Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-11-2010) 10-02-2011, n. 4996 Omicidio colposo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 5 febbraio 2007 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione Distaccata di Aversa – dichiarava M.S. colpevole del delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale in danno di P.D. e lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione, nonchè al risarcimento dei danni in favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede e al pagamento di una provvisionale di Euro 20.000.

Al M. era stato contestato il reato di cui all’art. 589 c.p., comma 1 e 2 per avere cagionato il decesso di P.D., in quanto, mentre si trovava alla guida di un autobus di linea, immettendosi nella corsia di ingresso sulla strada statale (OMISSIS) con direzione di marcia (OMISSIS), violando l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti dalla corsia di sinistra e viaggianti già sulla predetta statale, andava a scontrarsi con la parte posteriore sinistra del veicolo da lui condotto contro lo spigolo anteriore destro dell’autovettura del P. che procedeva ad una velocità non convenientemente moderata in relazione alla tipologia di strada, determinando così un fattore eziologico che, con la condotta colposa del P.D., cagionava la morte di quest’ultimo, deceduto per le gravi lesioni riportate a seguito dell’incidente.

Avverso la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Sezione distaccata di Aversa – ha proposto appello il difensore dell’imputato. La Corte di Appello di Napoli in data 8.05.2009, con la sentenza oggetto del presente ricorso, confermava la sentenza impugnata e condannava l’imputato al pagamento delle spese processuali del grado.

Avverso la predetta sentenza M.S., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione chiedendone l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Motivi della decisione

Il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

motivazione contraddittoria, mancante e illogica ( art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)), in quanto la sentenza sarebbe solo apparentemente motivata, essendosi la Corte territoriale limitata ad una generica condivisione della ricostruzione dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento della sentenza del giudice di primo grado e a fare delle considerazioni circa la colposa utilizzazione della corsia di emergenza e il mancato rispetto dell’obbligo di dare la precedenza da parte del ricorrente non suffragate da validi elementi di diritto.

2) Violazione di legge in relazione all’art. 41 c.p., comma 2 e vizio di motivazione. Rilevava il ricorrente sul punto che, dal momento che la relazione del C.T.U., ing. C., non aveva fornito una risposta in termini di certezza assoluta in merito alle responsabilità in ordine al sinistro, sarebbe stato necessario procedere ad una nuova consulenza tecnica ovvero ad un supplemento di indagine, potendo essere ravvisata la prova del nesso causale solo in presenza di un elevato grado di probabilità, dovendosi escludere, nella fattispecie di cui è processo, la riconducibilità dell’evento alla condotta di guida del M..

Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo, perchè proposto allorquando il termine previsto dall’art. 585 c.p.p., lett. b) era già scaduto. La sentenza della Corte di appello di Napoli è stata infatti emessa in data 8.05.2009 e depositata in data 23.05.2009 ai sensi dell’art. 544 c.p.p., n. 2. Ai sensi dell’art. 585 c.p.p., lett. b), pertanto, il termine per proporre ricorso in Cassazione scadeva il 22.06.2009.

Pertanto, essendo stato il sopra indicato ricorso depositato in data 23.06.2009, lo stesso è tardivo.

Rileva inoltre il collegio che i proposti motivi sono comunque palesemente infondati in quanto ripropongono questioni di merito a cui la sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mirano ad una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di legittimità. Nella sentenza oggetto di ricorso è chiaro il percorso motivazionale che ha indotto i giudici della Corte di appello di Napoli a confermare la sentenza di primo grado.

La Corte territoriale infatti,con riferimento all’esistenza del nesso causale tra la condotta di guida tenuta da M.S. e l’incidente che ha causato il decesso di P.D., valuta attentamente le emergenze istruttorie e, con logica e congrua motivazione, esprime un giudizio positivo sull’esistenza del nesso causale in considerazione della condotta di guida irregolare tenuta dall’odierno ricorrente, il quale, dopo avere impegnato la corsia di emergenza, aveva invaso anche la carreggiata di marcia normale, dal momento che la corsia di emergenza non era all’evidenza sufficiente a contenere completamente l’autobus da lui guidato. Durante tale manovra egli aveva visto nello specchietto retrovisore la macchina del P. che sopraggiungeva ma, d’istinto, aveva accelerato, confidando in una manovra di quest’ultimo atta a svincolarsi. Come ben evidenzia la sentenza impugnata egli avrebbe invece dovuto garantire la precedenza al P. e non già confidare nella capacità di quest’ultimo di sottrarsi all’impatto.

Il ricorso proposto deve essere dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della cassa ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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