazione dell’art. 112, 342 e 324 c.p.c., in relazione all’art. 2292 c.c., e in relazione al concorso nella commissione del danno a carico del S..

Ricorso incidentale:

con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., sul punto della percentuale di responsabilità imputabile al S.;

con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2055 c.c..

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 235 c.p.c..

Deve premettersi che la Corte di Salerno ha più che sufficientemente e anche logicamente motivato in ordine alla responsabilità del S., rideterminata nella misura del 50%, con le relative conseguenze sul piano risarcitorio e che, pertanto, ogni ulteriore esame su tali aspetti è precluso nella presente sede di legittimità.

Ne consegue che tutte le doglianze sia del ricorso principale che di quello incidentale, avendo ad oggetto la valutazione del nesso eziologico, dei dati peritali nonchè l’individuazione della misura del concorso di colpa della parte lesa e l’applicabilità dell’art. 2055 c.c., non sono ammissibili.

Quanto all’ultimo profilo di censura (di cui in particolare al ricorso incidentale) riguardante la solidarietà in tema di responsabilità, ex art. 2055 c.c., sopra richiamato, giova ripetere quanto già statuito da questa Corte (tra le altre, 10042/2006), secondo cui nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone, il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l’azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna.

In relazione alla reciproca soccombenza sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese della presente fase.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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