Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-11-2010) 10-02-2011, n. 5052

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Con decreto del 18 marzo 2010, il Gip del Tribunale di Messina ha revocato il provvedimento con il quale P.A. era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato; decisione assunta in esito alle segnalazioni pervenute dalla Guardia di Finanza.

Avverso tale decreto propone ricorso per Cassazione il P. che censura, sotto il profilo della violazione di legge, il provvedimento impugnato, del quale chiede l’annullamento.

2 – Va, preliminarmente, rilevato che erroneamente è stata ritenuta la competenza di questa Corte a provvedere al controllo di legittimità del provvedimento impugnato. In realtà, il D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115, art. 113, pur come sostituito dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, art. 9 bis, convertito nella L. 17 agosto 2005, n. 168, prevede che, contro il provvedimento di revoca del decreto di ammissione al predetto beneficio, possa proporsi ricorso per Cassazione solo nelle ipotesi previste, dall’art. 112, comma 1, lett. d), non anche nell’ipotesi, alla quale è riconducibile il caso in esame, prevista dal cit. art. 112, comma 2, di revoca disposta dal magistrato in esito alle segnalazioni integrative pervenute dalla Guardia di Finanza.

In detto caso, escluso il ricorso per Cassazione, l’interessato avrebbe dovuto proporre ricorso, ex D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115, art. 99, al presidente dell’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento di revoca (Cass. S.U. n. 36168/04); nel caso di specie, al presidente del Tribunale di Messina. L’impugnazione in questione può, tuttavia, ai sensi dell’art. 568 c.p.p., comma 5, essere qualificata come ricorso ex D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115, art. 99, con conseguente trasmissione della stessa al presidente del predetto tribunale per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, ex D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115, art. 99, dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Messina.

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