Cons. Stato Sez. V, Sent., 08-02-2011, n. 851

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Marzocchella, e Colacino;
Svolgimento del processo

1. La società F. aveva partecipato al bando pubblicato nel B.U.R. n. 29/bis del 16.6.1997, per il finanziamento POP FESR 9499 az. 3.1.1. mis 3.1. "incentivi agli investimenti turistici" annualità 1997, indetto dalla Regione Campania, nell’ambito di un Programma Operativo Plurifondo.

1.1. In seguito alla selezione effettuata da un apposito Nucleo di valutazione, sulla base dei progetti e della documentazione presentata dai concorrenti, la società F. era stata collocato al 113° posto della graduatoria pubblicata come allegato A al DPRGC n. 4432 dell’8.4.1998, e, quindi, in posizione utile per il conseguimento del contributo, atteso che i progetti ammessi al finanziamento erano 142, con l’attribuzione di un finanziamento di Euro. 3.082.542.415,00, pari quanto alla società ad Euro. 1.592.000,00.

1.2. In seguito all’attività del nuovo Nucleo di valutazione, istituito per valutare le istanze di riesame e considerare il merito dei 142 progetti già ammessi e di quelli considerati ammissibili in seguito al riesame, la Regione con DGRC n. 7162 del 3 novembre 1999, prese atto della graduatoria compilata dal Nucleo suddetto nella quale erano confluiti 184 progetti accolti in sede di riesame e stabilì di finanziare i progetti utilmente graduati da n. 1 al n. 186 incluso, concedendo la possibilità di riesame da parte del Nucleo "solo in caso di errore materiale".

1.3. Con decreto dirigenziale n. 32 del 14 luglio 2000 fu, quindi riformulata la graduatoria definitiva che prese atto del lavoro svolto dal nucleo di valutazione, ivi compresi i ricorsi presentati e dispose il relativo finanziamento ai progetti classificati dal n. 1 al n. 192.

1.4. In tale graduatoria la società F. si collocò al 231° posto in posizione non utile al finanziamento.

2. La graduatoria fu annullata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione, con sentenza n. 11196/05, in accoglimento del ricorso n. 9893/2000 R.G., proposto dalla società "La Lanterna S.p.A. RistoranteHotel, ancorché "nei sensi di cui in motivazione e con salvezza per gli ulteriori provvedimenti amministrativi". Nella sentenza fu rigettata la domanda risarcitoria.

2.1. La sentenza fu confermata dalla decisione n. 966/07 del 22 febbraio 2007 della Quinta Sezione, sull’assunto che il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4432 dell’8 aprile 1998 non aveva riaperto i termini di presentazione delle domande di partecipazione alla gara e che l’amministrazione aveva agito al di fuori di un procedimento d’annullamento di atti di gara in autotutela: non potevano perciò essere creati nuovi criteri dopo la prima valutazione dei progetti e addirittura dopo la graduatoria, come aveva fatto il Nucleo istituito con la deliberazione n. 7162 del 1999.

2.2. Con D.G.R.C. n. 2239 del 21 dicembre 2007, la Regione ha preso atto della sentenza di annullamento e ha dato mandato al Settore Strutture Ricettive e Infrastrutture Turistiche di porre in essere gli adempimenti necessari per l’esecuzione delle decisioni del giudice amministrativo.

2.3. Con Decreto dirigenziale n. 142 del 2008, il competente Settore ricostruiva il Nucleo di valutazione interno all’amministrazione. Era quindi adottata la determinazione dirigenziale n.3/09 del 9 febbraio 2009 che riconosceva il diritto della odierna resistente al conseguimento del contributo, per l’importo di euro 1.592.000,00

3. Con ricorso n. 5125/2009, la società F. Srl adiva il Tar della Campania nei confronti del silenziorifiuto per la mancata esecuzione del decreto dirigenziale n. 3/2009 e per la mancata corresponsione in suo favore della somma di Euro 1.592.000,00 dovuta in virtù della collocazione nella graduatoria pubblicata in allegato al DPGRG n. 4432 dell’8.4.1998.

