Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-11-2010) 10-02-2011, n. 5047 Ebrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Genova propone ricorso avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Chiavari, del 17 febbraio 2010, che, nell’applicare a G. S., imputato ex art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), la pena concordata tra le parti, non ha disposto – erroneamente a parere del ricorrente – la confisca dell’autovettura alla cui guida l’imputato è stato sorpreso in stato di ebbrezza alcolica. Segnala, altresì, il ricorrente che, ove il veicolo in questione risultasse realmente di proprietà di terzi, la durata della sanzione amministrativa accessoria, determinata dal Gup in un anno, avrebbe dovuto essere raddoppiata.

2 – Il ricorso è infondato.

In realtà, accertato che il veicolo alla cui guida si trovava il G. al momento del controllo era di proprietà di terzi, nella specie della madre dello stesso imputato, legittimamente il giudice ha omesso di disporne la confisca, prevista dalla legge solo per i veicoli che appartengano al responsabile dell’infrazione, non anche per quelli che, come nel caso di specie, siano di proprietà di persona estranea al reato.

La formale intestazione del veicolo a terzi esclude, dunque, di per sè, che lo stesso possa essere sequestrato e confiscato, salvo che non si dimostri che l’intestazione sia fittizia ovvero, a voler considerare la tesi più favorevole al ricorrente, che non si accerti una responsabilità del proprietario del veicolo in relazione all’affidamento dello stesso a soggetto non idoneo. Circostanze, queste ultime, non accertate nel caso di specie e, per vero, neanche ipotizzate dal PG ricorrente, che vorrebbe attribuire all’interessato l’onere di dimostrare la propria estraneità al reato ed ai fatti contestati.

Infondato è anche il richiamo alla durata della sanzione amministrativa accessoria, atteso che il raddoppio della stessa, in ragione dell’appartenenza del veicolo a terzi, è stato introdotto con L. 24 luglio 2009, n. 94, entrata in vigore l’8.8.09, non applicabile all’imputato, essendo stato il fatto contestato commesso il (OMISSIS).

Il ricorso deve essere, dunque, rigettato.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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