Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-11-2010) 10-02-2011, n. 4926

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I genitori esercenti la patria potestà del minore C. A. proponevano ricorso immediato per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale dei Minorenni di Firenze che aveva dichiarato D.P.R. n. 448 del 1988, ex art. 26 il non luogo a procedere in relazione al reato di rissa perchè il minore di quattordici anni non era imputabile.

Denunziavano violazione del diritto di difesa perchè il giudicante avrebbe dovuto compiere indagini più approfondite in ordine alla partecipazione alla rissa del minore che avrebbe dovuto convocare ed ascoltare sul punto. Violazione della legge penale e contraddittorietà della sentenza in quanto il giudice avrebbe dovuto archiviare il procedimento per manifesta violazione del diritto di difesa.

Il ricorso è infondato e merita il rigetto.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare la previsione di cui al D.P.R. n. 448 del 1988, art. 26 impone al giudice di dichiarare immediatamente con sentenza, in ogni stato e grado del procedimento, il non luogo a procedere quando accerti che l’imputato sia minore degli anni quattordici, considerato che l’art. 97 cod. pen. stabilisce una presunzione assoluta di non imputabilità e, quindi, anche di assoluta incapacità processuale che prescinde dall’effettivo riscontro della capacità di intendere e volere in capo al minore infraquattordicenne. Ne consegue che al giudice non è consentito il preventivo accertamento per verificare l’eventuale insussistenza del fatto o la non attribuibilità dello stesso al minore imputato prima della pronuncia di cui al D.P.R. n. 448 del 1988, art. 26, attesa l’ultroneità di qualsivoglia indagine in relazione ad un fatto che la legge non consente di perseguire. Sez. 5, Sentenza n. 49863 del 25/11/2009. Di conseguenza non si poteva procedere ad attività processuali preordinate a dimostrare la estraneità del minore ai fatti oggetto di imputazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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