Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-03-2011, n. 6682 Amministrazione Pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 13 settembre 1990 P.S. e B. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Latina l’Amministrazione Provinciale chiedendo il risarcimento dei danni da essi subiti a seguito di un incendio che, insorto in una discarica abusiva sita lungo il margine della strada provinciale denominata (OMISSIS), si era propagato su un fondo di loro proprietà devastandone le colture.

La convenuta, costituitasi in giudizio, contestò le avverse pretese.

Con sentenza dell’8 gennaio 2004 il giudice adito rigetto la domanda.

Proposto dai soccombenti gravame, la Corte d’appello di Roma lo ha respinto in data 7 gennaio 2008.

Avverso detta pronuncia propongono ricorso per cassazione S. e P.F., quest’ultima procuratrice di P.B., formulando tre motivi.

Nessuna attività difensiva scritta ha svolto l’intimata Amministrazione.
Motivi della decisione

1.1 Col primo mezzo gli impugnanti lamentano mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione. La critica ha ad oggetto il percorso argomentativo attraverso il quale il giudice di merito è giunto a escludere che la cunetta menzionata dai Vigili del Fuoco e dai testimoni potesse essere qualificata fosso di guardia, ai sensi della L. n. 2248 del 1865, art. 22, all. F. Secondo i ricorrenti, così argomentando, la Corte territoriale avrebbe fatto malgoverno del materiale probatorio acquisito, univocamente dimostrativo e che l’incendio era scoppiato lungo la cunetta o scarpata e che questa, presa in consegna dal capo dell’ufficio tecnico della Provincia di Latina nel novembre del 1981, costituiva fosso di guardia.

1.2 Col secondo motivo gli esponenti denunciano violazione dell’art. 2051 cod. civ..

La censura si appunta contro l’assunto della Corte d’appello secondo cui non era stata raggiunta, la prova della sussistenza del nesso di causalità tra cosa e danno. Ricordati i principi che presidiano la responsabilità dei beni in custodia, deducono che l’istruttoria espletata aveva dimostrato senza ombra di dubbio che la (OMISSIS), a causa dell’incuria in cui era stata lasciata, era idonea al nocumento e che l’incendio non poteva essersi sviluppato nel fosso consortile perchè in tal caso, considerate le condizioni metereologiche al momento del sinistro, e segnatamente la direzione del vento, le fiamme non avrebbero investito il fondo degli attori.

1.3 Col terzo motivo gli impugnanti lamentano violazione dell’art. 2055 cod. civ.. Sostengono che in ogni caso l’Amministrazione Provinciale avrebbe dovuto essere ritenuta responsabile in solido con altri dell’incendio e dei danni che ne erano derivati, una volta appurato che le pessime condizioni di manutenzione delle aree di proprietà dell’Amministrazione Provinciale avevano contribuito, insieme alle condotte di altri soggetti, alla causazione del sinistro.

2 Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondate per le ragioni che seguono.

Nei motivare il suo convincimento in ordine al mancato raggiungimento della prova del nesso di causalità tra cosa e danno, il giudice di merito è partito dalla considerazione che, mentre i testi escussi avevano individuato in una cunetta posta oltre il margine della strada il punto in cui si era sviluppato l’incendio, i rilievi grafici e fotografici dello stato dei luoghi ne smentivano tuttavia l’esistenza. Da tanto ha quindi desunto che, in realtà, col termine cunetta, i dichiaranti avessero inteso riferirsi alla scarpata della via provinciale, che correva rilevata rispetto al piano di campagna, nonchè al tratto di terreno pianeggiante posto tra la fine della stessa e un fosso destinato alla raccolta delle acque di bonifica, gestito da un consorzio.

Ha poi aggiunto che quest’ultimo manufatto, in ragione del suo percorso, del tutto indipendente da quello della strada provinciale, non poteva essere considerato fosso di guardia, ai sensi della L. n. 2248 del 1865, art. 22, all. F, da tanto deducendo che il limite della proprietà della strada andava individuato nella scarpata laterale, con esclusione, dunque, di quanto collocato oltre la stessa.

Ha infine evidenziato che le incertezze del quadro probatorio erano accresciute dal rapporto dei Vigili del Fuoco, secondo cui l’incendio si era sviluppato nelle vicinanze di una discarica, di talchè sembrava che le fiamme non avessero interessato i rifiuti abusivamente gettati lungo la scarpata.

3 Ritiene il collegio che tale apparato motivazionale resista alle critiche formulate in ricorso.

Anzitutto, individuando il limite della strada di proprietà della Provincia entro, e non oltre il margine della scarpata laterale, il giudice di merito ha correttamente applicato il disposto della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 22, comma 2, All. F, a tenor del quale sono considerati parte delle strade (…) i fossi laterali che servono unicamente o principalmente agli scoli delle strade, le controbanchine, le scarpe in rialzo e le opere d’arte d’ogni genere stabilite lungo le strade medesime, nonchè le aiuole per deposito di materiali, le case di ricovero e quelle per abitazioni di cantonieri.

Non par dubbio infatti che, in base al chiaro dettato della norma testè riportata, solo la scarpata può essere considerata pertinenza della strada e quindi inclusa nel regime delle cose in custodia dall’Amministrazione di cui all’art. 2051 cod. civ..

4 Così correttamente delimitata l’area del bene di proprietà della Provincia, il decidente ha poi interpretato gli esiti delle prove orali espletate alla luce dei rilievi grafici e fotografici acquisiti, evidenziando, in tale prospettiva, l’insussistenza di un quadro probatorio dimostrativo, con la tranquillante certezza necessaria alla pronuncia di una sentenza di condanna, della localizzazione, entro e non oltre la stessa, del focolaio dell’incendio.

A fronte di un apparato argomentativo fondato su dati inoppugnabili, quali quelli emergenti dallo stato dei luoghi, i rilievi dei ricorrenti, attraverso la surrettizia evocazione di vizi di violazione di legge, di insufficienze e di contraddittorietà motivazionali, in realtà inesistenti, mirano a sollecitare una rilettura dei fatti e delle prove, inammissibile in sede di legittimità.

Valga al riguardo considerare che, secondo i consolidati orientamenti di questa Corte, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 cod. civ., se prescinde, in ragione del suo carattere oggettivo, dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode, necessita in ogni caso del nesso eziologico tra cosa ed evento, essendo esclusa solo dal caso fortuito, in quanto qualificazione incidente sul rapporto causale e non sull’elemento psicologico dell’illecito (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279).

5 Infine il terzo motivo, oltre a essere resistito dalle considerazioni fin qui svolte in ordine alla complessiva tenuta della valutazione delle emergenze istruttorie, compiuta dal giudice di merito, introduce una questione nuova. E invero, l’assunto che le pessime condizioni di manutenzione della scarpata avrebbero contribuito al propagarsi dell’incendio, giustificando pertanto una risposta sanzionatoria in termini di solidarietà tra l’Amministrazione provinciale e il custode della cosa ove esso ebbe ad originarsi, rimasta peraltro sconosciuta, costituisce tema di indagine non trattato nella sentenza impugnata. Conseguentemente i ricorrenti, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, avevano l’onere, rimasto affatto inadempiuto, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo avevano fatto, onde dar modo alla Corte di controllare de visu la veridicità di tale asserzione (confr. Cass. Civ. sez. lav. 28 luglio 2008, n. 20518; Cass. civ. 1^, 31 agosto 2007, n. 18440).

In definitiva il ricorso deve essere integralmente rigettato.

La difficoltà delle questioni consiglia di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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