3.1. Il ricorso è stato accolto dal TAR con sentenza 7048/2009, del 6/11/2009, con la quale si ordinava alla Regione Campania di provvedere sull’istanza della ricorrente, definendo con un espresso provvedimento il procedimento di liquidazione avviato, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza stessa, salva nomina, su richiesta della ricorrente, di un commissario ad acta perché provvedesse in via sostitutiva, adottando tutte le determinazioni e tutti gli atti ritenuti opportuni e necessari per l’integrale esecuzione.

3.2. Con decreto dirigenziale 94/99 del 9.12.2009, il Responsabile POP, preso atto dell’esito istruttorio del Nucleo di valutazione, ha concluso per la determinazione della somma di Euro 1.228,851,63 ed ha liquidato alla società F. il relativo importo.

3.3. Avverso il provvedimento, la società F. Srl ha nuovamente adito il Tar della Campania con ricorso n. 5125/2009, per la mancata esecuzione del decreto dirigenziale n. 3 dello 09.02.2009 e per la corresponsione della somma di Euro 1.592.000,00 giusta la collocazione nella graduatoria pubblicata in allegato al DPGRG n. 4432 dell’8.4.1998.

3.4. Il ricorso è stato accolto nei sensi e nei limiti di cui in motivazione con sentenza n. 1919/2010 del 12/04/2010 che ordinato alla Regione di provvedere all’integrale esecuzione della sentenza n. 7048/09 della III sezione del TAR Napoli ed ha nominato, in caso di ulteriore inottemperanza, quale commissario ad acta, il Prefetto di Napoli, con facoltà di sub delega.

4. La sentenza è appellata dalla Regione Campania sull’assunto che non era possibile prevedere gli esiti dell’istruttoria svolta dal Nucleo di valutazione e che pertanto non era possibile quantificare in tempo utile la somma spettante alla società F..

4.1. La società F. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello previa la sua inammissibilità.
Motivi della decisione

1. Nel costituirsi nell’appello della Regione Campania nei confronti della sentenza del Tribunale territoriale n. 1919 del 12/04/2010 nella quale si ordina alla Regione di dare integrale esecuzione della sentenza n. 7048/09 della III sezione del medesimo tribunale amministrativo, la società F. ne eccepisce l’inammissibilità in relazione al giudicato formatosi sulla citata decisione n. 7048/09, in punto di accoglimento della richiesta, formulata per la definizione del procedimento di liquidazione avviato con il Decreto dirigenziale n. 3/2009, nel relativo ricorso.

1.1. La società F. deduce poi l’infondatezza dell’appello della Regione, dato il carattere elusivo del giudicato del decreto n. 21 del 9.12.2009 con il quale il Responsabile del settore AGC 13 -Turismo e Beni culturali aveva liquidato in suo favore il contributo in Euro 1.228.851,63, a fronte dell’importo di Euro 1.592.000 riconosciuto con D.D. n.3/09.

2. Gli argomenti della società F. devono essere condivisi essere e l’appello della Regione deve essere disatteso per le ragioni che si dirà.

2.1. Nel decreto dirigenziale n. 3 del 9 febbraio 2009 si riporta che: (1) è stato preso atto dell’attività svolta dal nucleo di valutazione costituito con DD n. 142 del 26 giugno 2008 e integrato con D.D. n. 172 del 30 luglio 2008; (2) sono state ammesse a finanziamento le imprese… F. s.r.l. di P. per l’importo di Euro 1.592.000.000; (3) si è proceduto ai fini del reperimento della spesa occorrente al finanziamento delle suddette imprese ammesse ai benefici comunitari alla proposta della Giunta regionale di attivazione della procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza, così come disciplinato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1731 del 30.10.2006 rinviando a successivi atti, all’esito della procedura la liquidazione dei relativi importi; (4) la spesa occorrente era stata quantificata in Euro 4.238.313,00; (5) era stata rimandata agli atti successivi alla procedura di riconoscimento di debiti fuori bilancio la liquidazione degli importi agli aventi diritto; (6) era stata rinviata a successivo atto, a seguito della definizione della ricognizione, ogni ulteriore disposizione utile al pieno soddisfacimento degli importi dovuti agli aventi diritto.

