Cons. Stato Sez. V, Sent., 08-02-2011, n. 848 Carriera, inquadramento e promozioni Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

, e Relleva;
Svolgimento del processo

1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. II, con la sentenza n. 863 del 29 dicembre 1998, nella resistenza dell’intimata amministrazione comunale di Grottaglie, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla dott.ssa F.L., dipendente comunale di ruolo, inquadrata nella VII qualifica funzionale ex D.P.R. n. 347 del 1983 con il profilo professionale di istruttore direttivo, per l’annullamento, nei limiti dell’interesse, della delibera della Giunta Municipale di Grottaglie n. 693 del 4 settembre 1997, avente ad oggetto "Determinazione di ricognizione mansioni del personale dipendente. Art. 160 del vigente Regolamento organizzativo del personale", nonché per la declaratoria del diritto al riconoscimento delle mansioni superiori di fatto svolte e all’adeguamento della qualifica sub apicale con attribuzione della VIII qualifica funzionale e conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento del relativo trattamento economico, con interessi legali e rivalutazione monetaria, lo accoglieva parzialmente.

In particolare, il predetto tribunale riteneva meritevole di favorevole considerazione solo la domanda inerente le pretese economiche correlate all’espletamento fattuale delle mansioni superiori di Capo Settore Socio – Assistenziale (VIII qualifica funzionale), pacificamente svolte, su posto esistente e disponibile dal 29 marzo 1995 sino alla data di proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2126 C.C., respingendo invece, in quanto infondata, oltre che inammissibile, la domanda tendente ad ottenere l’automatica attribuzione della VIII qualifica funzione, in difetto della partecipazione della ricorrente all’apposito concorso interno riservato, espressamente previsto dall’art. 160 del nuovo Regolamento organico del personale; il tribunale dichiarava inoltre inammissibile l’impugnazione della delibera di Giunta municipale n. 693 del 4 settembre 1997, avente ad oggetto la ricognizione delle mansioni effettivamente svolte ai fini dell’applicazione dell’articolo 160 del nuovo Regolamento organico del personale, non sussistendo a tal fine un interesse concreto della ricorrente, non risultando che la stessa avesse conseguito l’idoneità nel concorso interno riservato finalizzato alla copertura del posto di VIII qualifica funzionale.

2. L’interessata, ricapitolata la propria peculiare posizione lavorativa all’interno dell’ente, anche in ragione dell’avvenuto tramutamento di quest’ultimo da ente di tipo 3 a ente di tipo 2, e dato sinteticamente conto del contenzioso instaurato per il riconoscimento dei propri diritti, impugnava la predetta sentenza chiedendone la riforma nella parte in cui aveva erroneamente respinto le domande proposte in primo grado.

L’appellante osservava infatti che la propria pretesa derivava dalla particolare circostanza che le mansioni svolte, inizialmente appartenenti alla VII qualifica funzionale, si erano automaticamente trasformate in quelle di VIII qualifica funzionale per il solo fatto del tramutamento del Comune di Grottaglie da ente di tipo 3 a ente di tipo 2: a ciò conseguiva innanzitutto che erroneamente i primi giudici avevano limitato il riconoscimento del diritto alle differenze retributive alla data di presentazione del ricorso, laddove tale diritto spettava – quanto meno – sino all’adozione da parte dell’amministrazione comunale di Grottaglie della delibera n. 241 del 30 aprile 1998, con cui era stata nuovamente disposta la sua adibizione alle mansioni proprie della sua qualifica (VII); peraltro, secondo l’appellante, non poteva negarsi il suo interesse alla corretta ricognizione delle mansioni effettivamente svolte, anche ai fini della corretta attuazione dell’articolo 160 del regolamento organico, con l’ulteriore conseguenza della fondatezza della richiesta di annullamento del punto 6 della delibera di Giunta Municipale n. 241 del 30 aprile 1998, impugnata con altro ricorso, anch’esso erroneamente respinto con la coeva sentenza n. 864 del 29 dicembre 1998, e del diritto a percepire le differenze retributive fino all’avvenuta copertura del posto vacante di VIII qualifica all’esito della necessaria procedura concorsuale.

Ha resistito al gravame il Comune di Grottaglie chiedendone il rigetto.

