Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-11-2010) 10-02-2011, n. 5050 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

pugnata.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini avverso l’ordinanza con la quale lo stesso tribunale ha annullato il decreto di sequestro preventivo dell’auto "BMW" tg.

(OMISSIS) disposto dal Gip in relazione all’imputazione, ex art. 186 C.d.S., elevata nei confronti di F.N..

Costei, dopo essere stata coinvolta, con l’auto di cui era alla guida, in un incidente stradale senza feriti, raggiunta nell’abitazione, ove si era recata dopo il sinistro, sottoposta ad alcoltest, aveva registrato tassi alcolemici positivi, superiori a quelli consentiti dal c.d.s..

Il Tribunale ha motivato la propria decisione, rilevando che agli atti non era stata allegata prova certa del livello di tasso alcolico riscontrato nella F. poichè al verbale di accertamento non erano stati allegati gli scontrini sui quali il tasso alcolemico viene generalmente registrato.

Avverso tale decisione ricorre, dunque, il Procuratore della Repubblica che deduce violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato ritenendo la irrilevanza dell’assenza degli scontrini in vista dell’annotazione, contenuta agli atti della polizia giudiziaria, che segnalava un tasso alcolemico di 2,14 e di 2,08 g/l nelle due prove.

2 – Ritiene la Corte che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

In realtà, il ricorrente, pur avendo formalmente dedotto, accanto al vizio di motivazione, la violazione dell’art. 321, ha, nella sostanza, dedotto solo un vizio motivazionale sotto il profilo della mera "insufficienza" della motivazione. Questa, tuttavia, non costituisce vizio denunciabile in Cassazione, posto che ai giudici di legittimità può essere dedotto il vizio di motivazione solo allorchè lo stesso si rappresenti nella "mancanza" ovvero nella "contraddittorietà" o nella "manifesta illogicità" della stessa, risultante dal testo del provvedimento.

Nel rappresentare l’insufficienza della motivazione, peraltro, il ricorrente si limita a proporre una diversa, rispetto a quella accolta dal giudice del riesame, valutazione delle emergenze probatorie, in tal guisa avendo concretizzato un ulteriore motivo di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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