Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 08-02-2011, n. 128 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso al T.A.R. Palermo, n. 2300 del 1994, notificato il 7/14 aprile 1994 e depositato il successivo 10 maggio, la sig.ra Pi.Ma. rappresentava, in fatto, che il Comune di Marsala, con l’ordinanza n. 55 del 15 febbraio 1994, le aveva negato la concessione edilizia in sanatoria per la casa di abitazione sita in Marsala, c.da (…) insistente sul terreno in catasto al foglio di mappa 324, p.lle 782, 785, 786 e 789, in quanto tale manufatto ricadrebbe entro i 150 metri dalla battigia e i lavori sarebbero stati ultimati in epoca successiva al 31 dicembre 1976 e, come tale, non sarebbe suscettibile di sanatoria ai sensi dell’art. 23 della L.R. 10 agosto 1985, n. 37 e dell’art. 2, comma terzo, della L.R. n. 15 del 30 aprile 1991. Avverso tale atto di diniego, la ricorrente articolava le seguenti censure:

1) nullità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione; eccesso di potere per travisamento dei fatti;

2) violazione dell’art. 15 della L.R. 12 giugno 1976, n. 78, dell’art. 23 della L.R. 10 agosto 1985, n. 37 e del D.P.R.S. 29 novembre 1977, n. 133/A; eccesso di potere per travisamento;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L.R. 30 aprile 1991, n. 15;

4) violazione delle ll. rr. 3 febbraio 1968, n. 1, 18 luglio 1968, n. 20, 30 luglio 1969, n. 28 e 27 dicembre 1978, n. 71;

5) violazione e falsa applicazione dell’art. 23 della L.R. n. 37/1985;

Il Comune di Marsala, ritualmente intimato, non si costituiva in giudizio.

Si costituiva la Presidenza della Regione Siciliana, che, con memoria in vista dell’udienza, chiedeva, preliminarmente, dichiarasi il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, di rigettare nel merito il ricorso, perché infondato.

Con il ricorso al medesimo T.A.R., n. 5410 del 1994, notificato il 24 ottobre 1994 e depositato il successivo 9 novembre, la ricorrente impugnava l’ordinanza n. 369 dell’8 luglio 1994, notificata il 12 luglio 1994, con la quale le era stato ordinato di demolire le opere abusivamente realizzate, descritte nella premessa dell’ordinanza medesima e già oggetto del diniego di sanatoria impugnato con il suddetto ricorso n. 2300 del 1994, con avvertenza che in difetto si sarebbe provveduto d’ufficio alla acquisizione gratuita del bene e dell’area.

Avverso l’ordinanza di demolizione la ricorrente articolava le seguenti censure:

1) nullità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione; eccesso di potere per travisamento dei fatti;

2) violazione dell’art. 15 della L.R. 12 giugno 1976, n. 78, dell’art. 23 della L.R. 10 agosto 1985, n. 37 e del D.P.R.S. 29 novembre 1977, n. 133/A; eccesso di potere per travisamento;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L.R. 30 aprile 1991, n. 15; illegittimità costituzionale della norma;

4) violazione delle LL.RR. 3 febbraio 1968, n. 1, 18 luglio 1968, n. 20, 30 luglio 1969, n. 28 e 27 dicembre 1978, n. 71;

5) violazione e falsa applicazione dell’art. 23 della L.R. n. 37/1985.

Il Comune di Marsala, ritualmente intimato, non si costituiva in giudizio.

All’udienza del 14 gennaio 2010 entrambi i ricorsi venivano posti in decisione, su conforme richiesta dei difensori delle parti costituite, e rigettati con sentenza n. 4928/2010.

Avverso detta sentenza, ha proposto l’appello in epigrafe la signora Ma.Pi., deducendo "eccesso di potere per travisamento dei fatti", per chiedere, preliminarmente, la sospensione della sentenza impugnata e dell’ordinanza di demolizione e, quindi, nel merito, in riforma della predetta sentenza, l’annullamento di tutti i provvedimenti gravati in primo grado.

Con ordinanza n. 760/2010 di questo C.G.A., è stata rigettata la suddetta domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata.

Il Comune di Marsala, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio. Si è costituita la Presidenza della Regione Siciliana, che, con memoria, ha nuovamente chiesto, preliminarmente, che venga dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, la reiezione nel merito del ricorso, perché infondato.

Con istanza istruttoria, l’odierna ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art. 67 del codice del processo amministrativo, che venga disposta c.t.u. al fine di accertare la distanza dalla battigia del fabbricato de quo negli anni 1978 e 1986.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che, ai fini del decidere, sia utile acquisire una c.t.u. d’ufficio ad opera del Comandante della Capitaneria di Porto di Trapani, per accertare la distanza intercorrente tra il punto della battigia più vicino all’immobile della ricorrente, oggetto dell’istanza di rilascio della concessione edilizia in sanatoria, e l’immobile stesso, intendendosi per battigia la "linea di contatto tra mare e terraferma" ed operando la misurazione in "orizzontale".

La misurazione dovrà essere effettuata con riferimento allo stato della battigia alle suddette date del 1978 e del 1986, avvalendosi di ogni mezzo utile a tal fine, ivi compresa eventuale documentazione agli atti della Capitaneria che dia conto dell’evoluzione eventualmente subita nel corso degli anni dalla linea di battigia in questione.

Il suddetto consulente tecnico dovrà comparire dinanzi al consigliere Pietro Ciani, a tal fine delegato, in data 23 febbraio 2011 per assumere l’incarico e prestare giuramento secondo le modalità stabilite dall’art. 193 del codice di procedura civile.

Il Comandante della Capitaneria di Porto di Trapani, incaricato della suddetta incombenza istruttoria, dovrà consentire ai consulenti tecnici delle parti, eventualmente nominati con le modalità di cui all’art. 67, comma 3, lett. b) del codice del processo amministrativo, cui comunicherà preventivamente in forma scritta data, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, di poter assistere alle operazioni e di interloquire; dovrà, altresì, tenere conto, in sede di redazione della propria relazione, delle osservazioni e dei contributi tecnici che le parti sono autorizzate a presentargli direttamente ed esclusivamente almeno 20 giorni prima della scadenza del termine per il deposito della relazione.

Fissa il termine di giorni 60 dalla data del giuramento per il deposito in Segreteria della relazione finale in cui darà, altresì, conto delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti di parte, prendendo specificamente posizione su di esse. Parte appellante, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, corrisponderà al suddetto c.t.u. la somma di Euro 1.000 (mille) a titolo di anticipo sul compenso allo stesso complessivamente spettante, che verrà determinato e liquidato al termine delle operazioni.

Rinvia la causa alla camera di consiglio del 9 giugno 2011.

Spese al definitivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ordina al Comandante della Capitaneria di Porto di Trapani di depositare in Segreteria la relazione indicata in parte motiva, da redigere con le modalità e nel termine ivi indicato.

Fissa, per l’ulteriore trattazione, la camera di consiglio del 9 giugno 2011.

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Spese al definitivo.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2010, con l’intervento dei signori.
Depositata in Segreteria il 8 febbraio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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