Cons. Stato Sez. V, Sent., 08-02-2011, n. 838 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza in epigrafe il TAR per la Lombardia accoglieva il ricorso proposto contro il comune di Bresso dal sig. S.L., dipendente di tale ente appartenente all’VIII q.f. con la posizione di comandante della Polizia Municipale, ricorso inteso ad ottenere il riconoscimento delle differenze retributive discendenti dall’avvenuto esercizio da parte dell’interessato di funzioni dirigenziali. Tanto con il corredo degli interessi legali, e a far tempo dalla data di definitiva approvazione della nuova pianta organica comunale, che aveva inquadrato il Corpo in apposita Area riqualificando il posto del suo responsabile (delibera consiliare n. 6 del 23\1\1995), e fino al 14\11\1995, allorquando il Comune aveva effettivamente preso ad erogare all’avente diritto il trattamento di sua spettanza.

Avverso la pronuncia del Tribunale veniva proposto dal Comune soccombente il presente appello, con il quale veniva opposta, attraverso un unico, articolato mezzo, l’infondatezza della pretesa avversaria, sul rilievo, in sostanza, della mancanza, per il periodo considerato, di un formale atto di investitura nella nuova posizione, dovendo reputarsi irrilevante l’esercizio di mansioni superiori in via di mero fatto.

Si costituiva in giudizio in resistenza all’appello il sig. L..

Con ordinanza collegiale n. 71 del 223\02\2010 la Sezione dichiarava tuttavia l’interruzione del presente giudizio d’appello, in dipendenza del decesso, avvenuto in data 4 ottobre 2007, dell’unico difensore officiato dal Comune, l’avvocato Giuseppe Minieri.

L’ordinanza veniva trasmessa presso la sede legale dell’Amministrazione, che acquisiva così conoscenza legale dell’evento interruttivo.

Poiché il giudizio non è stato riassunto, ed è ormai scaduto il termine perentorio, all’uopo previsto dalla legge, di sei mesi dalla conoscenza del fatto interruttivo (art. 24 comma 2 della legge n. 1034\1971), si impone la conseguente declaratoria di estinzione del procedimento di appello.

Sussistono ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe,

ne dichiara l’estinzione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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