Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-11-2010) 10-02-2011, n. 4927 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L.P.L. proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina del 23-10-2009 di conferma della sentenza di primo grado che lo aveva riconosciuto colpevole del reato p. e p. dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 di partecipazione alla associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, operante in (OMISSIS), nonchè del reato p. e p. dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 91 e art. 73, comma 1 di cessione reiterata a R.S. ed ad altri soggetti non identificati di cocaina o marijuana e di cessione reiterata a B.L. di 6gr di cocaina.

Per tali fatti, escluse le aggravanti contestate, riconosciuta la continuazione concesse le attenuanti generiche L.P. era stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione. Come motivo di ricorso denunziava violazione di legge e mancanza ed illogicità della motivazione in relazione al negato riconoscimento dell’attenuante della collaborazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 7 e art. 74, comma 7 e l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6.

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti.

Infatti le censure con esso elevate, dietro l’apparente denuncia di violazione di legge e vizi della motivazione, si traducono nella sollecitazione di un riesame del merito – non consentito in sede di legittimità – attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti.

La Corte territoriale ha dato pienamente conto delle ragioni che l’hanno indotta a ritenere non applicabili le attenuanti richieste, valutando di nessuna efficacia la presunta condotta collaborativa del L.P. ai fini di assicurare le prove del reato e la mancanza degli elementi del ravvedimento operoso.

Della linea argomentativa così sviluppata il ricorrente non segnala alcuna caduta di consequenzialità, che emerga ictu oculi dal testo stesso del provvedimento; mentre richiede il riconoscimento di una prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito.

Messina emessa in altro giudizio a carico del L.P., il contenuto delle dichiarazioni dello stesso in presenza del difensore modificare la valutazione della facoltà di non rispondere al momento dell’interrogatorio del Gip e de ravvedimento dell’imputato attività che non può trovare spazio nel giudizio di cassazione.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *