Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-11-2010) 10-02-2011, n. 4924

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.P. e P.M. proponevano distinti ricorsi per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 30-6-2009 che aveva confermato la sentenza del Gip di Napoli che aveva ritenuto responsabili i ricorrenti del delitto di tentata estorsione, con l’aggravante dell’art. 628 c.p., con l’aumento per la recidiva e quello di cui all’aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7 e li aveva condannati, con la diminuente del rito, alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.400, 00 di multa.

Deducevano violazione di legge, carenza ed illogicità della motivazione, in quanto il materiale probatorio non poteva ritenersi integrante il delitto di tentata estorsione aggravata e non emergevano neanche gli elementi per ritenere sussistente l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7.

Le azioni potevano integrare il delitto di violenza privata, come dedotto nei motivi di appello.

Veniva dedotta la insussistenza del dolo necessario per ritenere il reato di estorsione e la mancanza del vantaggio patrimoniale e dell’altrui danno.

Il ricorso è infondato e merita il rigetto.

Infatti i giudici di appello hanno ritenuto sussistente il reato di tentata estorsione essendo stata provata la condotta intimidatoria reiteratamente posta in essere dagli imputati, apparentemente diretta contro i dipendenti del parcheggio, ma in realtà rivolta contro la persona del R. direttore della ditta che aveva in gestione sia il parcheggio del mercato (OMISSIS) che quello presso l’ospedale (OMISSIS).

Inoltre i giudici di appello hanno evidenziato che la condotta posta in essere dagli imputati era diretta proprio a convincere il titolare dei parcheggio con l’intimidazione perpetrata a cedere alla richiesta estorsiva. Siamo in presenza della fattispecie tipica del reato di estorsione, nella forma del tentativo, con la prospettazione di un male futuro per la vittima in termini di evento certo e realizzabile ad opera del soggetto agente o di altri, poichè in tal caso la vittima è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all’agente il preteso profitto o di subire il male minacciato.

Come giustamente evidenziato dai giudici di appello, a conferma la sussistenza del tentativo di estorsione, vi è la mancanza di una qualsiasi possibile e plausibile causale alternativa, in quanto neanche con l’attuale ricorso gli imputati hanno saputo fornire una causale diversa alle ripetute intimidazioni perpetrate contro i dipendenti del parcheggio del mercato (OMISSIS), costretti ad abbandonare il posto di lavoro, con l’estensione della minaccia anche ai dipendenti del parcheggio dell’Ospedale (OMISSIS) e con il chiaro intento che i destinatari dell’attività estorsiva non erano i dipendenti, cacciati con la violenza dal parcheggio, ma il "masto", ovverosia il titolare dei parcheggi stessi.

Nelle modalità adottate e nel richiamo all’influenza ed alla forza intimidatoria dell’associazione camorristica del Rione Amicizia, operante nella zona, ricorrono gli estremi della contestata aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, come ritenuto dai giudici di appello.

Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *