Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-03-2011, n. 6677 Cosa in custodia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. M.F., cliente abituale di una agenzia del Banco di Sicilia, chiedeva al Banco (con atto di citazione del 1993) il risarcimento dei danni subiti (pari a circa Euro 35.000,00), conseguenti alla caduta dalla scala interna dell’edificio, dove si era recata per parlare con il direttore.

Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo non provato il nesso eziologico tra le condizioni della scala e l’evento. L’appello, proposto dalla M., veniva respinto nel contraddittorio con il Banco (sentenza del 23 ottobre 2008).

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la M., con due motivi di ricorso,corredati da quesiti.

Il Banco, ritualmente intimato, non si è difeso.

3. La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado sulla base delle seguenti argomentazioni:

a) la danneggiata non ha fornito la prova del nesso eziologico tra la caduta (fonte del danno) e le condizioni della scala; prova necessaria per l’operatività della presunzione in danno del custode ex art. 2051 c.c., esclusa solo dal fortuito;

b) avendo la danneggiata collegato la caduta alla scivolosità della scala, a causa della cera, e alla mancanza di corrimano, aveva l’onere di provarli;

c) non è stata raggiunta la prova: sull’assenza di corrimano, atteso che un teste (preposto all’agenzia) ne afferma l’esistenza da una data precisa, antecedente il fatto, e un altro (addetto alla pulizia) la nega, aggiungendo se non ricordo male; nè sulla riconducibilità della caduta alle condizioni del pavimento, atteso che la scala veniva lavata ogni sera e trattata con la cera e poi lucidata, come era accaduto la sera precedente (secondo il teste addetto alle pulizie); non è stata data la prova della presenza di acqua e di cera in eccesso; nè rileva l’assenza delle strisce antiscivolo, attestata dall’addetto alle pulizie in sede testimoniale, circostanza non dedotta in primo grado dalla danneggiata e, pertanto, nuova;

d) non può esaminarsi la responsabilità del Banco, ex art. 2049 c.c., per essere stato il Banco committente dei lavori dalla cui esecuzione era derivato il danno, trattandosi di domanda nuova presentata in appello.

4. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente si duole, sostanzialmente, della non corretta applicazione dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2051 c.c. In particolare, della mancata valutazione complessiva delle condizioni della cosa in custodia, ai fini della verifica della sussistenza della prova del nesso eziologico tra la caduta e le condizioni della scala.

Il giudice ha ritenuto non assolto l’onere della prova, a carico dell’attore, che l’evento lesivo si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. E’ giunto a tale conclusione dando rilievo alla mancata certezza in ordine alla assenza di corrimano e in ordine alla presenza di residui di cera sulla scala. Mentre, non ha valutato la testimonianza dall’addetto alle pulizie, che attestava l’assenza di strisce antiscivolo, ritenendo irrilevante tale condizione della cosa, perchè nuova, non essendo stata allegata dall’attrice nella domanda di risarcimento. Questa mancata valutazione è erronea.

E’ vero che, ai fini della responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno e che l’oggetto della prova non può prescindere dalla allegazione nella domanda, quale fatto costitutivo della stessa, di un fattore intrinseco o estrinseco alla cosa (dovuto a agenti esterni), entrambi idonei a radicare il nesso eziologico;

salva la valutazione del giudice se la cosa sia potenzialmente lesiva e, perciò, se l’evento verificatosi ne è conseguenza normale. E’ pure vero che, dato il collegamento tra allegazione e fatto costitutivo della domanda, l’attore non può addurre dapprima l’esistenza di un elemento estrinseco e, nel corso del giudizio, quella di un elemento intrinseco (o viceversa) (cass. n. 2331 del 2001). Da ciò, però, non può ricavarsi l’irrilevanza, discendente dalla qualificazione come nuova – secondo il ragionamento del giudice merito nella specie – della circostanza, emersa nel corso dell’istruttoria in primo grado, della assenza delle strisce antiscivolo. Questa, infatti, attiene alle stesse condizioni intrinseche della cosa, addotte nella domanda di danni (quali mancanza di corrimano e vetustà della scala) e si pone, rispetto a queste, come una possibile specificazione delle condizioni, non come un fatto costitutivo nuovo.

Il motivo, pertanto, va accolto, alla luce del seguente principio di diritto: "Ai fini della responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno e l’oggetto della prova non può prescindere dalla allegazione nella domanda, quale fatto costitutivo della stessa, di un fattore intrinseco o estrinseco alla cosa (dovuto a agenti esterni), entrambi idonei a radicare il nesso eziologico;

salva la valutazione del giudice se la cosa sia potenzialmente lesiva e, perciò, se l’evento verificatosi ne è conseguenza normale. Dato il collegamento tra allegazione e fatto costitutivo della domanda, l’attore non può addurre, dapprima l’esistenza di un elemento estrinseco e, nel corso del giudizio, quella di un elemento intrinseco (o viceversa); tuttavia, nell’ipotesi in cui, nel corso dell’istruttoria in primo grado, emergano altre condizioni, intrinseche o estrinseche alla cosa in custodia, che si pongano rispetto alla domanda avanzata come possibile specificazione della stessa, queste andranno esaminate dal giudice, non integrando un fatto costitutivo nuovo.

Il giudice del rinvio dovrà, pertanto, considerare la mancanza di corrimano ai fini della sussistenza del nesso eziologico, ferma restando la valutazione a lui spettante se la cosa risulti in tal modo potenzialmente lesiva e, perciò, se l’evento verificatosi ne è conseguenza normale.

5. L’accoglimento del primo motivo rende inutile l’esame del secondo, con il quale la ricorrente si duole della statuizione del giudice che ha ritenuto nuova la ipotizzata responsabilità ex art. 2049 c.c., atteso che, secondo la stessa prospettazione della ricorrente, emergente dalle argomentazioni del motivo di ricorso, la stessa domanda era stata presentata in via subordinata. Il giudice di rinvio liquiderà anche le spese del presente grado.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo e ritiene assorbito il secondo motivo del ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Caltanissetta, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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