3. Nell’imminenza dell’udienza di discussione della causa, l’appellante, dopo aver prodotto ulteriore documentazione, ha illustrato le proprie tesi difensive, insistendo per l’accoglimento delle proprie domande; anche l’amministrazione comunale di Grottaglie ha illustrato puntualmente le proprie difese, deducendo peraltro la non pertinenza alla controversia in esame della ulteriore documentazione prodotta dall’appellante.

All’udienza del 23 novembre 2010, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

4. L’appello è fondato nei sensi appreso indicati.

4.1. In punto di fatto occorre rilevare che, come stabilito dalla sentenza impugnata (che sul punto non è stata neppure impugnata dall’amministrazione comunale) non può ragionevolmente dubitarsi che la signora F.L. abbia effettivamente svolto le mansioni superiori corrispondenti alla ottava qualifica funzionale (rispetto a quelle di formale inquadramento) per il fatto di essere responsabile dell’Ufficio Servizi Socio – Assistenziali al quale, per effetto delle previsioni della nuova pianta organica, approvata dal con deliberazione consiliare n. 31 del 29 marzo 1995, doveva essere preposto una Capo – Settore di ottava qualifica funzionale.

Infatti, come emerge dalla documentazione in atti, con deliberazione di Giunta Municipale n. 497 del 30 maggio 1992 (avente ad oggetto "Delibera C.C. n. 291 del 28.12.1990. Attuazione mobilità interna personale dipendente") l’amministrazione comunale di Grottaglie dispose alcuni trasferimenti interni e, per quanto qui interessa, trasferì il sig. Giovanni Longo (ufficiale amministrativo principale – Q.F. 7^ – Istruttore direttivo) dall’Ufficio Servizi Socio – Assistenziali (II° Dipartimento Servizi Sociali) all’Ufficio Istruzione – Assistenza Scolastica – Diritto allo Studio (II° Dipartimento Servizi Sociali) e la signora F.L. ((ufficiale amministrativo principale – Q.F. 7^ – Istruttore direttivo) dall’Ufficio Anagrafe – Statistica all’Ufficio Servizi Socio – Assistenziali (II° Dipartimento Servizi Sociali), in entrambi i casi "…per assicurare tutte le incombenze assegnate alla struttura operativa detta nel rispetto della declaratoria connessa alla sua qualifica funzionale ex DPR n. 347/83 di istruttore direttivo…".

La dotazione organica provvisoria, vigente al momento dei predetti movimenti, prevedeva come figura apicale, sia per l’Ufficio Servizi Socio – Assistenziali che per l’Ufficio Istruzione – Assistenza Scolastica – Diritto allo Studio, quella dell’ufficiale amministrativo principale – 7^ qualifica funzionale; laddove successivamente, come già accennato in precedenza, per effetto delle previsioni della nuova pianta organica, approvata dal con deliberazione consiliare n. 31 del 29 marzo 1995, all’Ufficio Servizio Socio – Assistenziali doveva essere preposto una Capo – Settore di ottava qualifica funzionale, le cui funzioni, in mancanza della copertura della vacanza organica attraverso l’espletamento della regolare procedura concorsuale, sono state svolte dalla signora F.L..

