Cons. Stato Sez. V, Sent., 08-02-2011, n. 849 Orario di vendita e turni di apertura

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Comune di Mola di Bari impugna la sentenza del T.A.R. per la Puglia – sede di Bari, n. 2420/2009 del 13 ottobre 2009, che ha accolto il ricorso proposto dalla sig.ra S.B. per l’esecuzione della sentenza n. 871/2009, depositata in data 15 aprile 2009, notificata in data 22/23 aprile 2009, avente ad oggetto l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 109, prot. 33260 del 23 dicembre 2008, del Sindaco del Comune di Mola di Bari, esecutiva e non sospesa dal Consiglio di Stato.

Con il ricorso di cognizione la sig.ra B. aveva chiesto ed ottenuto l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 109, prot. 33260 del 23 dicembre 2008, del Sindaco di Mola di Bari che aveva disposto la revoca dell’ordinanza sindacale n. 102 del 17 dicembre 2008, inerente l’inibizione parziale in periodo notturno, e segnatamente dalle ore 22,00 alle ore 06,00, dell’attività commerciale "L.L." di V.G., I.B. e R.V. s.n.c. con sede in Mola di Bari alla via Colombo n. 38, e dell’attività commerciale "T.A. – N. s.n.c." di A.T. & C. con sede in Mola di Bari alla via Colombo n. 30.

Per effetto dell’avvenuto annullamento della ordinanza n. 109/2008 ad opera del T.A.R. per la Puglia – sede di Bari con la menzionata sentenza, tornava valida ed efficace la precedente ordinanza n. 102/2008 con conseguente inibizione per le attività commerciali denominate "L.L." e "T.A." dalle ore 22,00 alle ore 06,00.

In data 29 aprile 2009 veniva notificato al Sindaco di Mola di Bari atto di diffida e messa in mora con assegnazione di un termine di giorni trenta per provvedere ad eseguire la sentenza.

Il Tribunale, nella sentenza impugnata in questa sede, ha ritenuto che il Sindaco di Mola di Bari, nonostante tale diffida, non abbia provveduto a dare esecuzione alla sentenza del T.A.R. per la Puglia – sede di Bari n. 871/2009, in quanto le due società di ristorazione hanno continuato le proprie attività anche oltre le ore 22,00.

In particolare la inottemperanza del Sindaco di Mola di Bari consisterebbe nel non aver allertato le Autorità competenti onde verificare il rispetto degli obblighi di chiusura che sono imposti alle due attività commerciali, e comunque nell’aver omesso qualsivoglia attività finalizzata ad imporre l’osservanza della ordinanza n. 102/2008.

Ne è conseguito l’accoglimento del ricorso per ottemperanza proposto dalla sig.ra B. e, per l’effetto, è stato ordinato al Sindaco del Comune di Mola di Bari di verificare il rispetto della ordinanza n. 102/2008, avvalendosi della Polizia Municipale.

Tale sentenza è stata impugnata dal Comune di Mola, che ne sostiene l’erroneità e l’ingiustizia e ne chiede l’annullamento sotto vari profili di censura.

L’appellata non si è costituita nella presente fase di gravame.

Alla camera di consiglio del 20 luglio 2010 la causa è stata spedita in decisione.
Motivi della decisione

L’appello è fondato.

E, infatti, come correttamente evidenziato dall’appellante, solo sospendendo temporaneamente l’ordinanza sindacale n. 102/2008 di inibizione parziale in periodo notturno (e segnatamente dalle ore 22,00 alle ore 6,00) delle attività commerciali poste in essere dagli esercizi controinteressati è stato possibile per ARPA Puglia eseguire gli accertamenti tecnici necessari alla verifica delle attività di bonifica da inquinamento acustico realizzate dai controinteressati medesimi.

A tale stregua appare evidente come il ripristino transitorio dell’attività commerciale negli esercizi in questione costituisse presupposto indefettibile per l’esecuzione dei rilievi disposti dalla Procura. La temporanea riapertura dei locali si configurava, dunque, come atto vincolato, adottato per finalità che in alcun modo collidevano con gli interessi della ricorrente. E, infatti, i rilevamenti effettuati dal CTU si sono concretizzati in sopralluoghi "a sorpresa", svolti con il funzionamento a regime degli impianti e con l’afflusso dell’ordinaria clientela.

Tali accertamenti a sorpresa, poi, si sono svolti prima della pubblicazione della sentenza n. 871/2009 (15 aprile 2009), e, precisamente, nelle giornate del 9 gennaio 2009, 13 febbraio 2009 e 15 febbraio 2009 e le operazioni di verificazione si sono svolte con entrambi gli esercizi a regime e nelle giornate di massima affluenza della clientela.

Dunque, contrariamente a quanto rilevato dal giudice di prime cure, il Sindaco ha correttamente esercitato le proprie potestà, coordinandole con le attività di indagine disposte dalla Procura di Bari.

Il coordinamento tra potestà amministrativa ed attività di indagine penale non ha pretermesso la cura della salute pubblica, ma anzi è stato funzionale alla salvaguardia della stessa, avendo consentito il compimento delle attività di indagine disposte dalla Procura onde dar seguito alla querela presentata dalla stessa ricorrente.

Il ricorso, pertanto, allo stato degli atti, deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso per l’esecuzione proposto in primo grado, ferme restando le iniziative di vigilanza e provvedimentali del Comune alla stregua dell’esito degli accertamenti come sopra effettuati..

Le spese del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate, ricorrendone giustificate ragioni.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, sezione Quinta, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta il ricorso per l’esecuzione proposto in primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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