Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-03-2011, n. 6678 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 10 – 18 ottobre 2002 il Tribunale di Roma, dichiarata la concorrente responsabilità di R.M. nella causazione del sinistro stradale di cui era rimasto vittima, condannava, tra l’altro, Z.C. e la National Suisse S.p.A. a pagare alla madre di costui, A.F., L. 113.688.000 a titolo di danno morale.

Con sentenza in data 26 novembre 2004 – 27 luglio 2005 la Corte d’Appello di Roma dichiarava la responsabilità esclusiva dello Z. e modificava parzialmente la determinazione dei danni.

La Corte territoriale osservava per quanto interessa: la liquidazione del danno morale risultava in linea con i parametri e i criteri comunemente utilizzati e, peraltro,- non erano stati proposti particolari motivi che potessero indurre a discostarsene, pur nella considerazione del dolore causato ad una madre dalla perdita del figlio.

Avverso la suddetta sentenza A.F. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

La Nationale Suisse ha resistito con controricorso.

Lo Z. non ha espletato difese.
Motivi della decisione

Non è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di A., R. e R.M., originari attori unitamente alla madre A.F., poichè ciascuno di essi è titolare di una autonoma posizione creditizia.

Con l’unico motivo la ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione riguardo al riconoscimento del giusto ammontare del risarcimento del danno morale dovutole, assenza di motivazione della personalizzazione del danno.

La censura non attacca la considerazione decisiva della Corte territoriale secondo cui, nel criticare la decisione sul punto del Tribunale, non erano stati addotti elementi utili a pervenire a soluzione diversa. E’ evidente che, nel momento in cui lamenta la omessa personalizzazione del danno, la ricorrente, per rispettare i principi della specificità dei motivi e di autosufficienza del ricorso, avrebbe dovuto indicare quali fossero gli elementi che, ove considerati, avrebbero dovuto indurre il giudice d’appello a statuizione diversa.

In realtà le generiche argomentazioni della ricorrente mirano ad una diversa e più favorevole liquidazione del danno morale mediante apprezzamenti che sono di pertinenza esclusiva del giudice di merito e che, quindi, non possono trovare ingresso in questa sede.

Pertanto il ricorso va rigettato. Le spese seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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