Ciò trova conferma: a) direttamente nel fatto che solo con la nota prot. 12048 del 13 maggio 1998 l’interessata è stata invitata ad attenersi a quanto stabilito dal punto 6 della delibera della Giunta municipale n. 241 del 30 aprile 1998 (avente ad oggetto "Ricorso al TAR/LE promosso dalla dipendente dr. ssa L.F.. Esecuzione ordinanza TAR n. 272/98 emessa in sede di esame domanda di sospensione") e cioè a svolgere le funzioni proprie della VII qualifica funzionale: il predetto punto 6 stabiliva "quale necessaria puntualizzazione finalizzata al superamento di ogni e qualsiasi incertezza in ordine alle attribuzioni demandate alla dipendente interessata,…con carattere di inderogabilità, l’esclusivo impegno della stessa in compiti di Istruttore Direttiva come individuati nell’allegato "A" del D.P.R. n. 347/83 e nel mansionario facente del vigente Regolamento Organico, con esclusione di compiti superiori per i quali, se necessario, sarà opportunamente coinvolto il Vice Segretario Generale"; b) indirettamente, dal fatto che con delibera di Giunta Municipale n. 726 del 29 giugno 1995 (avente ad oggetto "Chiarimenti alla delibera giuntale n. 518 dell’11.5.95 avente ad oggetto: Ufficiale amministrativo principale sig. Longo Giovanni -Composizione vertenza giudiziaria – Riconoscimento VIII qualifica"), adottata a seguito della richiesta di chiarimenti formulata dalla Sezione provinciale decentrata di Controllo sugli atti degli enti locali di Taranto, l’amministrazione aveva sostanzialmente riconosciuto che, in considerazione dei compiti assegnati all’Ufficio Servizi Socio Assistenziali, della sua autonomia organizzativa e funzionale e delle effettive mansioni svolte dall’ufficiale amministrativo principale cui ne era stata affidata la responsabilità, a quest’ultimo signor Giovanni Longo doveva essere attribuito fin dal 1° gennaio 1984 la ottava qualifica funzionale: com’è stato accennato in tale incarico è subentrata l’appellante, giusta delibera di G.M. n. 497 del 30 maggio 1992. E’ appena il caso di rilevare che è del tutto ininfluente, ai fini di quanto esposto, il fatto che la ricordata deinera n. 726 del 29 giugno 1995 sia stata annullata dall’organo tutorio, ciò essendo stato determinato, come emerge dalla lettura degli atti, solo per profili attinenti alla copertura finanziaria della relativa spesa (in particolare, per "…violazione dell’art. 55 della legge 8.6.90, n° 142, in quanto non è stato quantificato l’importo della transazione. Riconosciuti gli atti in esame illegittimi per violazione di legge".

A ciò consegue che, come correttamente sostenuto dall’appellante, il riconoscimento del diritto alle differenze retributive tra la VII e la VIII qualifica funzionale per le mansioni superiori effettivamente svolte deve essere riconosciuto fino al 13 maggio 1998.

4.2. Quanto al secondo motivo di doglianza la Sezione è dell’avviso che essa non sia fondato.

Il Regolamento organico del personale, approvato con la delibera consiliare n. 131 del 18 dicembre 1996 all’articolo 160 ("Norme per la prima copertura dei posti rinvenienti dalla ristrutturazione della pianta organica anche per effetto del passaggio del Comune alla classe 1^ B") prevedeva che in sede di prima attuazione della nuova pianta organica, e per una volta soltanto, il personale sarebbe stato inquadrato nella qualifica e figura professionale corrispondente alle mansioni effettivamente espletate, sulla scorta di un puntuale atto ricognitivo da effettuarsi, per tutte le posizioni di lavoro, da parte della Giunta Municipale, fermo restando il rispetto e l’applicazione delle norme transitorie.

La ricognizione in questione è stata effettuata con la impugnata delibera di G.M. n. 693 del 4 settembre 1997, che ha inserito il nominativo dell’appellante nell’allegato A, in cui sono stati ricompresi i dipendenti per i quali era stato accertato lo svolgimento di compiti inerenti la qualifica di appartenenza.

Le doglianze mosse al riguardo dall’interessata non sono condivisibili, perché evidentemente la ricognizione non può che riguardare il periodo precedente l’approvazione della nuova pianta organica e la conseguente istituzione del posto di Capo Settore Socio – Assistenziale di VIII qualifica funzionale.

A ciò consegue peraltro la correttezza di quanto stabilito sul punto dai primi giudici, anche in ragione del fatto che, ai sensi dell’articolo 160 del regolamento, l’espletamento di fatto di compiti corrispondenti alla qualifica del posto da coprire, dà luogo ad una semplice precedenza ai fini della nomina nell’ambito della apposita graduatoria concorsuale, postulando quindi proprio lo svolgimento del concorso ed il conseguimento della relativa idoneità, di cui non vi è traccia nel caso di esame.

5. In conclusione l’appello deve essere accolto in parte, secondo quanto esposto in motivazione, e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, deve essere accolto in parte anche il ricorso di primo grado.

La risalenza e la peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando proposto dalla signora F.L. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sez. II, n. 863del 29 dicembre 1998, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, accoglie il ricorso proposto in primo grado, nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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