2.2. Dal predetto decreto dirigenziale n. 3 del 9 febbraio 2009 trae origine il decreto dirigenziale n. 21 del 9 dicembre 2009, con il quale è stata liquidata alla F. la somma di Euro 1.228.851,63, preso atto che con DGR n. 2239/2007, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1196/2005, il dirigente del settore 02 Strutture Ricettive e infrastrutture Turistiche dell’AGC 13 era stato incaricato di predisporre gli adempimenti necessari per i finanziamenti, nell’ambito della gara POP 94/00 Turismo annualità 1997, non assegnati per carenza di risorse.

2.3. Nella stessa sede si dà atto che il dirigente di detto settore con le proprie note n. 906640/09 n. 929983/09 e n. 1054413/09 ha formalmente comunicato che erano state eseguite le verifiche inerenti gli interventi effettuati dalle due società "la Lanterna Ristorante S.p.A.": contributo spettante Euro 1.812.804,51; F. s.r.l. contributo spettante 1.228.851,63.

2.4. Nella citata DGR n. 2239 del 21 dicembre 2007, la Regione aveva, infatti preso atto della sentenza n. 11196/2005 del Tar della Campania e della sua conferma ad opera della sentenza n. 966/2007 del Consiglio di Stato ed aveva annullato ad ogni effetto la deliberazione n. 7162 del 3/11/1999 avente ad oggetto "presa d’atto delle risultanze del nucleo di valutazione approvazione della graduatoria dei progetti idonei" ed aveva dato mandato al Settore 02 "Interventi nel Settore Alberghiero e nelle altre attività di supporto turistico" dell’AGC 13 Sviluppo delle attività nel settore terziario di porre in essere gli adempimenti consequenziali all’ottemperanza delle decisioni giurisdizionali, avvalendosi del supporto dell’ex responsabile della gestione del P.O. FESR Campania annualità 1995/1999 già Presidente del Nucleo di Valutazione nominato ai sensi e per gli effetti del DPGR n. 14918 del 0.11.1998.

2.4. Discende, dalle suesposte premesse che la Regione, nel dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 11196/2005 del Tar della Campania aveva rideterminato gli importi dei finanziamenti ammessi, sulla base della documentazione a suo tempo presentata dalle partecipanti, come del resto stabilito dalla stessa decisione in sede di annullamento del decreto dirigenziale n. 32 del 14 luglio 2000 per quanto di conferma della delibera di Giunta Regionale del 3.11.99, n. 7162.

2.5. E ciò sull’assunto che il successivo Nucleo di valutazione… anziché limitarsi a completare l’istruttoria amministrativa avviata dal Nucleo di supporto interno all’Assessorato al Turismo onde assicurare – come sarebbe stato legittimo e logico attendersi – che l’ammissione o la non ammissione dei vari progetti si fosse avverata all’esito di un’attenta e scrupolosa verifica della documentazione ad essi allegata, in modo da porre fuori discussione la spettanza o meno del contributo…", aveva messo a punto… "dopo avere esaminato i progetti presentati dalle ditte concorrenti, nuovi parametri di valutazione… che modificavano i criteri fissati dal Bando di gara del 1997, consentendo la riammissione di 184 delle 257 ditte escluse con il conseguente scivolamento della ricorrente (Lanterna Ristorante S.p.A.)…. in posizione non utile al finanziamento, posto che la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento…."..

2.6. Il giudicato prodottosi sulla sentenza n. 11196/2005 del Tar della Campania derivante dall’ "annullamento dell’avversata graduatoria" importava pertanto la "… salvezza per un’ulteriore graduatoria definitiva che dovrà essere redatta a cura dell’Amministrazione regionale soccombente nel rispetto dei criteri indicati nella presente sentenza… considerata la natura provvisoria della graduatoria illegittimamente modificata".

