Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-03-2011, n. 6683

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il giudice del tribunale di Lecce, esaminando i distinti ricorsi proposti da P.V., D.L.N., T.T., C.G.F. e C.A., proposti avverso il decreto di liquidazione dei compensi per Euro 125.000,00 oltre accessoria in favore del CTU prof. D.A. nel procedimento civile n. 1121 del 2001, a scioglimento della riserva formulata nella udienza del 26 maggio 2008, ha emesso ordinanza motivata di rigetto delle varie opposizioni, considerandole infondate ed esatti i criteri di liquidazione. Al rigetto dei ricorsi seguiva pronuncia di compensazione delle spese, per giustificati motivi in relazione alle peculiarità del caso ed alla complessità degli accertamenti.

Contro la decisione propongono ricorso straordinario ai sensi dell’ art. 111 Cost.. C.G.F., C.A. e P.V., con unico atto contenente tre censure e relativi quesiti, resiste con controricorso il CTU D.A. in punto di compensazione delle spese. Le parti hanno prodotto memorie.

I ricorsi sono stati previamente riuniti.
Motivi della decisione

2. I ricorsi non meritano accoglimento. Per chiarezza espositiva si offre una sintesi descrittiva dei motivi di censura, cui seguirà la confutazione in diritto.

2. A. SINTESI DELLE CENSURE DEI RICORRENTI. Nel primo motivo si deduce error in procedendo avendo il giudice dell’opposizione disposto la notifica del ricorso con pedissequo decreto solo alla controparte interessata – il consulente ed al Pubblico Ministero e non anche alla Amministrazione fallimentare Terfim spa ed a S.M.P.. Il quesito a ff. 2 afferma che tali soggetti sono parti del giudizio di merito, pretermesse nel giudizio di opposizione.

Nel secondo motivo-subordinato-si deduce errore in iudicando per violazione ed errata applicazione del D.M. 30 maggio 2002, artt. 2 e 3, in relazione al D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 50, comma 1 e all’ art. 360 c.p.c., n. 3, da esaminare con riferimento alla individuazione della definizione di accertamento demandato dal giudice. Il quesito formulato a ff. 8 del ricorso enuncia i criteri di interpretazione dello oggetto dello accertamento demandato dal giudice al consulente.

Nel terzo motivo formulato come error in iudicando sempre in relazione al contesto normativo sopraindicato, il punto di riflessione attiene alla individuazione del c.d. risultato finale in materia di consulenza contabile. Il quesito prospetta la tesi che nella specie lo onorario andava liquidato globalmente e non per singole annualità, ma pur sempre nei limiti tariffar dello scaglione tariffario applicabile.

2.B. CONFUTAZIONE DELLE CENSURE. Il primo motivo risulta inammissibile nella formulazione del motivo, che risulta incompleto quanto alla individuazione delle parti ritenute litisconsorti necessarie in relazione alla liquidazione degli onorari al CTU incaricato di una complessa consulenza contabile. Sul punto il ricorrente non analizza il contenuto del provvedimento che ha determinato per tutte le parti del giudizio una obbligazione solidale passiva, in relazione alla quale solo le parti interessate a contestare la liquidazione sono facultizzate a proporre ricorso e ad impugnare un provvedimento che rigetta tale opposizione.

Mancando un preciso riferimento documentale in ordine alla posizione processuale alla parti pretermesse, che in ipotesi possono aver scisso le proprie posizioni, non contestando la liquidazione, non è possibile ritenere completo il quesito formulato ai sensi dell’art. 366 c.p.c. – vedi sul punto Cass. SU 2007 n. 20360. Nel merito può dunque ritenersi che il litisconsorzio sia integro rispetto alle parti che parteciparono alla fase contenziosa per la verifica della congruità e legittimità dei criteri di liquidazione.

Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili essendo privi di autosufficienza, posto che le censure per errores in iudicando esigono la descrizione chiara e completa dei fatti interessati dalla verifica contabile, che sono, ai fini della valutazione del debito per la consulenza tecnica, collegati al ragionamento di congruità che risulta correttamente formulato nella ordinanza oggetto di ricorso.

3. SINTESI DEL RICORSO INCIDENTALE DI D..

Nel ricorso incidentale il CTU lamenta infondatamente la compensazione delle spese processuali, censurando le giuste cause di compensazione, peraltro chiaramente e ragionevolmente espresse nella parte finale del provvedimento.

4. IN RELAZIONE AL RIGETTO DEI RICORSI SUSSISTONO GIUSTI MOTIVI per compensare tra le parti del spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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