Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-03-2011, n. 6669 Decreto ingiuntivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.A. proponeva davanti al Tribunale di Pordenone opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti su richiesta della s.n.c Fattoria le Migliori per l’importo di Euro 31.264,91 relativo al mancato pagamento di una fornitura di uova.

Il Tribunale accoglieva solo in parte l’opposizione relativamente all’entità dell’importo ingiunto, che riduceva alla somma di Euro 29.040,85, riconoscendo che il C. aveva già corrisposto per il pagamento della fornitura in oggetto la somma di Euro 2.324,06.

La decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Trieste con sentenza depositata il 23-8-2008.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso C.A. sorretto da due motivi illustrati anche da successiva memoria.
Motivi della decisione

Con il motivo di ricorso contrassegnato con la lettera A) C. A. denunzia tre diversi vizi in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata: contraddittoria ed insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione ad un fatto controverso e decisivo;

violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. con riferimento alla legittimazione passiva dello stesso C.A.;

violazione a falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. ex art. 360 c.p.c., n. 3.

In relazione al primo profilo del motivo sub A ex art. 360 c.p.c., n. 5 si osserva che, sotto l’apparente denunzia di vizio di motivazione, in realtà il ricorrente richiede a questa Corte una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio in contrasto con quella fatta propria dai primi giudici, attività che non è consentita a questa Corte di legittimità.

Infatti il ricorrente ha richiesto una nuova valutazione delle forniture e le relative fatturazioni effettuate dalla società Fattoria Le Migliori nell’anno antecedente la fornitura in oggetto, l’inserimento delle stesse nel registro acquisti di C. A.; la valenza probatoria del bonifico di Euro 355,70; l’assegno di L. 4.500.000 emesso sul conto della società Eurouovo; il documento di trasporto relativo alla fornitura in oggetto; la fattura n. (OMISSIS); la deposizione della teste D.L.M..

I giudici di merito hanno già effettuato la valutazione di tale materiale probatorio con motivazione logica e non contraddittoria per giungere alla conclusione che la fornitura di uova il cui pagamento è oggetto di contestazione è stata effettuata in favore di C.A. e non è consentito a questa Corte adottare una ricostruzione diversa da quella coerente e non contraddittoria fatta propria dai primi giudici.

Infondato è il secondo profilo del motivo sub A con cui si contesta la violazione dell’art. 101 c.p.c. in relazione alla legittimazione passiva di C.A..

I giudici di merito hanno ritenuto, alla stregua del materiale probatorio acquisito, che la fornitura di merce era stata effettuata in favore di C.A. e che pertanto egli era il legittimato passivo dell’azione proposta dalla società Fattoria Le Migliori, titolare dell’obbligazione di pagamento.

Non ricorre neanche la dedotta violazione dell’onere della prova, di cui al terzo profilo del motivo sub A; in quanto i giudici di merito hanno ritenuto che la società richiedente l’ingiunzione aveva fornito la prova dell’effettuazione della fornitura di merce in favore di C.A. confermando l’obbligo di quest’ultimo al relativo pagamento.

Hanno di converso ritenuto infondate le eccezioni proposte da C.A. il quale non è riuscito a fornire la prova, come era suo onere, che la fornitura di merce fosse avvenuta in favore della società in accomandita semplice Eurouovo di C. A..

L’onere della prova è stato ripartito secondo il paradigma di cui all’art. 2697 c.c. per cui chi agisce deve provare i fatti posti a fondamento della domanda e chi è convenuto in giudizio i fatti posti a fondamento delle eccezioni formulate. Con il motivo di ricorso contrassegnato con la lettera B si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2736 c.c., comma 2 ex art. 360 c.p.c., n. 3 ed insufficiente motivazione su un fatto controverso ex art. 360 c.p.c. n. 5 per non aver i giudici di merito ammesso il giuramento suppletorio.

Il motivo è infondato in quanto i giudici hanno ritenuto che la società Fattoria Le Migliori avesse raggiunto la prova dei fatti costitutivi della sua domanda e di conseguenza non vi era alcuna necessità di disporre il giuramento suppletorio, la cui ammissione è riservata alla libera valutazione del giudice, ma solo quando la prova non è stata pienamente raggiunta ,ipotesi che non ricorre nella specie.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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