2.7. Coerentemente, sotto questo specifico profilo, il Tar della Campania, nella sentenza n. 7048/2009, "….attesa la mancata conclusione del procedimento di liquidazione, attivato sulla base del D.D. n.3/09… aveva dato… ordine alla Regione Campania di provvedere sulla istanza della ricorrente, definendo con provvedimento espresso il procedimento avviato…".

3. Correttamente, pertanto, la successiva decisione del Tar della Campania n. 1919/2010 ha ritenuto che la sentenza n.7048/09 fosse stata eseguita solo in parte.

3.1. Anche se nella deliberazione di G.R. n. 2239/07, l’importo del contributo non era quantificato, considerata la finalità della stessa di porre in essere gli adempimenti necessari a dare esecuzione agli annullamenti in precedenza pronunziati, la quantificazione del contributo in Euro 1.592.000,00 spettante alla società F. aveva poi trovato definitivo concretamente nella DGR n. 3/2009, di ammissione a finanziamento della ricorrente per l’identico importo.

3.2. Nella stessa DGR n. 3/2009 infatti, si prende atto dell’attività svolta dal Nucleo di valutazione costituito con DD n. 142 del 26.06.2008, integrato dal D.D. 172 del 30.07.2008 e, in ottemperanza al giudicato formatosi sulle decisioni del giudice amministrativo sono ammesse a finanziamento quattro imprese, fra cui la Lanterna s.p.a. di Villaricca per l’importo di Euro 1.812.805,00 e la F. s.r.l. di P. per l’importo di Euro 1.592.000,00 (cfr. pag. 10 DGR n. 3/2009).

3.3. A fronte della definitività di quanto deliberato dalla Regione, non rileva che nella D.G.R. n. 2239/07 l’importo del contributo non fosse quantificato e che al punto (6) del dispositivo della stessa DGR n. 3/2009 fosse stabilito di "rinviare a successivo atto, a seguito della definizione della ricognizione, ogni ulteriore disposizione utile al pieno soddisfacimento degli importi dovuti agli aventi diritto".

3.4. Nello stesso dispositivo al punto (2) si afferma l’ammissione al finanziamento delle imprese… F. s.r.l. di P. per l’importo di Euro 1.592.000,00, nei cui confronti, come nei confronti delle altre imprese ammesse, l’unico adempimento residuo era di… "procedere ai fini del reperimento della spesa occorrente al finanziamento delle suddette imprese ammesse ai benefici comunitari, alla proposta della Giunta regionale di attivazione della procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza… rinviando a successivi atti, all’esito della procedura la liquidazione dei relativi importi".

4. La sentenza n. 7048/09 del Tar della Campania oltre che valenza di giudicato ha pertanto esplicito significato di presa d’atto di una volontà già maturata in seno alla Regione di quantificare il contributo spettante alla società F. nella misura di Euro 1.592.000,00, una volta stabilito nella DGR n. 3/2009 che gli unici adempimenti amministrativi residui consistevano nel reperimento dei fondi necessari alla liquidazione del contributo, in conformità ai vincoli di bilancio.

4..1. E’ conseguentemente infondato l’appello della Regione, laddove afferma che in sede di liquidazione avvenuta con il decreto n. 21 del 9.12.2009 di attribuzione alla ricorrente nel contributo spettante in Euro 1.228.851,63 fosse possibile procedere al ricalcolo di quanto spettante alla società F. tenendo conto dell’abbattimento del coefficiente 0,7 le spese afferenti le opere murarie, già sostenute per Euro 473.903.762 e ulteriori elementi volti a deprimere quanto riconosciuto dalla Regione stessa da atti deliberativi adottati in precedenza.

5. L’appello della Regione deve essere conseguentemente respinto con conferma della sentenza di primo grado.

5.1. Le spese processuali relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge il ricorso.

Condanna la Regione Campania alle spese del presente grado, liquidate nella misura di Euro 3.000,00 comprensive di diritti, onorari, Cap e spese generali.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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