Cass. civ. Sez. III, Sent., 23-03-2011, n. 6659 Cosa in custodia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il giudice di pace di Taranto, accogliendo la domanda di C. A., condannò la s.p.a. Ecologica al risarcimento dei danni da quegli subiti mentre, alla guida della propria autovettura, era entrato in collisione con un cassonetto di rifiuti che, spostatosi dal lato destro rispetto alla direzione di marcia del veicolo e procedendo in discesa, aveva invaso la sede stradale.

Il G.d.P. ritenne, nella specie, la società convenuta responsabile ai sensi dell’art. 2051 c.c., mandando per converso assolto il comune atteso che l’effettivo potere materiale e la reale disponibilità del bene erano riconducibili in via esclusiva alla Ecologica s.p.a..

La sentenza fu impugnata dalla predetta società dinanzi al tribunale di Taranto, che, nell’accoglierne il gravame, osservò, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità:

1) Che la sentenza di primo grado, pur facendo formalmente riferimento all’art. 2051 c.c., aveva, nella sostanza, ritenuto predicabile la responsabilità dell’appellante ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2049 c.c., addebitando un preciso comportamento colposo ai suoi dipendenti, mentre appariva evidente l’insussistenza di qualsivoglia elemento, anche soltanto indiziario, utile a fondare tale convincimento, "posto che non poteva escludersi che il freno fosse stato disattivato da qualche teppista, ovvero che lo stesso si fosse semplicemente rotto" (così, testualmente, la sentenza impugnata al folio 8);

2) che nemmeno appariva corretta la ricostruzione in fatto operata dal giudice di prossimità, atteso che il potere di ingerenza, intervento e gestione della res (presupposti necessari e sufficienti per l’affermazione della responsabilità del custode alla luce della giurisprudenza di questa corte di legittimità) non risultava nè dalla motivazione della sentenza appellata, nè dalle deduzioni degli appellanti.

C.A. ha impugnato la sentenza del tribunale pugliese con ricorso per cassazione sorretto da 3 motivi.

Resiste con controricorso la s.p.a. Ecologica.

Le parti hanno entrambe depositato memorie.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ( artt. 1655 e 2051 c.c.); omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c.; motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati attesane la intrinseca connessione logica e giuridica, sono nel loro complesso meritevoli di accoglimento.

Corretto e condivisibile appare, difatti, tanto il richiamo operato dall’odierno ricorrente alla disciplina del rapporto di appalto (ed alla costante giurisprudenza di questa corte regolatrice rilevante in parte qua, sub specie dei presupposti della responsabilità esclusiva dell’appaltatore), quanto quello compiuto con riferimento all’estensione della responsabilità del custode (tale dovendosi ritenere, in via esclusiva, la società ecologica giusta una corretta lettura e interpretazione del contratto intercorso con l’ente territoriale) quale oggetto della elaborazione della più recente giurisprudenza di questa corte, onde l’esclusione, in punto di fatto, di qualsiasi ipotesi di fortuito oggettivo autonomo avrebbe dovuto indurre il giudice di merito ad altra ricostruzione della fattispecie sotto il profilo della responsabilità ex art. 2051 c.c., come correttamente ricostruita in prime cure.

All’accoglimento dei due motivi suesposti consegue l’assorbimento del terzo, ciò che esime questa corte dal valutare la (non) correttezza delle affermazioni della sentenza di merito in tema di causalità alternativa/ipotetica del fatto alla luce del criterio della probabilità relativa (Cass. 21619/07; ss.uu. 577/08).

La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio del procedimento al tribunale di Taranto in persona di altro giudice, che provvederà anche alla liquidazione delle spese dell’odierno giudizio.
P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Taranto in altra composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *