Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-03-2011, n. 6673 Opposizione agli atti esecutivi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che:

1. nella procedura esecutiva immobiliare n. 143/93 r.g.e. del tribunale di Viterbo, intentata contro I.G. dallo Studio Di Lorenzo sas di Di Lorenzo Pietro, nella quale intervengono altri creditori, il giudice dell’esecuzione, riscontrate alcune inesattezze nel pignoramento e ritenuta mancata l’attività integrativa e correttiva sollecitata, pronuncia con ordinanza 24.11.03 l’estinzione parziale della procedura, cioè limitatamente ad alcuni dei beni, disponendo la vendita per gli altri;

2. il procedente impugna tale ordinanza, comunicatagli in data 3.12.03, con ricorso – "ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comma 2, e/o ai sensi dell’art. 630 c.p.c. e dell’art. 178 c.p.c., commi 3, 4 e 5" – depositato il 9.12.03; ma il giudice dell’opposizione, ritenuta corretta forma di impugnazione esclusivamente quella di cui all’art. 617 c.p.c., con sentenza n. 649/05 pubbl. il 13.7.05 la qualifica tardiva perchè presentata, anzichè entro il quinto giorno dalla notifica dell’atto impugnato, il sesto giorno da tale data;

3. propone ricorso per cassazione la Studio Di Lorenzo sas, affidandosi ad un unico motivo; delle controparti si costituisce, ma senza depositare controricorso, la sola I.; e, per la pubblica udienza del 3.2.11, depositate dal ricorrente memoria e documentazione, le parti compaiono e discutono oralmente la causa;

4. il ricorrente sviluppa un unico motivo per dolersi dell’erroneità della dichiarazione di tardività dell’opposizione agli atti esecutivi operata con la qui gravata sentenza, facendo notare che il termine di cinque giorni per proporre l’azione, una volta iniziato a decorrere il 3.12.03 con la notifica dell’atto esecutivo impugnato, veniva sì a scadere il giorno 8.12.03, ma che questo, come è notorio, era festivo, con conseguente proroga di diritto al primo giorno non festivo immediatamente successivo e cioè al 9.12.03, vale a dire proprio nel giorno in cui il ricorso è stato presentato;

5. una volta esclusa la rilevanza della documentazione prodotta, siccome non relativa alla ammissibilità del ricorso, va subito rilevato che il motivo è manifestamente fondato;

5.1. non sussiste l’errore revocatorio prospettato dall’intimata:

l’errore cade appunto non nella percezione di un dato di fatto, ma nella qualificazione di feriale, anzichè di festivo, di un particolare giorno, coincidente con il dies ad quem di un termine perentorio;

5.2. la qualificazione di festivo del giorno 8 dicembre -per la celebrazione della solennità religiosa dell’Immacolata Concezione – di ogni anno discende dall’applicazione del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, art. 1, comma 1, alinea 5, – in G.U. n. 306 del 31.12.85 – e recante il "riconoscimento come giorni festivi di festività religiose determinate d’intesa tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo, con Protocollo Addizionale, firmato a Roma il 18.2.84 e ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121";

5.3. integra quindi la falsa applicazione di legge prospettata dal ricorrente la qualificazione di tardività dell’opposizione agli atti esecutivi operata senza considerare che il relativo ricorso era stato presentato sì il sesto giorno dalla notificazione dell’atto impugnato, ma che a tale sesto giorno era stato di diritto prorogato il termine stesso, per essere il quinto giorno festivo;

6. la gravata sentenza, che si è limitata alla declaratoria di inammissibilità per ciò stesso senza esaminare il merito dell’opposizione, va pertanto cassata; la necessità del compiuto esame degli atti del processo esecutivo, da rivalutarsi alla stregua anche di provvedimenti sopravvenuti, preclude la possibilità di una decisione nel merito da parte di questa Corte ed impone al contrario il rinvio al tribunale di Viterbo, in persona di diverso giudicante, affinchè finalmente proceda a tale disamina -se del case tenendo adeguatamente conto degli ulteriori sviluppi della procedura esecutiva di cui è cenno nella documentazione, per quanto inammissibile in questa sede, prodotta dall’odierno ricorrente – e provveda pure sulle spese di lite dell’intero giudizio, compreso quello di legittimità.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al tribunale di Viterbo, in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio, comprese quelle di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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