Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-12-2010) 10-02-2011, n. 4961

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.R. ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale il tribunale di Oristano lo aveva condannato alla pena dell’ammenda per il reato di cui alla L. n. 977 del 1967, art. 26, comma 2, e art. 8, comma 1, perchè, nella sua qualità di legale rappresentante della ARTU, società cooperativa a responsabilità limitata, ammetteva al lavoro la lavoratrice minorenne M. C. senza averla sottoposta a visita medica preventiva di idoneità.

Nei motivi di impugnazione sì deduce:

1) l’errata valutazione della L. n. 977 del 1967, art. 8;

2) l’errata applicazione dell’art. 530 cpv. c.p.p.;

3) l’errata applicazione dell’art. 133 c.p..

La corte d’appello di Cagliari, investita dell’appello, trasmetteva a questa corte degli atti trattandosi di impugnazione avverso sentenza di condanna alla sola pena dell’ammenda.

Il ricorso è inammissibile.

L’impugnazione risulta sottoscritta, infatti, dal solo difensore non abilitato al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione.

A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna pi ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di Euro 1.000,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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