Cons. Stato Sez. V, Sent., 08-02-2011, n. 833 Campania Finanza regionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’ odierno appellante aveva adito il Tar Campania per la esecuzione di giudicato formatosi sulla sentenza del medesimo Tar n. 236 del 1997 passata in giudicato con la quale era stato annullato il silenzio rifiuto serbato dalle amministrazioni intimate sulla istanza e relativa diffida a provvedere in relazione al beneficio economico di cui all’art. 26 della legge regionale n.11 del 1984.

Con la sentenza appellata il sopradetto Tar dichiarava inammissibile il ricorso avendo verificato la avvenuta adozione della delibera n.175 del 23.7.2004 con la quale, a conclusione del procedimento amministrativo avviato ad istanza di parte, si pubblicava l’elenco dei potenziali aventi diritto al contributo ex art. 26 della legge n.11 del 1984 tra cui non figurava la portatrice di handicap, familiare dell’ appellante.

Parte appellante assume la inottemperanza alla sentenza chiedendo che in riforma della sentenza appellata venga ordinato alla Amministrazione di provvedere ai pagamenti dovuti con nomina di un commissario ad acta.

Si è costituita la Regione Campania chiedendo il rigetto dell’appello.

Alla camera di consiglio del 10.12.2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. La Sezione ritiene che l’appello non meriti accoglimento e che debba essere confermata la sentenza del primo giudice.

2.1. Si richiama, in breve, il quadro normativo di riferimento.

L’art. 26 della legge regionale della Campania n. 11 del 1984 recante norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l’inserimento nella vita sociale, ha previsto, per un periodo transitorio di durata triennale, un intervento contributivo delle Unità Sanitarie Locali in favore delle famiglie che provvedano direttamente all’assistenza di soggetti non autosufficienti portatori di handicaps psicofisici, incapaci di provvedere ai propri bisogni primari e richiedenti un’assistenza intensa e continuativa.

Al fine di evitare una indiscriminata erogazione dei contributi suddetti tale disposizione veniva interpretata, con l’articolo unico della l.r. 25 agosto 1989, n. 16, nel senso che "il contributo è erogato dalle UU.SS.LL. esclusivamente alle famiglie di quei soggetti portatori di handicaps, a carico dei quali le UU.SS.LL. medesime abbiano accertato la sussistenza di handicaps gravissimi, tali da richiedere cure ed assistenza intense e continuative 24 ore su 24 stante la non autosufficienza del soggetto assistito e la totale sua incapacità di provvedere ai bisogni primari".

A detta produzione legislativa ha fatto seguito una serie di provvedimenti attuativi adottati sia dal Consiglio che dalla Giunta Regionale, a partire dalla delibera del Consiglio Regionale del 29 aprile 1987 n.81/6 e di Giunta n. 1426 del 19 marzo 1984, recante i primi criteri di applicazione per l’assegnazione dei contributi.

Successivamente, la Giunta Regionale è intervenuta nuovamente in materia con la delibera n. 1426 del 19 marzo 1991, con la circolare n. 12/91 che ha provveduto a riesaminare e rideterminare criteri e modalità per l’applicazione del ripetuto art. 26 della l.r. n. 11/1984, come interpretato in via autentica dalla l.r. n. 16/89.

Ancor più di recente, sempre la Giunta regionale, rilevato che le fasi procedimentali relative agli accertamenti sanitari non erano ancora concluse, dato atto della necessità di escludere la formazione, già prevista dalla pregressa normativa, di un’unica graduatoria regionale riservando alla Regione solo compiti di vigilanza e distribuzione del fondo e ravvisata la necessità di rideterminare nuovamente i criteri per l’assegnazione del contributo e di precisare nel contempo la fonte di copertura della spesa, è intervenuta ancora una volta in materia con la delibera G.R.C. n. 3152 del 28 giugno 2002, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 22 del 19 maggio 2003.

Con la delibera di cui sopra venivano confermati i criteri in base ai quali le Aziende Sanitarie avrebbero dovuto uniformarsi per redigere le graduatorie dei potenziali beneficiari; veniva eliminata tra le attività di competenza regionale quella relativa alla redazione della graduatoria unica regionale attribuendo unicamente alle AA.SS.LL. il fondo di copertura nonché la vigilanza sulla esatta esecuzione degli adempimenti di legge.

2.2. Alla luce di tali nuove disposizioni e dei nuovi criteri in base ai quali individuare i soggetti da inserire negli appositi elenchi, le Aziende Sanitarie hanno provveduto a sottoporre nuovamente a visita i richiedenti il contributo al fine di verificare se gli stessi possedessero o meno i requisiti di cui alla l.r. n. 11/84.

In particolare, per quanto riguarda parte appellante, l’Azienda Sanitaria Locale CE ha provveduto con delibera n. 175 del 23.7.2004; nell’elenco predisposto la familiare del ricorrente non rientra tra i beneficiari (B.U.R.C. del 12 aprile 2006).

3. La pronunzia di inammissibilità del Tar si fonda sull’assunto che la sentenza di cui si chiede la esecuzione non conteneva alcuna statuizione di condanna ma solo l’obbligo di adottare una pronunzia esplicita sulla istanza prodotta da parte ricorrente e quindi la determinazione adottata assolveva l’obbligo imposto con la sentenza.

4. Questo Consiglio di Stato ha avuto modo di occuparsi degli elenchi di cui alla l.r. n.11 del 1984 di cui è questione, ritenendoli privi di valore in quanto meramente ricognitivi e concludendo che, in presenza delle radicali modifiche apportate ai procedimenti per la concessione del contributo di cui alla l.r. n.16 del 1989, i pregressi accertamenti sanitari e l’inclusione negli elenchi non potessero valere come presupposti per ottenere una pronuncia sulla quale fondare l’obbligo dell’Amministrazione ad erogare la somma di denaro richiesta (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, nn. 5532, 5713, 5538, 5717, 5715, 5714, 5716 del 2.10.2003).

Si aggiunga che il contributo di cui trattasi, secondo la giurisprudenza della Cassazione, "costituisce oggetto di un’obbligazione pubblica che non trae origine direttamente dalla legge, ma nasce da un provvedimento amministrativo di natura concessoria e di carattere discrezionale, reso all’esito non soltanto della verifica delle condizioni e dei presupposti di fatto indicati dalla norma, ma anche dalla valutazione degli interessi pubblici comparati a quelli privati" (Cass. Sez. Un. n. 7790 del 1992; Cons. Stato, sez. V, n. 3056 del 2002).

5. Ne deriva che qualsiasi esecuzione deve tenere conto della posizione occupata dalla parte nella graduatoria unica formata dalla ASL competente in esecuzione delle specifiche previsioni regolamentari emanate a livello regionale.

6. In conclusione l’appello deve essere respinto.

7. In relazione alla natura del petitum, sussistono motivi per compensare interamente tra le parti le spese del grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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